COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Milano sentenza n. 1760 sez. 36 del 27 aprile 2015
PROCESSO AMMINISTRATIVO – CONTRIBUTO UNIFICATO – ONLUS – ESENZIONE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia propone appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 5645 del 27.03.2014, che ha accolto il ricorso di L. A. avverso l’invito notificatole dal TAR Lombardia a versare il contributo unificato, nella misura di € 4.000,00, ai sensi dell’art. 119, comma 1 lettere a) e b) del codice del processo amministrativo (d.lgs.vo n. 104/2010), in relazione al ricorso proposto, avanti a quella AG, nei confronti di I. L. S.p.A. ed altri per l’annullamento della concessione-contratto, avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori relativi al corpo centrale della Villa Reale di Monza.
Lamenta l’appellante che il Giudice di 1° grado è pervenuto all’accoglimento del ricorso sulla base di una ingiustificata interpretazione estensiva dell’art. 27-bis della Tabella Allegato B al D.P.R. n. 642/1972 (“Disciplina dell’imposta di bollo”) che ricomprende nell’esenzione relativa ad atti delle ONLUS qualsiasi tipo di atto, sia esso di natura amministrativa o giurisdizionale. Afferma l’appellante che l’interpretazione estensiva per gli atti giurisdizionali delle. ONLUS non è giustificata alla luce dell’assenza della specifica indicazione di tale specifica categoria di atti nel catalogo di quelli esenti e che tale omissione, alla luce del principio della Corte di legittimità, che vuole che le disposizioni agevolative in materia tributaria/fiscale hanno carattere eccezionale, esclude ogni interpretazione estensiva.
L’appellata ha controdedotto, richiamando la ratificata convenzione di Aarhus e reiterando eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 27bis, già sollevata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio con ordinanza del 4 luglio 2013 per gli atti delle organizzazioni di volontariato, che subirebbero una gravosa discriminazione dalla mancata interpretazione estensiva del predetto articolo, oltre che un rinvio pregiudiziale di interpretazione alla Corte di Giustizia.
Con memoria del 31 marzo, l’appellante ha richiamato la più recente giurisprudenza di legittimità in merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 21522 del 2013 secondo la quale: “Il termine “atti” di cui all’art. 27 bis della tabella B allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale prevede specifiche esenzioni dall’imposta di bollo in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ed ha riguardo ad “atti, documenti, istanze, contratti”, deve essere interpretato riduttivamente, con riferimento cioè ai soli atti amministrativi e non anche a quelli processuali (nella specie, ricorsi presentati al TAR)” che la sentenza di prime cure, che a tale principio fornisce una non convincente ed immotivata smentita, debba essere riformata.
La Corte di legittimità ha infatti precisato che :”Ove la normativa abbia inteso ricomprendere nella esenzione dal bollo gli atti giudiziari lo ha espressamente previsto… ” e che “…Il termine “atti” di cui al citato art. 27 bis non può, quindi, essere inteso, in mancanza di un espresso riferimento normativo e in mancanza di specificazione alcuna al riguardo, quale categoria ampia comprensiva sia degli atti amministrativi che giurisdizionali, dovendosi pervenire ad una interpretazione “riduttiva” che trova giustificazione nella stessa dizione normativa che si riferisce agli atti amministrativi (“atti, documenti, istanze, contratti”), senza alcun riferimento a quelli giudiziari….”. L’interpretazione data dalla Corte di legittimità alla norma in questione è di stretta osservanza del principio secondo il quale le norme che prevedono agevolazioni fiscali, hanno un carattere eccezionale che non ammette una “interpretazione analogico-estensiva” (cfr. Cass. n. 17162/ 2004) e che esige un atteggiamento dell’interprete ispirato al “criterio di stretta interpretazione” (cfr. Cass. nn. 18544/2003; 15216/2002; n. 1613/2002). Secondo il giudice delle leggi, inoltre, proprio l’interpretazione restrittiva delle agevolazioni rende le norme che tali agevolazioni prevedono non confliggente con altri principi costituzionali ,quali il principio di uguaglianza, sicché l’interpretazione restrittiva si pone come la sola possibile, in quanto costituzionalmente conforme (sulla necessità di dare alle norme, prima di ritenerne l’illegittimità, una possibile interpretazione che sia costituzionalmente conforme, (cfr. Corte cost. ord. Nn. 8/2005; 305/2004; 242/2004), non residuando, alla luce del principio interpretativo richiamato dalla pronuncia di legittimità, motivi di sospetta incostituzionalità della norma.
Il ricorso introduttivo del giudizio, alla luce delle considerazioni che precedono, deve, pertanto essere rigettato. L’alterna soccombenza induce a compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio. Spese compensate.