COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MARCHE – Sentenza 09 maggio 2018, n. 260
Tributi – Trasformazione soggettiva – Società S.r.l. trasformata in S.a.s. – Compagine sociale invariata – Effetto – Estinzione della prima società – Esclusione – Notifica cartella di pagamento alla prima società e al coobbligato amministratore – Validità
Con atto del 28-10-2013 l’A.E. proponeva appello avverso la sentenza n.12/2013 della C.T.P. di Pesaro, che aveva accolto il ricorso proposto da S.V. avverso la cartella di pagamento concernente l’anno di imposta 2004.
Sosteneva l’Ufficio che, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione della società, era emerso l’omesso versamento di quanto dovuto a titolo di IRES, IRAP e IVA; versamento mai effettuato neppure dopo la comunicazione di irregolarità.
Le somme dovute venivano perciò iscritte a ruolo e la relativa cartella veniva notificata prima alla società, in persona del S. quale amministratore, e poi, allo stesso quale soggetto coobbligato, essendosi la s.r.l. trasformata in s.a.s. con atto del 13-6-2006 e cancellata dal registro delle imprese in data 25-8-2006, senza peraltro mai effettuare le prescritte comunicazioni ex art. 35 D.P.R. 633/72.
L’Ufficio rappresentava infine di aver notificato nei termini prescritti la cartella esattoriale sia al socio accomandatario (S. V.) sia alla società.
Chiedeva, pertanto, l’accoglimento dell’appello con il favore delle spese di lite.
Instauratosi ritualmente il contradditorio, si costituiva in giudizio S. V., ribadendo che il ruolo si era formato nei confronti di una società estinta fin dal 2009 e al coobligato era stata notificata ben oltre il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ossia oltre il 31-12-2009, cioè era stata notificata solo in data 12-4-2011.
Sosteneva, perciò, l’irrilevanza delle argomentazioni svolte dall’Ufficio appellante, chiedendone il rigetto con il favore delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio anche Equitalia Centro s.p.a., rilevando la legittimità delle notifibhe delle cartelle di pagamento e chiedendo, in caso di rigetto dell’appello dell’ufficio, la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva dell’Agente della Riscossione, con il favore delle spese di lite.
All’udienza del 30-11-2017, all’esito della pubblica discussione, il Collegio si riservava di decidere ex art. 35 D.Lvo 546/92.
All’udienza del 30-4-2018 a scioglimento della riserva che precede, il collegio decideva come da separato dispositivo.
In primo luogo è da rilevare che la società operante in forma di s.r.l. al momento dell’accertamento si è trasformata in s.a.s., ma il S. prima era amministratore unico e poi socio accomandatario; la società, quindi, avendo svolto sempre la stéssa attività e avendo sempre la stessa compagine sociale non si è estinta, come ritiene il primo Giudice, ma ha solo mutato la propria forma giuridica.
Ne consegue che parlare di soggetto estinto, nel caso di specie, è da ritenere quanto meno improprio.
Senza considerare poi, che la giurisprudenza ormai consolidata dal Supremo Collegio ha più volte affermato, in relazione agli immediati effetti estintivi della cancellazione della società dal registro delle imprese, che la cancellazione, pur determinando l’estinzione dell’Ente, non determina contestualmente l’estinzione dei debiti societari nei confronti dei terzi; si verifica cioè un fenomeno particolare di tipo successorio in capo ai soci e amministratori in regime di responsabilità illimitata.
Pertanto la cartella di pagamento notificata alla società, e per essa al suo a.u. S. V., in data 18-4-2008 risulta del tutto rispettosa dei termini di decadenza previsti dall’art. 25 D.P.R. 602/73 e vale a costituire legittimamente il titolo esecutivo, non essendo stata né pagata né impugnata.
Ne consegue che correttamente l’A.F. ha poi richiesto il pagamento al socio accomandatario della s.a.s.. in-cui si è trasformata la preesistente società, in quanto coobligato, ricevendo la notifica della relativa cartella in data 12-4-2011.
L’appello dell’Ufficio va pertanto accolto in toto.)
Alla soccombenza seguono le spese processuali, che si liquidano, per entrambi i gradi di giudizio e per ciascuna delle due parti costituite, in complessivi € 2.000,00.
P.Q.M.
Accoglie l’appello dell’Ufficio e condanna la parte alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 per ciascuno degli appellanti.
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