COMMISSIONE TRIBUTARIA Regionale di MILANO – Sentenza 3399 sez. 65 del 16 luglio 2015
PROCESSO TRIBUTARIO – RICORSO – ERRATA INDICAZIONE DELLA NORMA APPLICABILE – VALIDITA’ DEL RICORSO – SUSSISTE
SVOLGIMENTO DEI FATTI
M. A. ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia avverso cartella di pagamento emessa da Equitalia S.p.a. per conto dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia relativamente a IRPEF per l’anno 2008.
L’oggetto del contendere riguardava l’iscrizione a ruolo ex art. 36 bis DPR 600/73 delle imposte dovute a seguito di disconoscimento del credito di imposta riportato dall’anno precedente e ritenuto inesistente, in quanto esposto in dichiarazione dei redditi presentata fuori termine.
In sede di ricorso la parte premetteva che il credito era effettivamente maturato per l’anno 2007, anche se esposto in dichiarazione inviata tardivamente a causa di un errore nella trasmissione telematica. Evidenziava che l’Agenzia delle Entrate si era avvalsa della procedura automatizzata, mentre avrebbe potuto verificarne l’esistenza se avesse proceduto mediante accertamento.
La Commissione adita ha accolto il ricorso, con compensazione di spese. Premessa l’ammissibilità del ricorso – che reca l’indicazione dell’atto impugnato, dell’oggetto e della domanda nonché i motivi di doglianza – il primo giudice rilevava che l’Ufficio non ha disconosciuto l’esistenza del credito maturato nel 2007.
Appella l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia eccependo in via preliminare la carenza di motivazione della sentenza. Insiste inoltre per l’inammissibilità del ricorso di primo grado del contribuente, in quanto privo di specifici motivi di impugnazione e limitato ad un richiamo normativo errato. Nel merito osserva che la sentenza viola l’art. 2 comma settimo DPR 322/98, in quanto la dichiarazione per l’anno 2007 è stata presentata il 13.03.2009 e deve considerarsi omessa perché trasmessa oltre i termini, potendo così valere soltanto a favore dell’Agenzia delle Entrate al fine di riscuotere maggiori imposte che dalla stessa risultano dovute. Rileva inoltre che non possono applicarsi analogicamente le più favorevoli disposizioni previste ai fini IVA. Da ultimo, precisa che il contribuente è responsabile per il ritardo nella presentazione della dichiarazione dei redditi, rispondendo di eventuali inadempienze del professionista che ne ha curato l’inoltro. Chiede che, in riforma della sentenza impugnata, venga confermato il proprio operato con vittoria di spese. Contestualmente propone istanza di discussione in pubblica udienza.
Si costituisce in giudizio parte contribuente, ribadendo che il disconoscimento del credito di imposta necessitava di un motivato avviso di rettifica, come rilevato anche da ordinanza 5318/12 della Corte di Cassazione. Richiama inoltre la circolare 34/E del 06.08.2012 con cui l’Agenzia delle Entrate stabilisce di poter riconoscere il credito di imposta anche i n sede contenziosa. Insiste per la conferma della sentenza impugnata, con rifusione di spese.
Avendo l’appellante proposto tempestiva istanza di discussione in pubblica udienza, regolarmente notificata a controparte, si procede in forma pubblica.
MOTIVAZIONE
La Commissione osserva in primis che la sentenza di primo grado risulta sufficientemente motivata laddove contiene – sia pure in forma succinta – l’indicazione del percorso logico-giuridico che ha portato all’accoglimento del ricorso della parte. In ogni caso, stante l’effetto devolutivo del giudizio d’appello la mancanza di motivazione del provvedimento costituirebbe nullità relativa, sanabile dal giudice di secondo grado qualora – come nel caso di specie – in sede di impugnazione vengano riproposte le domande che si assume essere rimaste prive di analisi da parte del primo giudice.
Neppure sussistono i presupposti per dichiarare l’inammissibilità del ricorso di primo grado. Come già rilevato dalla Commissione Provinciale, l’atto introduttivo del giudizio conteneva tutti gli elementi normativamente previsti. Il contribuente ha premesso di avere maturato un credito di imposta ed ha contestato che l’Amministrazione Finanziaria si sia avvalsa di procedura automatizzata, prevista esclusivamente per correggere gli errori materiali e non per accertare la sussistenza di un credito. Rilevava tra l’altro che “anche nella ipotesi in cui l’Amministrazione Finanziaria fosse legittimata .ad iscrivere direttamente a ruolo i tributi”, egli avrebbe potuto effettuare una compensazione invocando i principi dello Statuto del Contribuente.
Va anche precisato che il ricorso di primo grado reca effettivamente una errata indicazione della norma di legge applicabile, richiamando l’art. 34 bis DPR 633/72 (in realtà art. 54 bis) sulle procedure automatizzate in materia di IVA e non l’art. 36 bis DPR 600/73 – di contenuto speculare – i n materia di imposte dirette. Tale errore, peraltro, non è tale da inficiare la validità del ricorso, considerato che la qualificazione giuridica della materia del contendere spetta al Giudice adito.
Ciò rilevato, si osserva che l’iscrizione a ruolo deriva dal controllo automatizzato del modello Unico presentato dal contribuente per l’anno 2008, consentito nei limiti descritti dall’art. 36 bis DPR 600/73 ed i n particolare per “e) ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione”. Dal tenore della norma si evince che la diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta è ammissibile “quando il dovuto sia determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo. Con tali modalità non possono, invece, risolversi questioni giuridiche o esaminarsi atti diversi dalla dichiarazione” (Cass. Civ., Sez. Trib., 14070/11), trattandosi di disposizioni “eccezionali non estensibili” (Cass. Civ., Sez. I, 6333/96). In particolare, “la negazione della detrazione nell’anno in verifica di un credito dell’anno precedente, per il quale la dichiarazione era stata omessa, non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implica verifiche e valutazioni giuridiche, dovendo ritenersi che il disconoscimento dei crediti e l’iscrizione della conseguente maggiore imposta dovevano, pertanto, avvenire previa emissione di motivato avviso di rettifica” (Cas. Civ., Sez. VI, 5318/12). Tale principio è stato ribadito dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte non solo in materia di IVA, ma anche in materia di imposte dirette: “Il Collegio ritiene quindi di dare conferma e seguito all’ordinanza n. 5318112 di questa Corte, che – sulla scorta del consolidato principio che la diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis è ammissibile, e può evitare l’attività di rettifica, quando il dovuto sia determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente, o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo (Cass. nn. 14070 del 2011, 12762 del 2006) – ha precisato che con tali modalità non possono risolversi questioni giuridiche, chiarendo, in particolare, che la negazione della detrazione nell’anno in verifica di un credito dell’anno precedente, per il quale la dichiarazione era stata omessa, non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implica, appunto, verifiche e valutazioni giuridiche; con la conseguenza che il disconoscimento del credito e l’iscrizione della conseguente maggiore imposta deve avvenire previa emissione di motivato avviso di rettifica” (Cass. Civ., Sez. VI, 25521/2014).
Nel caso in esame, l’operato dell’Agenzia delle Entrate non verte in ordine ad errori materiali commessi dal contribuente nel riportare il credito di imposta, bensì in ordine all’esistenza stessa di tale credito in quanto derivante dalla dichiarazione per l’anno 2007, considerata omessa. Alla luce dei principi sopra esposti, si deve concludere per l’inapplicabilità della procedura di cui all’art. 36 bis DPR 600/73 e di conseguenza per l’illegittimità dell’emissione della cartella di pagamento, in quanto non preceduta dal relativo avviso di accertamento.
Stante la complessità della materia del contendere – tale da richiedere un pronunciamento interpretativo della Corte di Cassazione anche nelle more del presente giudizio – e rilevato altresì che la controversia promana da una errata condotta del contribuente nella presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2007, sussistono i motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
la Commissione rigetta l’appello. Spese compensate.
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