COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Milano sentenza n. 5283 sez. 60 del 7 dicembre 2015
ACCERTAMENTO – SINTETICO – CONTRADDITTORIO – NECESSITA’
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1 – I sigg. M.L. ed A.Z., ricorrevano nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Mantova, avverso avvisi di accertamento di tipo sintetico emessi ai fini irpef, relative sanzioni ed interessi per l’anno d’imposta 2008; i Ricorrenti si dolevano degli atti impugnati deducendone la nullità:*per carenza del contraddittorio preventivo,l’Agenzia si era limitata a chiedere documenti a mezzo questionario;**per violazione dell’art. 38,comma 4 e segg,D.P.R. n. 600 del 1973 , lo scostamento del reddito dichiarato coinvolgeva l’esame di un periodo d’imposta, 2007, non più accertabile;***per irragionevolezza ed infondatezza della determinazione presuntiva del reddito derivante dal parametro residenza ed autovettura cui venivano contrapposte e documentate le effettive spese per l’utilizzo delle stesse; la CTP di Mantova, con la sent.n.42/02/15, respingeva il ricorso disattendendo tutte le doglianze dei Ricorrenti; Questi appellano la sentenza sul presupposto che la stessa pecchi per erroneità ed insufficienza su tutti i capi e ripropongono le doglianze già dedotte in prime cure, chiedendo che vengano annullati gli atti impugnati; l’Agenzia si costituisce in giudizio con controdeduzioni con le quali chiede la conferma della sentenza.
Motivi della decisione
2 – L’appello è fondato e va accolto; l’art. 38, comma 7,cit. dispone che “L’ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218”; la norma è espressione, concreta e plastica,di quell’obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, che la P.A. è obbligata ad attivare ogni qualvolta si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo e che al in cui sia stato attivato un tale contraddittorio; in tal senso,facendo proprie le conclusioni della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, si è pronunciata Cass. S. U. sent. n. 2014/19667, affermando il seguente principio di diritto “….dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea “,la Corte così si pronuncia in motivazione: “15.2. Ma v’è di più. Il rispetto dei diritti della difesa e del diritto che ne deriva, per ogni persona, di essere sentita prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi, costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, come afferma – ricordandola propria precedente sentenza del 18 dicembre 2008, in causa C-349/07 Sopropè – la Corte di Giustizia nella sua recentissima sentenza del 3 luglio 2014 in cause riunite C-129/13 e C-130/13, K.I. e D.H.. 15.2.1. Il diritto al contraddittorio in qualsiasi procedimento afferma la Corte di Giustizia, è attualmente sancito non solo negli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che garantiscono il rispetto dei diritti della difesa nonché il diritto ad un processo equo in qualsiasi procedimento giurisdizionale, bensì anche nell’art. 41 di quest’ultima, il quale garantisce il diritto ad una buona amministrazione. Il citato art. 41, par. 2 prevede che tale diritto a una buona amministrazione comporta, in particolare, il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale lesivo. 15.2.2. Conclude la Corte che in forza di tale principio, che trova applicazione ogniqualvolta l’amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo, i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l’amministrazione intende fondare la sua decisione, mediante una previa comunicazione del provvedimento che sarà adottato, con la fissazione di un termine per presentare eventuali difese od osservazioni. Tale obbligo, ad avviso della Corte, incombe sulle amministrazioni degli Stati membri ogniqualvolta esse adottano decisioni che rientrano nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione, quand’anche la normativa comunitaria applicabile non preveda espressamente siffatta formalità”; in conclusione il fatto che la Ricorrente non sia stata avvisata ex art 38 comma 7 cit. e che,conseguentemente, non sia stato attivato il contraddittorio endoprocedimentale, porta alla nullità dell’atto impugnato, non potendosi equiparare al contraddittorio la richiesta di documenti avanzata dall’Agenzia ai Ricorrenti; in conclusione l’appello va accolto con annullamento dell’atto impugnato; la particolare fattispecie dedotta in giudizio consiglia la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Commissione in accoglimento dell’appello (…) l’atto impugnato in prime cure; spese di giudizio di ambedue i gradi compensate.
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