COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO – Ordinanza 13 gennaio 2014
Imposte e tasse – Imposta sul reddito delle società (IRES) – Addizionale a carico dei soggetti operanti nei settori petrolifero, energetico e del gas, che abbiano conseguito ricavi superiori a 25 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente “c.d. Robin tax” – Applicazione ai soggetti operanti anche in settori diversi qualora i ricavi riconducibili ai settori considerati siano prevalenti rispetto all’ammontare complessivo dei ricavi conseguiti. – Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 81, commi da 16 a 18
B. Finanziaria srl impugna il silenzio rifiuto opposto dalla Agenzia delle Entrate di Brescia sulla istanza di rimborso della addizionale IRES pagata per l’anno 2008 con in riferimento al disposto dell’art. 81 commi da 16 a 18 del D.L. 112/08 (ricordandosi che il comma 16 introduce una addizionale del 5,5% , poi elevata al del 6,5%, per i soggetti economici che realizzino un volume di ricavi superiori ad euro 25.000.000 annui operando in tre specifici settori di attività, tra cui appunto – come nel caso di B. finanziaria – la attività petrolifera), nel contesto di quella popolarmente indicata come “Robin tax”, in quanto volta – almeno nelle intenzioni dichiarate – ad incidere su settori imprenditoriali beneficiati da una situazione di extra profitti, a vantaggio delle rimanenti attività “povere”); con la legge di conversione 133/08, viene poi precisato che – nel caso di soggetti operanti anche in ambiti diversi da quelli che , per semplicità espositiva, denomineremo “Robin” – la addizionale si applichi ogni qualvolta i “ricavi Robin” siano prevalenti rispetto all’ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nella diversa attività; nello specifico di B. srl, l’importo dei ricavi 2008, che ha fatto scattare l’addizionale per euro 675.725 del cui rimborso di controverte, è di euro 37.538.77, 5 distinti in 19.672.600 “Robin” e 17.866.175 “non Robin”.
Disattendendo le argomentazioni opposte dalla Agenzia delle entrate, la Commissione tributaria provinciale di Brescia accoglie il ricorso, limitatamente alla quota di imposta addizionale – identificata nel 47,59% – corrispondente alla quota percentuale dei ricavi “non petroliferi” rispetto a quelli “petroliferi”.
L’Ufficio propone appello, contestando l’interpretazione “salomonicamente” compromissoria dei giudici di primo grado, e contrapponendovi l’insuperabilità della indicazione normativa, secondo cui l’obbligo del pagamento della addizionale (sull’intera IRES) scatta alla mera condizione che il monte ricavi complessivo superi la somma di 25.000 di euro, e che detti ricavi siano totalmente o anche solo prevalentemente riconducibili ad “attività Robin”.
B. finanziaria si costituisce a sua volta in giudizio, e dispiega appello incidentale, sostanzialmente motivato sulla necessità di interpretare la normativa nel senso di ritenere che il presupposto della addizionale sia che il “ricavo Robin” superi “da solo” la soglia dei 25.000.000 di euro.
Questa Commissione ritiene francamente impraticabile – al di là dell’apprezzamento per gli …sforzi equitativi – l’ interpretazione adottata dai primi giudici, del tutto insostenibile a fronte della cogenza del disposto normativo; e ciò, a prescindere poi dalla assoluta arbitrarietà di ritenere che il rapporto percentuale tra “redditi Robin” e “redditi non Robin” corrisponda a quello tra i rispettivi ricavi, o comunque dalla difficoltà (impossibilita?) di scorporare i redditi riconducibili all’uno a all’altro settore di attività.
E dunque, ritiene che il combinato normativo – non suscettibile di diversa interpretazione per una questione di “vincoli” letterali e logici insuperabili – resti quello sostenuto dalla Agenzia delle entrate, con l’art. 16 del D.L. 112/2008 che introduce l’applicazione dell’addizionale IRES “per i soggetti che abbiano realizzato un volume di ricavi superiore ad € 25.000 nel periodo di imposta precedente a quello considerato e che operino nei seguenti settori:
a) omissis b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine petroli e gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale c) omissis, e con la legge di conversione 133/2008 che aggiunge la precisazione “che nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle lettere a) b) e c) la disposizione del primo periodo si applica qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all’ammontare complessivo dei ricavi conseguiti”.
L’applicazione di questo principio porta tuttavia a distorsioni impressionanti, forse neppure ipotizzate dal legislatore: per fare una prima esemplificazione semplicissima, avremmo che un soggetto con euro 25.000.000 di ricavi tutti “energetici” non sarebbe soggetto alla addizionale, che sarebbe invece applicabile – sull’intero ammontare dei profitti – a carico del soggetto ne consegua euro 25.000.001 di ricavi, di cui soltanto 12.501 “energetici” e 12.500 “diversi”.
Ma l’assurdo non avrebbe limite, perché troveremmo curiosamente esonerato dalla addizionale il contribuente con ricavi – per “sparare” una cifra qualunque – dì euro 2.000.000.001, di cui ben un miliardo “energetico” ma – “annullato” dal miliardo e un euro per ricavi diversi le considerazioni appena spese, e con esempi moltiplicabili ad libitum, consentono di dubitare ampiamente della compatibilità di questo sistema normativo con gli artt. 3 e 53 Cost., sotto un profilo che si aggiunge a quello – più generale – già sollevato con l’ordinanza 26/3/2011 n. 9 – sez. IV della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia (non ancora esaminata dalla Corte Costituzionale).
Di qui, l’inevitabile rimessione della questione alla medesima Corte, per la valutazione di questi ulteriori profili di manifesta irragionevolezza, e di lesione del principio del rispetto della capacità contributiva.
P.Q.M.
Visto l’art. 23 Legge 87/53, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 81 commi da 16 a 18 del DL 25/6/2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6/8/2008 n. 133, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost.
Sospende dunque il giudizio in corso, e ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, mandando alla segreteria per la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, con comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati.
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