COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Milano sentenza n. 5023 del 30 novembre 2016
TRIBUTI LOCALI – IN ASSENZA DI DATI DI DETTAGLIO IL COMUNE PUO’ APPLICARE LA TARIFFA STANDARD – SUPERFICI PRODUTTIVE – DENUNCIA – INTERA SUPERFICIE OCCUPATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che:
– la Commissione Tributaria Provinciale di Como, con Sentenza n. 55/03/15, depositata in data 09/02/2015, ha accolto parzialmente il ricorso presentato dalla (…) (in seguito per brevità (…), esercente l’attività di costruzione di macchine ed impianti automatizzati per i settori tessili e packaging avverso l’ingiunzione di pagamento (…) del 20/02/2014, emessa dalla (…) S.R.L., concessionario della riscossione delle entrate degli enti locali, ex artt. 52 e seguenti, D.Lgs. 446/1997, relativamente alla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) – (COMUNE di (…) (in seguito per brevità mandataria dell’ATI, con la (…) (in seguito per brevità (…)), anni d’imposta 2009, 2010, 2011.
La controversia riguarda la tassa sui rifiuti avente origine nell’anno 2006 in occasione del trasloco della sede sociale della contribuente da via (…) a via (…) nel Comune di (…). Sino a tale data (…) pagava l’allora TARSU sulle superfici non produttive di rifiuti speciali industriali, sulle quali insistevano gli uffici ed il magazzino della ricorrente, poiché i rifiuti derivanti dalla produzione industriale venivano smaltiti tramite società specializzate ad hoc. Infatti a norma della legge e del regolamento comunale relativi alla suddetta tassa le superfici industriali utilizzate per l’attività produttiva erano escluse dal pagamento della TARSU. Con il trasferimento dell’attività summenzionato (…) presentava la dichiarazione TARSU, indicando separatamente, secondo il proprio criterio dichiarativo, le superfici non produttive e quelle produttive.
Da tale momento il Comune menzionato richiedeva il pagamento della tassa sui rifiuti sull’intera superficie. Le società incaricate per il servizio della riscossione erano la (…). La Commissione Tributaria Provinciale di Como menzionata, analizzate le tesi opposte dalla parti contendenti, respingeva il ricorso introduttivo con riferimento alla tassa principale, annullando le sanzioni relative irrogate, attesa la presumibile buona fede della contribuente, compensando le spese di giudizio;
– in data 01/10/2015 la società contribuente, rappresentata e difesa dal rag. (…), ha presentato atto d’appello, ribadendo ed approfondendo gli assunti esposti in primo grado, contestando la Sentenza impugnata, con richiesta di declaratoria di errata applicazione dell’art. 15 del regolamento comunale sulla Tariffa Rifiuti e di conseguente riduzione della superficie, di non debenza dell’aggio e degli interessi di mora, nonché di rimborso delle somme indebitamente corrisposte, oltre agli interessi di legge; spese processuali rifuse, previa sospensione dell’atto impugnato;
– in data 03/11/2015 (…) rappresentata e difesa dall’avv. Si. ha presentato controdeduzioni in opposizione alla tesi difensive della Contribuente, chiedendo preliminarmente la declaratoria di inammissibilità del ricorso, previo rigetto della domanda di sospensione d’atto; spese processuali rifuse;
– in data 14/09/2016 l’appellante ha presentato memoria di replica, confermando le proprie conclusioni d’appello;
– la Commissione, tenuto conto di quanto esposto e motivato, in diritto e nel merito, in narrativa, nonché della normativa ivi esposta, cui fa esplicito e specifico riferimento ai fini motivazionali nella presente sede, osserva preliminarmente che la richiesta di sospensiva dell’atto, presentata dall’appellante trova assorbenza nella presente decisione di merito. Ciò premesso, si rileva che l’appellante ha proceduto indicando, a partire dall’anno d’imposta 2006, separatamente, secondo il proprio criterio, le superfici produttive e quelle non produttive, contestando che, soltanto a partire da quest’ultimo anno, il Comune aveva cominciato a richiedere il pagamento della tassa sui rifiuti sull’intera superficie del nuovo capannone industriale.
In sostanza dall’opposizione dell’appellante si rileva palesemente l’indicazione dell’impugnativa, con conseguente ammissibilità della stessa, seppure la medesima sia da rigettare. Infatti l’ingiunzione contiene tutti gli elementi previsti dall’art. 7, legge 212/2000 e dall’art. 1, comma 162, legge 296/2006, con indicazione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda. Nell’ingiunzione di pagamento sono ben palesi i dati identificativi delle fatture emesse per il pagamento, oltre ad essere indicati l’Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all’atto notificato, nonché il responsabile del procedimento, l’organo e l’autorità amministrativa presso cui è possibile chiedere un riesame anche di merito dell’atto, nel rispetto del disposto ex art. 7 citato. Quindi la ricorrente ha potuto esercitare pienamente il proprio diritto alla difesa.
Nell’atto ingiuntivo di pagamento, di cui trattasi, viene richiesto il pagamento di quanto esposto nella fattura n. (…) del 23/02/2011, scadenza 15/07/2011 e viene specificato nella stessa, nella voce “descrizione”, che quanto richiesto si riferisce agli anni d’imposta 2009, 2010, 2011, per un importo pari ad Euro 23.954,20. Nella dichiarazione di variazione di indirizzo dell’attività produttiva la parte contribuente non assolveva agli adempimenti ex art. 15 del regolamento comunale.
Approfondendo, va ricordato che la TIA è stata determinata dal Comune in base al piano finanziario approvato ai sensi del combinato disposto ex art. 49, comma 8, D.Lgs. 22/1997, ed ex art. 8, D.P.R. 158/1999. In data 21/06/2006 la ricorrente, a seguito del trasferimento nella nuova sede in via (…), presentava al Comune di la denuncia unica dei locali e delle aree assoggettabili a tassazione, senza riportare nei campi indicati per la compilazione la suddivisione della superficie e senza specificare nulla in ordine al tipo di rifiuti prodotti.
Poiché nulla veniva precisato circa quest’ultimo punto con riferimento ai locali ed alle aree assoggettabili alla tassazione. Il giustamente ha ritenuto che fossero sussistenti i presupposti per l’assoggettamento dell’intera superficie dell’immobile alla TIA, per gli anni 2009, 2010, 2011, in conformità a quanto stabilito dal menzionato regolamento comunale, con conseguente emissione della fattura per la riscossione del dovuto relativamente alla superficie complessiva indicata dalla (…) alla denuncia, pari a mq. 2397,33. Per l’effetto, stante la carenza probatoria manifestata dalla contribuente, la “nuova” TIA è stata fondata sugli inalterati presupposti del prelievo, riferito alla produzione dei rifiuti solidi urbani da parte di chiunque possedesse o detenesse, a qualsiasi titolo, locali o aree producesti rifiuti di tal fatta.
Per l’applicazione della TIA, ex art. 238, comma 11, D.Lgs. 152/2006, vanno applicati le vigenti norme, cioè il D.P.R. 158/1999, disponente il cosiddetto “metodo normalizzato” (Ministero dell’Economia e delle Finanze, circolare n. 3/DF dell’11/11/2010 circa l’applicazione dell’art. 49, D.Lgs. 22/1997). A fronte dei rilievi dell’appellata nulla ha contestato fondatamente, né ha provato con documentazione basata su dati, elementi e circostanze certi, l’appellante neppure nella presente sede, con riferimento alle previsioni ex art. 15, comma 6, del regolamento comunale, nel rispetto del quale la dichiarazione della contribuente avrebbe dovuto contenere, oltre all’attestazione della produzione dei rifiuti speciali, anche una descrizione di questi ultimi derivanti dall’attività esercitata, per cui legittimamente, in assenza della predetta dichiarazione, ha ritenuto assoggettabile l’intera superficie alla tariffa menzionata, emettendo la fattura in contestazione. Ciò premesso e considerato, l’appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata integralmente, come richiesto dall’appellata;
le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell’appellante; ogni altra deduzione trova assorbenza nella parte motiva esposta;
P.Q.M.
Respinge l’appello e condanna l’appellante soccombente alla rifusione delle spese processuali del grado, liquidate in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre agli accessori di legge.
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