COMMISSIONE TRIBUTARIA Regionale di Milano – Sentenza n. 4401 sez. 27 del 12 ottobre 2015 – Qualora l’Amministrazione finanziaria intenda contestare fattispecie elusive, anche se non riconducibili alle ipotesi contemplate dall’art. 37bis del d.P.R. n. 600/1973, essa è tenuta, a pena di nullità dell’atto impositivo conseguente, ad instaurare il contraddittorio con il contribuente e ad osservare il termine dilatorio di 60 gg., prima di emettere l’avviso di accertamento, le cui motivazioni dovranno tener conto delle osservazioni eventualmente fornite dal contribuente