COMMISSIONE TRIBUTARIA Regionale di Milano – Sentenza n. 4553 sez. 24  del 21 ottobre 2015

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO – INVITO AL PAGAMENTO – OMESSA INDICAZIONE DEL TERMINE DI IMPUGNAZIONE – OMESSA INDICAZIONE DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA COMPETENTE – NULLITA’ DELL’ATTO – NON SUSSISTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La M.V. s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa ha impugnato l’invito, comunicatole dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, al pagamento di “euro 1.500,00 per omesso pagamento del contributo unificato ai sensi degli art. 9, c. 1 e 14, c. 1 e 3 del d.P.R. n. 115/02″ dovuto in sede di appello avverso sentenza della Commissione tributaria provinciale, oltre alle spese postali.

La commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza n. 8439/21/14, ha respinto il ricorso.

2. Contro questa sentenza ha proposto appello la società in L.C.A.. Il Ministero dell’economia e delle finanze resiste con controdeduzioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Nell’appello la Liquidazione della società ripropone i tre motivi posti a fondamento del ricorso di primo grado, mostrando di non tener, conto delle ragioni di fatto e di diritto con le quali il giudice di primo grado ha respinto il suo ricorso.

4. Si osserva, nondimeno, quanto al primo motivo (nullità dell’avviso per omessa indicazione del termine per impugnare e dell’autorità competente a conoscere dell’impugnazione) che la mancata indicazione di tali elementi, pur prescritti dall’art. 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212 – non è prevista da alcuna norma quale motivo di nullità dell’atto di accertamento, né può considerarsi essenziale a norma dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, essendo evidentemente quell’indicazione funzionale non già all’atto di accertamento, bensì alla tutela del cittadino, vale a dire ad uno scopo estrinseco rispetto all’atto: donde la piana conclusione che l’omissione di questi elementi, mentre non giustifica l’assunto della nullità dell’atto, comporta semplicemente (cfr. per tutte Cass. 21/01/2013 n. 1372) l’inapplicabilità delle decadenze previste per la legge per il mancato rispetto del termine d’impugnazione (punto irrilevante nella fattispecie, non essendosi mai dubitato della tempestività del ricorso della contribuente e della competenza dell’organo giurisdizionale investito in primo grado). Ciò è confermato dalla giurisprudenza consolidata della Corte suprema di cassazione (Cass. 29/09/2003 n. 14482, 19/03/2008 n. 7339, 8/11/2013 n. 25227).

Né argomento in senso contrario si desume dal precedente citato in atto di appello (Cass. n. 4777/2013), che si limita ad affermare l’applicabilità dell’art. 3, 4° co., l. n. 241 del 1990 anche ai rapporti con l’amministrazione finanziaria, del che qui non si dubita: il punto in discussione è, invece, solo la sanzione applicabile, che non è la nullità, bensì, come già si è accennato, una sanzione diversa e coerente con la finalità della difesa del contribuente.

5. Del tutto infondata è poi la tesi sostenuta con il secondo motivo, della “carenza assoluta di motivazione” dell’atto, perché non sarebbe indicato il motivo per il quale si considera omesso il pagamento, e “in virtù di quale, norma o principio si ritiene omesso il pagamento”, avendo la parte invocato allatto dell’iscrizione a ruolo dell’appello l’art. 146, 2° co. La motivazione dell’atto, come riportata supra (nello SVOLGIMENTO DEL PROCESSO), contiene infatti l’indicazione sia del presupposto di fatto, costituito dallo “omesso pagamento del contributo unificato” (del resto pacifico), e sia della ragione giuridica che ha determinato la decisione dell’amministrazione, costituita dal richiamo dell’art. 9, 1° co. e 14 1° e 3° co. d.P.R. n. 115/2002. Il dibattito sull’estensione analogica della 146 2° co. lett. c del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 non faceva parte del contenuto motivazionale prescritto dalla norma di legge, essendo al riguardo necessario e sufficiente indicare il titolo della pretesa giuridica, che consentiva (come di fatto ha consentito) al contribuente di valutare la fondatezza della pretesa erariale e di far valere gli strumenti di tutela previsti dalla legge.

6. Il terzo motivo verte sulla questione di diritto, della possibilità, di estendere alle imprese in liquidazione coatta amministrativa il beneficio, previsto dall’art. 146 2° co. lett. c del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, della prenotazione a debito invece del pagamento del contributo unificato, previsto espressamente per il fallimento.

Anche questo motivo è infondato. Non può dubitarsi del fatto che la norma invocata ha carattere agevolativo, e, vertendosi in materia tributaria (di pagamento del contributo unificato), l’analogia è esclusa a norma dell’art. 14 delle preleggi (giurisprudenza antica e consolidata: v. Cass. 5/07/1977 n. 2927, 14/12/1991 n. 13502, 22/05/2002 n. 7479, 30/11/2005 n. 26106). La diversità degli istituti del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa, la cui disciplina richiama solo in parte quella del fallimento e per il resto contiene disposizioni proprie e diverse, escludendo la possibilità di un’interpretazione estensiva, dispenserebbe quindi dall’interrogarsi su una possibile analogia.

7. Peraltro l’appellante sostiene che la soluzione restrittiva comporterebbe una violazione dell’art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento delle imprese soggette normalmente a fallimento e sottoposte a liquidazione coatta amministrativa per attrazione nella liquidazione di altre imprese già sottoposte a quella procedura, rispetto alle imprese che falliscono. Il ragionamento, tuttavia, non convince.

L’appellante muove, infatti, dall’erroneo presupposto che “il fallimento, al pari della procedura di liquidazione coatta amministrativa, sotto il profilo procedimentale è volta alla liquidazione delle attività dell’impresa ed alla sua conseguente cancellazione, ponendosi esattamente nella stessa prospettiva in cui opera la liquidazione coatta amministrativa”. Così non è, perché il fallimento, a differenza della liquidazione coatta amministrativa, non produce l’estinzione della società insolvente, né comporta la revoca dei suoi organi amministrativi, ma soltanto lo spossessamento del patrimonio a favore degli organi concorsuali, e in particolare non porta alla cancellazione della società dal registro delle imprese. La proposta equiparazione degli istituti è dunque, anche sotto il limitato profilo indicato, priva di fondamento, e rende manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dall’appellante.

8. In conclusione l’appello deve essere respinto. La novità della questione, sulla quale non risultano precedenti di legittimità in termini, giustifica la compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l’appello, e compensa le spese del presente grado di giudizio.