COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO – Sentenza 10 luglio 2017, n. 3045
Tributi – IVA – Dichiarazione infedele – Regolarizzazione mediante dichiarazione integrativa e versamento imposta e relativa sanzione – Applicazione sanzione per tardivo versamento – Esclusione
Svolgimento del processo
La CTP di Milano, con sentenza 1560/42/16 depositata in data 23/2/2016, ha accolto il ricorso proposto dalla società (…) avverso la cartella esattoriale in epigrafe meglio indicata con la quale è stata richiesto il pagamento della somma di € 186.521,25 inerente a sanzioni per tardivo versamento IVA ai sensi dell’art. 13, comma 1, DIgs. 471/97.
I primi giudici hanno annullato la cartella ritenendo che la sanzione irrogata non fosse cumulabile con quella già contestata con atto YMBCOZ800181/2013 per infedele dichiarazione.
Avverso tale deciso propone tempestivo appello l’Ufficio, il quale censura la sentenza per carenza di motivazione e per legittimità della cartella di pagamento in discussione.
A parere dell’Ufficio i primi giudici non hanno spiegato i motivi del loro convincimento appiattendosi sulla tesi della ricorrente e omettendo di valutare le osservazioni della resistente amministrazione finanziaria,
Hanno altresì errato nel giudicare incompatibili e non cumulabili le sanzioni comminate per infedele dichiarazione, richiesta con atto separato, e quelle indicate in cartella irrogate in applicazione dell’art. 13 Dlgs. 471/97. Le violazioni commesse dalla società sono diverse e non assorbibili: la prima in quanto ha indicato in dichiarazione un imponibile inferiore al dovuto e la seconda in quanto ha versato tardivamente i maggiori importi indicati nella dichiarazione integrativa.
Conclude come in premessa.
Si costituisce la società che insiste per la conferma del primo deciso rammentando che la dichiarazione Modello Unico 2011 presentata il 30/9/2011 è stata oggetto di dichiarazione integrativa presentata il 24/4/2012 cui è seguito il versamento della maggiore imposta di € 932.608,00. L’unica sanzione irrogabile era quella prevista dall’art. 5, comma 4, del DLgs. 471/92 che è stata pagata nella misura ridotta ad un terzo in data 20/10/2014.
Osserva che la parte motiva della sentenza gravata non è meritevole di censura attesa l’attenta ricostruzione della vicenda in fatto e l’esposizione della normativa applicabile al caso in esame.
Ribadisce che le due sanzioni irrogate dall’ufficio non possono coesistere perché nel caso in esame l’errore nella compilazione del Modello Unico 2011 è stato riconosciuto e sanato tempestivamente dalla società con la dichiarazione integrativa ed è pertanto evidente che non sussiste la violazione dell’art. 13 d.Lgs. 471/97 perché non si tratta di un tardivo versamento che attiene solo alla fase di riscossione e non di accertamento. Sul punto cita la Circolare del 12/10/2016 nr 42/E par. 3.1.1. proprio in punto di dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso.
In via subordinata sottolinea che la cartella non è stata preceduta dalla comunicazione di irregolarità.
Insiste per il rigetto dell’appello e per il rimborso di quanto indebitamente versato (€ 209.512,80) e allega provvedimento di sgravio della cartella.
La trattazione della controversia avveniva come da separato processo verbale in atti.
Motivi della decisione
L’appello dell’ufficio non è meritevole di accoglimento.
Non è condivisibile la censura di insufficienza della motivazione resa dai primi giudici atteso che è pienamente comprensibile il ragionamento seguito dagli stessi per disconoscere la possibilità di irrogare, nel caso in esame, anche la sanzione prevista dall’art. 13, comma 1, del DLgs 471/97.
Giova osservare che la tesi sostenuta dai primi giudici è stata condivisa dall’Agenzia Entrate con la Circolare nr. 42/E del 12 ottobre 2016 che fa seguito alla legge di stabilità nr. 158/2015.
L’aspetto più rilevante del documento delle Entrate riguarda proprio l’ipotesi oggi in discussione. Viene infatti stabilito che se il contribuente presenta una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, la regolarizzazione dell’infedeltà dichiarativa (con la sanzione minima generalmente del 90 per cento dell’imposta dovuta), assorbe anche quella dell’omesso versamento. In sostanza, non va affatto eseguito il ravvedimento anche per la violazione “indotta” del mancato pagamento del tributo, ma solamente di quella originaria dell’infedeltà dichiarativa. Questo principio deve portare alla conclusione che ogni qual volta viene regolarizzata la violazione prodromica, quella “indotta”, relativa al versamento, non è da regolarizzare.
Si osserva che le nuove disposizioni sul ravvedimento operoso sono entrate in vigore il 1°gennaio 2015; tuttavia, trattandosi di disposizioni di natura procedimentale sono applicabili anche alle violazioni commesse nel periodo anteriore e non ancora definite.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Conferma la sentenza impugnata; condanna l’ufficio al pagamento delle spese del grado di giudizio liquidate in € 4.000,00 oltre accessori.
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