COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Milano sentenza n. 3093 del 7 luglio 2015 – Se le ragioni che hanno determinato l’annullamento dell’atto erano esistenti ancor prima che fosse incardinato il contenzioso, l’esercizio dell’autotutela in pendenza del giudizio, impone di condannare l’Ufficio alle spese di lite