COMMISSIONE TRIBUTARIA Regionale di Milano – Sentenza n. 3530 sez. 6 del 30 luglio 2015
PROCESSO TRIBUTARIO – CONTRIBUTO UNIFICATO – APPELLO – RADDOPPIO PER LA PARTE SOCCOMBENTE
Svolgimento del processo e motivi della decisione
R.S. aveva proposto ricorso avverso la cartella esattoriale recante la somma di Euro 604,34, emessa da Equitalia Nord per imposte non pagate relative all’anno 2009 in materia di add.le reg Irpef e sanzioni per carenza e tardività del versamento Iva, oltre interessi.
La ricorrente aveva eccepito la maturata prescrizione e precisamente del ruolo a base della pretesa, poiché l’ atto le era stato notificato in data 12.3.2014, oltre quindi il termine previsto dall’art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973, come precisato dal giudice delle leggi con la sentenza 280/2005.
La ricorrente aveva concluso il ricorso con la richiesta di annullamento dell’atto, sostenendone la illegittimità e ne aveva chiesto la sospensione, chiedendo infine la condanna dell’Ufficio alle spese.
Si era costituita Equitalia, la quale preliminarmente aveva eccepito la carenza della propria legittimazione passiva, estranea essendo alla formazione dei ruoli e, per conseguenza, aveva fatto richiesta di chiamata in causa dell’Ente impositore.
Nel merito, aveva affermato che nessun rilievo le poteva essere mosso in quanto era concessionaria del servizio e così concludeva con la richiesta di dichiarare inammissibile il ricorso, con ristoro di spese, non senza rilevare, nel merito, che i termini di cui all’ art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 erano termini endoprocedimentali, non rilevanti quindi nei confronti del contribuente.
La CTP dichiarava inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione passiva di Equitalia senza dar corso ad alcuna integrazione del contraddittorio, posto che la ricorrente aveva chiamato in giudizio il solo Ente concessionario e, pur sollevando contestazioni sulla prescrizione del ruolo, non aveva esteso il giudizio anche, e soprattutto, all’Amministrazione finanziaria.
Peraltro la CTP, nel merito, osservava che dalla documentazione prodotta dalla convenuta Equitalia emergeva che il ruolo le era stato consegnato in data 25.11.2013, ossia nei termini di legge. Le spese di lite erano compensate.
L’ appello della Salardini contesta la dichiarata inammissibilità del ricorso, sostenendo la sicura attribuzione al giudice tributario della controversia, peraltro non contestata; l’ immediata impugnabilità del ruolo in quanto atto destinato ad incidere direttamente sui contribuente e ribadendo la tardività della notificazione della cartella oltre il termine di legge, distinguendo fra gli effetti della decadenza e della prescrizione.
Si costituisce Equitalia che, in primo luogo, eccepisce l’ inammissibilità dell’ appello per mancata proposizione di motivi specifici e il formarsi del giudicato sul difetto di legittimazione passiva dell’ appellata, decisione non assoggettata ad impugnazione; eccepisce inoltre la improcedibilità del gravame ex art. 17 bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, per omessa presentazione del reclamo all’ Agenzia in ragione del valore inferiore ai 20.000,00 Euro della pretesa ed inoltre rileva l’ ulteriore inammissibilità dell’ appello per notificazione avvenuta alla sede di Equitalia, piuttosto che al domicilio eletto nonché per mancato conferimento del mandato al difensore ad impugnare da parte della Salardini.
Nel merito, Equitalia riafferma il proprio difetto di legittimazione passiva e, se del caso, chiede di rimettere la causa al primo grado per la eventualmente necessaria integrazione del contraddittorio, non senza eccepire l’ infondatezza dei motivi di doglianza esposti dalla controparte, in special modo quelli afferenti la violazione dei termini di decadenza, atteso che il ruolo era stato reso esecutivo dall’ Agenzia competente il 24 ottobre 2013 e la notificazione della cartella era avvenuta il 12 marzo 2014; quanto alla prescrizione, pur trattandosi di eccezione eventualmente da rivolgere all’ Agenzia, Equitalia rileva che comunque nella specie il termine è decennale. L’ Ente concessionario svolge anche appello incidentale che, si presume, debba riferirsi alle spese del doppio grado di giudizio.
Osserva la CTR che la prima eccezione proposta da Equitalia è fondata, giacché il giudice di primo grado, con una pronuncia forse non in linea con l’ evoluzione giurisprudenziale in subiecta materia, ha ritenuto che il ricorso fosse inammissibile perché avrebbe dovuto essere proposto contro l’ Agenzia delle Entrate e non nei confronti dell’ Ente concessionario della riscossione che, conseguentemente, è stato ritenuto privo di legittimazione passiva.
In realtà, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, pur non ritenendo che nel caso di specie si possa configurare un litisconsorzio necessario, impone all’ Ente concessionario della riscossione di chiamare in causa l’ ente titolare del credito tributario, se non vuole rispondere dell’ esito della lite (vedi Cass. Sez. V nn. 21220/2012 e 1047/2014) e, peraltro, Equitalia aveva chiesto di essere autorizzata a chiamare in giudizio l’ Agenzia delle Entrate con domanda contenuta nella memoria di costituzione, cui la CTP non aveva dato seguito, cosa che qui non produce gli effetti di cui all’ art, 59 del D.Lgs. n. 546 del 1992 non trattandosi appunto di un litisconsorzio necessario ed avendo chiarito la Cassazione che al riguardo la Commissione tributaria è dotata di potere discrezionale (Vedi Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 1112 del 21/01/2015).
La conseguente statuizione di inammissibilità per difetto di legittimazione passiva, giusta o errata che fosse, non è stata sottoposta a gravame con l’ appello, che nulla contiene al riguardo, con la conseguenza che questa CTR non può che dichiarare inammissibile l’ impugnazione della Salardini con sua condanna a rifondere le spese del giudizio di appello ad Equitalia, secondo quanto liquidato in dispositivo.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico della Salardini secondo quanto disposto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 art. 1 comma 17 introduttiva del comma 1 quater all’art. 13 del testo unico sulle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
dichiara inammissibile l’ appello e condanna l’ appellante R.S. a rifondere ad Equitalia le spese sostenute in questo grado liquidate in complessivi Euro 850,00. Sussistono i presupposti per l’ obbligo a carico della soccombente per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’ impugnazione, ai sensi dell’ art. 1 bis del D.P.R. n. 115 del 2002.
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