COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l’Umbria sez. 3 sentenza n. 91 depositata il 1 marzo 2017 – Ai fini del computo dei termini, l’art.20 comma 5 DPR n. 601/73 concernente le agevolazioni per il credito e l’applicazione dell’imposta sostitutiva, rinvia alle norme sull’imposta di registro e pertanto vale il termine triennale dell’art. 77 DPR n. 131/86