COMMISSIONE TRIBUTARIA Regionale di Milano – Sentenza n. 3872 sez. 67 del 14 settembre 2015
TARI – SUPERFICI DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI – ESCLUSIONE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di (omissis), come rappresentato e difeso, propone appello alla sentenza n. 92/02/2013 del 10/12/2013 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia che ha accolto le ragioni della società ricorrente dichiarando non soggette a tassa rifiuti tutte le aree produttive di rifiuti speciali e non solo le porzioni di esse occupate dagli impianti produttori degli stessi.
Il Comune di (omissis) all’art. 13 del proprio regolamento in tema di rifiuti ha previsto l’esenzione per le superfici che producono rifiuti speciali pericolosi o non assimilati a quelli urbani limitatamente alle porzioni di esse occupate dagli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni ed ha tassato la società istante di conseguenza calcolando le maggiori superfici non occupate dagli stessi, rispetto a quelle dichiarate e su cui è stata regolarmente corrisposta la tariffa dovuta per le annualità 2007-2011.
La ricorrente in primo grado contestò la legittimità della liquidazione per l’anno 2007 perché di competenza di altra società scissa anche se l’anno 2007 era nel frattempo, decaduto ma il Comune ha obiettato che la legge 296/2006 art. 1 co. 161 e 162 ha stabilito in 5 anni il termine per la notifica di avvisi di accertamento. Le contestazioni sulle sanzioni erano state ritenute inconsistenti dal Comune in quanto le stesse erano col legate agli omessi versamenti e non potevano ricorrere le esimenti richieste.
Il Primo Giudice ha ritenuto di non pronunciarsi sulla decadenza dell’anno 2007 ed ha accolto le ragioni della società istante in quanto l’intera area produttiva è esente come risulta dal regolamento stesso che in generale afferma non assoggettabile a tariffa le aree dove si formano di regola rifiuti speciali anche se poi l’art. 13 del regolamento comunale restringe le stesse alle sole aree coperte dai macchinari.
Si costituisce anche la società incorporante per chiedere la conferma della sentenza impugnata.
Con l’appello il Comune contesta che l’esenzione spetti all’intera area occupata in quanto il regolamento lo prevede solo per le aree occupate dai macchinari ed ha misurato la superficie totale tassabile detraendo tali parti per cui da mq. 6,268 la stessa si riduce a mq. 5.424 in quanto il contribuente non ha fornito prova contraria di misurazione.
Chiede la riforma e spese.
Controparte ripete le motivazioni del ricorso ed in via incidentale chiede la pronuncia sulla decadenza dell’anno 2007.
All’odierna trattazione in Pubblica Udienza le parti si rimettono alle rispettive ragioni come in atti.
Indi la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello del Comune di (omissis) è infondato e va reietto.
Preliminarmente occorre esaminare la disciplina dei rifiuti speciali in materia di TARI introdotta dalla legge di stabilità per il 2014 che al primo periodo del comma 649 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce che “nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
La previsione di una formazione di rifiuti speciali in via continuativa e prevalente ha modificato la normativa precedente permettendo di circoscrivere l’esenzione alle sole attività di lavorazioni industriali ed artigiane, perché la considerazione preponderante è diventata quella della produzione di rifiuti speciali rispetto a quella di rifiuti urbani assimilabili, a motivo della minore presenza umana rispetto a quella di macchinari, impianti ed attrezzature.
Di conseguenza, il regolamento del Comune di (omissis) che, all’art. 135 prevede l’applicazione del tributo sui rifiuti alle superfici specificatamente destinate alle attività produttive con la sola esclusione di quella parte di esse occupate da macchinali, impianti ed attrezzature, non può considerarsi legittima perché contraria allo spirito della norma che ha inteso escludere dalla tassazione non solo le atee sulle quali la produzione di rifiuti speciali avviene in via continuati va, ma anche in via prevalente con ciò volendo affermare il principio che la produzione di rifiuti speciali causata dalle macchine è prevalente su quella di rifiuti urbani causata dall’attività umana nello stesso luogo di lavorazione.
E’ vero che la norma citata al primo periodo viene, poi, regimentata dal terzo periodo che attribuisce ai comuni il compito di regolamentare le aree alle quali si estende il divieto di assimilazione, ma tale potere va inteso nel senso che il Comune può estendere il campo di applicazione dell’esenzione ma non ha alcun potere di restringere lo stesso campo di applicazione sottoponendo a tassazione le aree di calpestio che si trovano attorno ai macchinari, impiantì ed attrezzature. Pertanto, le superfici tassabili che il Comune di (omissis) ha accertato tassabili in mq. 5.291 sino al 30/09/2008 e mq. 5.424 dal 01/10/2008 al 31/12/2011, a seguito dell’omesso versamento e dichiarazione da parte della società ricorrente, devono essere ridotte a quelle occupate da spogliatoio e servizi igienici più palazzina uffici per un totale di mq. 949 in quanto l’art. 13 del regolamento che limita l’esenzione alle porzioni occupate dagli impianti, macchinari ed attrezzature che caratterizzano le lavorazioni industriali, è palesemente “contra legem” e non può avere effetto in questa sede contenziosa.
In tal senso si è espresso lo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze, direzione legislativa tributaria e federalismo fiscale, con nota prot. n. 38997 del 09/10/2014 e con la successiva circolare n. 47505 del 9/12/2014, con cui sottolinea ed evidenzia l’impossibilità per i Comuni di restringere la portata innovativa della norma.
Quanto alla richiesta di intervenuta decadenza per Tanno 2007, proposta dalla società che ha incorporato la ricorrente con atto di fusione del 11/02/2014 ed intervenuta nel presente contenzioso, il riferimento è alla legge finanziaria 2006, art. 1, commi da 161 a 167 della legge n. 296/2006, che ha stabilito entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati il termine di notifica degli accertamenti, a pena di nullità.
Nella fattispecie, l’anno 2007 è stato notificato il 10/01/2013 e, dunque, oltre il termine ordinario di decadenza che cadeva il 31/12/2012, così come acclarato dallo stesso Comune nel suo atto di appello a pagina 1, punto 1).
Quanto alla richiesta del Comune di ottenere il parziale accoglimento degli avvisi di accertamento per la parte occupata da spogliatoio e servizi igienici, palazzina uffici, magazzino nuovo, risulta agli atti, da pagina 10 a pagina 11 delle controdeduzioni ed appello incidentale della società ricorrente, che sugli stessi è stata pagata la tassa su mq. 1006 nel 2007 e mq. 1094 dal 2009 in poi e tali affermazioni non risultano contestate per cui, per il principio di non contestazione di cui all’art. 115 del c.p.c. applicabile anche al processo tributario per espresso richiamo contenuto nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92 anche questa richiesta deve essere rigettata. Per le motivazioni suesposte ed ogni altra eccezione disattesa restando assorbita da quanto prefato, l’appello del Comune di (omissis) deve essere respinto ed, alla soccombenza, deve seguire la condanna del medesimo al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che vengono complessivamente stabilite come da dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale di Milano, sezione staccata di Brescia, sezione 67, definitivamente pronunciando, respinge l’appello del Comune e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che: liquida complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge.
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