COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MARCHE – Sentenza 04 giugno 2018, n. 310
Agevolazioni fiscali – Prima casa – Benefici – Mantenimento agevolazione quando il trasferimento non sia possibile per causa di forza maggiore
Fatto
Con appello depositato il 13 maggio 2011, l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Pesaro e Urbino ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pesaro e Urbino, n. 38/2/10, depositata il 14 aprile 2010, con la quale era stato accolto il ricorso presentato da C.G. avverso l’avviso di liquidazione imposta e irrogazione di sanzioni, emesso dall’Agenzia delle entrate – Ufficio di Fano il 30 marzo 2009.
Il contribuente aveva chiesto l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa in relazione ad un immobile sito nel Comune di Mombaroccio, obbligandosi a trasferire la residenza entro 18 mesi dall’acquisto. L’Ufficio rilevava che il G. aveva trasferito la propria residenza nel suddetto Comune solamente in data 17 marzo 2008, circa 39 mesi dopo l’acquisto, intervenuto con atto unico notarile del 30 novembre 2004. Per tale motivo, secondo l’Ufficio, il G. era decaduto dall’agevolazione prima casa di cui aveva goduto nell’atto di acquisto, ai sensi dell’articolo 1, nota 2 bis, punto 4, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986. Conseguentemente l’Ufficio emetteva l’avviso di liquidazione di imposta di registro ipotecaria e catastale e sanzioni per un importo complessivo di euro 3.966,00, che veniva impugnato dal G. con ricorso notificato alla Amministrazione il 9 giugno 2009 e depositato alla CTP di Pesaro il 9 luglio 2009.
Con la sentenza n. 38/2/10 i giudici della CTP di Pesaro accoglievano il ricorso del contribuente, affermando in sostanza che l’avviso di liquidazione sarebbe illegittimo perché il trasferimento della residenza non si sarebbe realizzato nei tempi previsti per cause impreviste e imprevedibili che avrebbero ritardato la conclusione dei lavori di restauro dell’immobile, situazione comprovata dalla certificazione allegata dell’architetto M.C..
L’Agenzia delle entrate di Pesaro e Urbino ha proposto appello, notificato il 2 maggio 2011 al difensore di G.C., Dott.ssa G.F., presso il suo studio e depositato presso la C.T.R. il 13 maggio 2011, lamentando l’illegittimità della sentenza per avere i giudici basato la propria motivazione su una certificazione priva di valore probatorio, quale era quella rilasciata dal direttore dei lavori architetto C., peraltro né datata né asseverata, in conformità all’orientamento della Corte di Cassazione espresso con la sentenza n. 703 del 2007, sulla base della previsione dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 546 del 1992, che priva di valore probatorio le “prove” non raccolte in contraddittorio tra le parti.
L’Ufficio ribadisce al riguardo che il fatto che solo successivamente all’inizio dei lavori si erano verificati cedimenti dei muri portanti e che fosse stato necessario effettuare lavori di cordolatura in cemento armato degli stessi non era stato riportato in alcuno dei documenti allegati al ricorso. Il contribuente non avrebbe provato che l’esigenza di eseguire tali lavori fosse sorta durante gli stessi e che tali lavori fossero stati eseguiti.
Inoltre, l’applicazione delle agevolazioni prima casa imponeva di trasferire la propria residenza non nell’immobile che si andava ad acquistare ma solo nel Comune in cui esso era ubicato, non assumendo, secondo la Cassazione (sent. n. 24926 del 2009), alcuna rilevanza la circostanza secondo cui il mancato trasferimento sia o meno attribuibile alla colpa del contribuente e rappresentando il termine di 18 mesi il requisito costitutivo del diritto al beneficio con conseguente impedimento al realizzarsi dello stesso in caso di mancato adempimento.
In conclusione l’Ufficio chiede la riforma della sentenza 38/2/10 e la conferma della validità ed efficacia dell’atto impositivo impugnato.
Il contribuente non si è costituito.
In data 7 maggio 2018 si è tenuta la Camera di consiglio nella quale è stato deciso quanto segue.
Motivi della decisione
Si premette, in generale, che il regime delle agevolazioni, – traducendosi in una deroga all’ordinario regime fiscale in relazione a particolari situazioni che, per scelta del legislatore, consentono l’applicazione di un trattamento fiscale più favorevole, – necessita di una interpretazione rigorosa e di una attenta verifica della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, alla luce della ratio sottesa volta per le “agevolazioni prima casa” ad agevolare il soggetto che ha necessità di risiedere in un determinato Comune al momento dell’acquisto della prima casa.
Tale agevolazione consente di pagare imposte ridotte sull’atto di acquisto di un’abitazione in presenza di determinate condizioni ma l’acquirente decade dai benefici fiscali usufruiti in sede di acquisto dell’immobile in caso di mendacità delle dichiarazioni previste dalla legge, rese in sede di registrazione dell’atto, ovvero in caso di mancato trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile entro 18 mesi dell’acquisto.
La giurisprudenza, anche della Corte di Cassazione, si è più volte posta il problema degli adempimenti necessari per godere del beneficio e delle conseguenze del decorso del termine di 18 mesi senza il trasferimento della residenza e, in particolare, ha approfondito il tema se il contenuto di tale obbligo sia riferito al trasferimento della residenza nel Comune ovvero nell’immobile acquistato e quali situazioni possano eventualmente integrare il concetto di forza maggiore che possa giustificare la mancata effettuazione, nei tempi indicati, di tale cambio di residenza.
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza n. 1588 del 23/01/2018) ha nuovamente confermato il principio che “In tema di benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa”, è consentito il mantenimento dell’agevolazione esclusivamente qualora il trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile non sia tempestivo per causa sopravvenuta di forza maggiore, rilevando, a tal fine, i soli impedimenti non imputabili alla parte obbligata, inevitabili e imprevedibili. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva riconosciuto l’esimente della forza maggiore per il ritardo connesso ai lavori di costruzione e al completamento dell’ “iter” per il rilascio del certificato di agibilità dell’immobile). Tale ordinanza ha chiarito tra l’altro che “in tema di benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa”, la circostanza che l’acquirente non abbia potuto trasferire la residenza nell’immobile …. non costituisce causa di forza maggiore, atteso che l’art. 1, nota II bis, lett. a), parte prima della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 subordina il riconoscimento dell’agevolazione alla circostanza che la residenza sia trasferita, nel termine di diciotto mesi, nel Comune in cui è ubicato l’immobile e non necessariamente nell’abitazione acquistata, sicché possono assumere rilevanza, al fine della configurabilità della forza maggiore, solo fatti che abbiano impedito il trasferimento della residenza nel Comune”.
Ma anche a voler ritenere la causa di forza maggiore correlata non all’impossibilità obiettiva di trasferire la residenza in qualsiasi altro immobile sito nel Comune di destinazione (ipotesi comunque ritenuta dalla Cassazione a vantaggio del contribuente), bensì proprio nel medesimo immobile acquistato con il beneficio, sul presupposto che l’acquirente si è impegnato ad andare ad abitare, come “prima casa”, nell’immobile in questione e non in qualsivoglia altro immobile purché sito nello stesso Comune, la sopravvenienza di un impedimento oggettivo, imprevedibile e inevitabile, che impedisca il trasferimento del contribuente nell’immobile acquistato, deve essere provato in modo rigoroso e deve essere causa di una dilazione contenuta nel tempo. Nel caso di specie tale situazione non è stata sufficientemente e adeguatamente provata (risulta una mera dichiarazione non datata di un tecnico di parte) e, peraltro, la residenza è stata spostata nel Comune solo il 17 marzo 2008, circa 39 mesi dopo l’acquisto, a seguito di un lunghissimo periodo di lavori di ristrutturazione (asseritamente durato oltre tre anni), in un termine più che raddoppiato rispetto alla previsione normativa.
Si ritiene, pertanto, che la sentenza della CTP di Pesaro e Urbino sia da riformare risultando fondato l’appello dell’Ufficio.
P.Q.M.
Accoglie l’appello dell’Agenzia e, per l’effetto, conferma l’avviso di liquidazione imposte e irrogazione di sanzioni di cui è controversia.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00.
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