Pensione privilegiata – Servizio di leva nell’Esercito – Ferma volontaria in Polizia – Equiparazione – Esenzione Irpef – Sussistenza
Svolgimento del processo
La Commissione tributaria provinciale di Bergamo accoglieva il ricorso del sig. I.C. avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso Irpef, relativa agli anni 2005-2008, relativo alla pensione privilegiata ritenendo che la menomazione fisica subita dal ricorrente che svolgeva servizio presso il Corpo delle Guardie di Pubblica sicurezza, sia pre per effetto di una sua richiesta volontaria, fosse sostitutivo e quindi equiparabile al servizio militare obbligatorio di leva. Rigettava la richiesta per l’anno 2009, non oggetto di domanda di rimborso.
Proponeva ricorso davanti alla CTR della Lombardia l’Agenzia delle Entrate deducendo trattarsi di rapporto volontario escluso dalla agevolazione e contestando essersi verificata la menomazione durante il servizio di leva.
Il contribuente ha presentato memoria
Motivi della decisione
La pensione goduta dal contribuente risulti erogata in dipendenza di una diminuzione dell’integrità fisica subito dallo stesso durante il servizio militare sostituì Ivo di quello di leva, in data 20/6/1969, circa 10 mesi dopo l’inizio del servizio (all’epoca di mesi 24 per la Marina) a causa di una infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio dalla corte dei conti (doc. 10).
Debbono ritenersi esenti dalla imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’art. 34, primo comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 387 del 11 luglio 1989, le pensioni privilegiate ordinarie, aventi natura sostitutiva attribuite ai militari in servizio di leva anche in forma sostitutiva, per fatti invalidanti connessi alla prestazione di tale servizio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14307 del 20/12/1999, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7004 del 08/05/2003).
Il servizio prestato presso il corpo delle guardie della Polizia di Stato è equiparato a quello prestato nell’Esercito ed è valido ai fini dell’assolvimento degli obblighi, di leva, ai sensi dell’art. 16 dpr 237/1964, in quanto nel 1968 tutti i servizi alternativi della Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria potevano essere scelti volontariamente in sostituzione della leva obbligatoria; il servizio prestato dal sig. I. va, per tali ragioni, equiparato a quello obbligatorio di leva con la conseguenza che la menomazione subita deve ritenersi verificata durante il periodo corrispondente alla ferma obbligatoria e, come tale, esente da Irpef.
Va, conseguentemente, rigettata l’impugnazione con condanna dell’Agenzia appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l’impugnazione, condanna l’appellante al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1.500 per compensi professionali, oltre spese documentate di contributo unificato, spese forfettarie e accessori di legge.