COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Milano sentenza n. 1446 del 13 aprile 2015 – Qualora il contribuente nelle proprie conclusioni chieda l’annullamento dell’atto impositivo e le doglianze dello stesso vengano riconosciute parzialmente fondate dal giudice, quest’ultimo non può limitarsi ad emettere una pronuncia di annullamento o nullità dell’atto impugnato ma deve pervenire alla determinazione del reddito presuntivo ove inferiore a quello accertato