COMMISSIONE TRIBUTARIA Regionale di Milano – Sentenza n. 3849 del 14 settembre 2015
RISCOSSIONE – DISCONOSCIMENTO DI CREDITO – NON ESPERIBILE – AVVISO DI RETTIFICA – NECESSITA’ – SUSSISTE
Svolgimento dei fatti
W. S.p.a. ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia avverso cartella di pagamento emessa da Equitalia S.p.a. per conto dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia relativamente ad IRES per l’anno 2008.
L’oggetto del contendere riguardava l’iscrizione a ruolo ex art. 36 bis DPR 600/73 delle imposte; dovute a seguito di disconoscimento del credito di imposta per la ricerca scientifica indebitamente compensato, in quanto non indicato nel modello Unico.
In sede di ricorso la parte osservava di avere presentato dichiarazione integrativa per correggerle l’errore ed eccepiva che, in ogni caso, l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto procedere con avviso di accertamento e non con la procedura di cui all’art. 36 bis DPR 600/73.
La Commissione adita ha accolto il ricorso, condannando parte soccombente alla rifusione delle spese del giudizio per Euro 3.000,00. Il primo giudice rilevava che la mancata indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi rappresenta errore emendabile mediante la presentazione di dichiarazione integrativa, regolarmente presentata ai sensi dell’art. 2 comma ottavo DPR 322/98. Aggiungeva che il credito di imposta era stata autorizzato dal Ministero della Ricerca, dal che nessun pregiudizio poteva derivare per l’interesse erariale.
Appella l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia rilevando che ai sensi dell’art. 6 comma primo Dec. Interministeriale 225 del 22.07.1998 il credito di imposta deve essere indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi del periodo in cui il beneficio è concesso e che la decadenza cristallizza il rapporto tributario e non è superabile. Osserva in ogni caso la sussistenza di un danno per l’erario, avendo la parte compensato un credito non spettante. Chiede che, in riforma della sentenza impugnata, venga confermato il proprio operato con vittoria di spese. Contestualmente propone istanza di discussione in pubblica udienza.
Si costituisce con controdeduzioni ed appello incidentale parte contribuente, insistendo per l’erroneo utilizzo della procedura ex art. 36 bis DPR 600/73, in quanto la verifica dell’esistenza del credito di imposta portato in compensazione richiede un avviso di accertamento e non la mera iscrizione! a ruolo. Insiste inoltre per la carenza di motivazione della pretesa dell’ufficio e ribadisce di avere emèndato la dichiarazione dei redditi nei termini di prescrizione dell’accertamento. In ogni caso, rileva l’inapplicabilità delle sanzioni. Insiste per la conferma della sentenza impugnata, con rifusione di spese.
Presenta memoria illustrativa l’Agenzia delle Entrate sostenendo che l’appello incidentali su una sentenza favorevole è inammissibile. Rileva inoltre di aver correttamente operato mediante iscrizione a ruolo, in quanto il recupero del credito di imposta non poneva alcuna questione giuridica da risolvere. Avendo l’appellante proposto tempestiva istanza di discussione in pubblica udienza, regolarmente notificata a controparte, si procede in forma pubblica.
Motivazione
Preliminarmente la Commissione rileva che impropria è la definizione di appello incidentale, attribuita da parte contribuente alle proprie controdeduzioni. In esse, peraltro, la parte è legittimata a riproporre le argomentazioni avanzate in primo grado e non esaminate perchè assorbite dalla Commissione Provinciale, in quanto mira ad ottenere la conferma della sentenza di primo grado seppure con motivazioni in tutto o in parte diverse: “l’accoglimento della domanda in base ad una sola delle causae petendi fungibilmente poste a fondamento della stessa non implica, per l’appellato vittorioso, l’onere di proporre appello incidentale per far valere le causae petendi non esaminate dal giudice di primo grado, nè quello di riproporre con espresse deduzioni le ragioni pretermesse, essendo sufficiente che ad esse la parte non rinunci esplicitamente o implicitamente, manifestando in qualsiasi modo la volontà di provocarne il riesame” (per tutte: Cass. Civ., Sez. IlI, 20172/2014).
In relazione all’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate va rilevato che la – asserita – decadenza del diritto al credito di imposta non è tale da escludere ex se l’impugnazione della cartella di pagamento da parte del contribuente. Assorbente e preliminare è infatti la verifica delle modalità procedurali con cui detta decadenza viene fatta valere. Nel caso di specie, l’iscrizione a ruolo deriva dal controllo automatizzato del modello Unico presentato dal contribuente per l’anno 2008, consentita ilei limiti descritti dall’art. 36 bis DPR 600/73 ed in particolare per “e) ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione”. Dal tenore della norma si evince che la diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta è ammissibile “quando il dovuto sia determinato mediante un controllo della dichiarazione mèramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente, o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo. Con tali modalità non possono, invece, risolversi questioni giuridiche o esaminarsi atti diversi dalla dichiarazione” (Cass. Civ., Sez. Trib., 14070/11), trattandosi di disposizioni “eccezionali non estensibili” (Cass. Civ., Sez. I, 6333/96). In particolare, la negazione della detrazione di un credito di imposta non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implica verifiche e valutazioni giuridiche anche in ordine alla validità della dichiarazione integrativa proposta dalla parte, dovendo pertanto ritenersi che “il disconoscimento dei crediti e l’iscrizione della conseguente maggiore imposta dovevano, pertanto, avvenire previa emissione di motivato avviso di rettifica” (Cass. Civ., Sez. VI, 5318/12). Tale principio è stato ribadito dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte non solo in materia di IVA, ma anche in materia di imposte dirette: “il disconoscimento del credito e l’iscrizione della conseguente maggiore imposta deve avvenire previa emissione di motivato avviso di rettifica” (Cass. Civ., Sez. VI, 25521/2014).
Rilevato che la controversia promana da una errata condotta del contribuente nella presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2008, sussistono i motivi per compensare tra le parti le Spese del presente grado di giudizio (e non quelle di primo grado, in assenza di una specifica impugnazione dell’Agenzia delle Entrate sul punto).
P.Q.M.
Rigetta l’appello. Spese del grado compensate.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 ottobre 2019, n. 27323 - In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n.…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 marzo 2020, n. 7300 - Il disconoscimento da parte dell'Amministrazione finanziaria di un credito d'imposta non può avvenire tramite l'emissione di cartella di pagamento, avente ad oggetto il relativo importo, senza…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 5094 depositata il 17 febbraio 2023 - In ordine all'efficacia del disconoscimento della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento prodotto solo in copia la mancanza di specificità del disconoscimento della…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 21338 del 6 luglio 2022 - Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, cod. proc. civ.,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 ottobre 2022, n. 30519 - Nell'ipotesi di disconoscimento disciplinata dall'art. 215, primo comma, n. 2), cod. proc. civ., graverebbe su chi ha prodotto il documento disconosciuto l'onere di chiederne la verificazione.…
- Corte di Cassazione sentenza n. 24661 depositata il 10 agosto 2022 - In tema d’imposte sui redditi, l’art. 37-bis, quarto e quinto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 prevede un rigoroso procedimento d’instaurazione del contraddittorio, caratterizzato da…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…