COMMISSIONE TRIBUTARIA Regionale di Milano – Sentenza n. 4574 sez. 13 del 22 ottobre 2015
PROCESSO – RICORSO INTRODUTTIVO – TERMINE PER IMPUGNARE L’ATTO – SUCCESSIVE MEMORIE – INTEGRAZIONE MOTIVI DI IMPUGNAZIONE – INAMMISSIBILITA’
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso notificato il 11.03.2013 all’ufficio di Varese dell’Agenzia delle Entrate il contribuente M. F. impugnava presso la Commissione tributaria provinciale di Varese la cartella di pagamento contenente iscrizione a ruolo (reso esecutivo in data 22.12.2011) dell’importo complessivo di euro 9.493,53 per omesso versamento delle imposta dichiarate in mod. unico 2009 per l’anno d’imposta 2008 come emerso dal controllo automatizzato ex art. 36 bis Dpr 600/73.
Motivi del ricorso introduttivo erano: omessa preventiva notifica di comunicazione di irregolarità; omessa e/o insufficiente motivazione dell’atto e violazione statuto dei diritti del contribuente (artt. 5 e 6 legge 212/2000).
Con successiva memoria illustrativa, presentata in data 14.02.2014 il contribuente eccepiva anche il presunto vizio di decadenza dei termini per la notifica della cartella di pagamento (ex art. 25 Dpr 602/73).
La Commissione tributaria provinciale adita con sentenza 406/03/14 annullava la cartella impugnata per decadenza conseguente a notifica oltre il termine di legge.
Presentava appello a questa Commissione tributaria regionale l’ufficio contestando la sentenza dei primi giudici per violazione artt. 24 e 18 D.Lgs. 546/92 laddove avevano annullato la cartella in accoglimento di un motivo aggiunto con memorie e senz’anche notifica delle stesse al concessionario in violazione di ogni norma procedurale contenziosa.
Infatti la memoria illustrativa di cui all’art. 32 D.Lgs. 546/92 non poteva introdurre un nuovo motivo di impugnazione e con esso modificare la “causa petendi”, come da principio affermato anche di recente dalla Suprema Corte con sentenza n. 15051/2014.
Dopo aver dissertato con riferimenti giurisprudenziali in punto, chiedeva declaratoria di inammissibilità del motivo di impugnazione sollevato ex novo con memoria illustrativa del 14.02.2014 e conferma di legittimità del ruolo e relativa cartella di pagamento emessa, con vittoria di spese e trattazione della controversia in pubblica udienza.
Non esistono atti di costituzione in giudizio di parte avversa.
Tanto premesso questa Commissione osserva quanto segue in ordine agli interposti motivi di gravame.
La decisione impugnata si appalesa giuridicamente infondata e conseguentemente devono essere accolte le legittime eccezioni in questa sede avanzate dall’ufficio appellante.
Avuto riguardo, infatti, alla perentorietà del termine (60 giorni dalla notifica dell’atto) caratterizzante le norme procedurali del processo tributario per il ricorso in primo grado, decorso detto termine non è più consentito al ricorrente ampliare/modificare i motivi già dedotti col ricorso introduttivo. A maggior ragione, come nel caso che qui ci occupa, nel contesto di successive memorie illustrative (ex art. 32 Dpr 636/92) presentate a distanza di circa un anno dalla presentazione del ricorso introduttivo, non anche debitamente notificate a controparte ed in ispecie, trattandosi di nuova eccezione relativa a presunto vizio di notifica della cartella (per tardività), non anche al concessionario della riscossione.
È più che evidente, ad avviso di questo Collegio giudicante, la violazione nel caso di ogni norma procedurale regolante il contenzioso tributario atteso, appunto, che con le citate memorie non si possono prospettare nuovi motivi, bensì solo sviluppare i motivi già proposti con il ricorso e/o eventualmente indicare nuove ipotesi interpretative delle norme in esso citate, per cui è da ritenere inammissibile la proposizione di nuove censure con memorie difensive peraltro non notificate, come già detto, a controparte.
La stessa Suprema Corte con la richiamata sentenza 15051 del 02.07.2014 ha avuto modo di affermare in proposito il principio in forza del quale “la memoria illustrativa di cui all’art. 32 , c. 2 della legge sul processo tributario ….. ha la sola funzione di illustrare (mediante lo svolgimento di argomentazioni giuridiche) i motivi di impugnazione e le eccezioni già proposte dalle parti, e non anche di introdurre nuovi temi di indagini in ordine ai quali non risulta ritualmente instaurato il contraddittorio”.
Premesso, pertanto, che nello specifico i motivi di impugnazione della cartella addotti con ricorso introduttivo riguardavano solo – in sintesi – una lamentata omessa preventiva comunicazione di irregolarità, violazione degli artt. 5 e 6 legge 212/2000 per omesse informazioni al contribuente e omessa/insufficiente motivazione dell’atto, la proposizione della nuova censura (tardività della notifica della cartella impugnata per decorso del triennio ex art. 25 Dpr 602/73) con le richiamate memorie sulle quali i primi giudici hanno espressamente fondato la decisione qui impugnata, si appalesa manifestamente inammissibile.
Per le suesposte ragioni e considerazioni, s’impone in questa sede la necessaria riforma della sentenza impugnata con conseguente accoglimento dell’appello dell’ufficio.
Spese del grado che si ritiene equo compensare fra le parti avuto comunque riguardo al diverso esito processuale fin qui conseguito dalla controversia in esame.
P.Q.M.
La Commissione accoglie l’appello dell’ufficio ed in riforma della sentenza impugnata conferma la legittimità della cartella. Spese compensate.
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