COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Milano sentenza n. 495 del 11 aprile 2016
ISTANZA DI SOSPENSIONE – REQUISITI – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA
Sentite le parti nella odierna camera di consiglio sulla preliminare istanza di sospensione cautelare, visti gli atti di causa ed esaminati i documenti prodotti dalle parti o acquisiti presso terzi, il collegio pone la richiesta in decisione;
Visto l’art. 52, c. 2, d.lgs. 546/92, come novellato dal d.lgs. 156/2015, che prevede la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi, o dell’atto, se della sua esecuzione può derivare e irreparabile al contribuente;
Delibato collegialmente il merito della controversia, ritenuta insussistente l’eccezionale urgenza e ritenuto dimostrato il pericolo di danno grave e irreparabile (vds. Pag. 86 dell’atto di appello e contestuale istanza di sospensione: riscossione complessivamente dovuta per € 28.000.000 pari al decuplo del patrimonio sociale netto di € 2.803.919 al 31/12/2015);
Considerato sussistere sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora, in un “bilanciamento che deve avvenire secondo la metafora dei vasi comunicanti, … potendo il fumus (o, alternativamente, il periculum), assumere nella valutazione un rilievo preponderante” (vds. C. App. Milano 1° civ., Ord. 14/10/2008).
P.Q.M.
L’istanza di sospensione è accolta e subordinata, ai sensi del novellato art. 52, c. 6, d.lgs. 546/92, alla prestazione – entro 90 giorni da oggi – di garanzia per tutte le somme dovute ex art. 68 c. 1, lett. A) d.lgs. 546/92 ed art. 19, c. 1, d.lgs. 472/97 nelle forme e con le modalità di cui all’art. 38-bis, c. 5, d.P.R. 633/92 (ndr art. 38-bis, c. 5, d.P.R. 633/72) (come già previsto dal novellato art. 69 c. 2, d.lgs. 546/92, in attesa di entrare in vigore successivamente a D.M. MEF, da emettere ai sensi dell’art. 17, c. 3, L. 400/1988).
Si applica la disposizione del novellato art. 47, c. 8-bis, d.lgs. 546/92.
I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente ai sensi dell’art. 8, c. 4, L. 212/2000 (pro concorrenti quantitate) all’esito definitivo del giudizio.