COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Milano – Sentenza n. 5454 del 16 dicembre 2015

RISCOSSIONE – AGGIO ESATTORIALE – EQUITALIA

OGGETTO DELLA DOMANDA

Con atto ritualmente notificato in data 27/05/2014 spedito a mezzo di raccomandata con plico aperto la società (omissis) (difesa disgiuntamente dall’avv. Prof. G.M. e dalla dott.ssa P.M.) interponeva appello avverso la sentenza n. 324/05/13 emessa dalla sezione 05 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano in data 28/11/2013 e depositata in data 29/11/2013, con la quale i Giudici, in merito al ricorso proposto avverso la cartella di pagamento n. … notificata da Equitalia Nord spa in data 12.09.2011 e recante iscrizione a ruolo di IRES interessi e sanzioni per € 6.884.323,13 oltre alla richiesta di aggi per i € 320.126,91 nel caso di pagamento nei 60 gg. dalla notifica, ovvero € 619.589,07 per l’ipotesi di pagamento oltre alla predetta data, aggi dei quali si chiedeva specificatamente l’annullamento per illegittimità, dichiaravano prima cessata la materia del contendere, e concludevano poi “la commissione ritiene di respingere il ricorso” e così poi il pqm: “la commissione respinge il ricorso”, compensando le spese di giudizio, in quanto l’importo della cartella risultava pagato dal contribuente. Dichiaravano inoltre dovuto l’aggio a favore dell’agente della riscossione, che non costituiva sanzione bensì corrispettivo per l’attività svolta dall’agente, aggio da determinarsi nella misura del 9% secondo la normativa vigente al momento della emissione della cartella.

Tale appello è stato depositato presso la Commissione Tributaria Regionale di Milano in data 06/06/2014 ed in pari data presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano.

La contribuente eccepisce che:

1) È errata la declaratoria di cessata materia del contendere per intervenuto pagamento della cartella. La Società ha dovuto versare quanto iscritto a ruolo – ivi incluso l’aggio – per evitare la riscossione forzata. Ciò non significa che sia venuto meno l’interesse ad ottenere un giudizio che riconosca non dovuto l’aggio;

2) a seguito dell’annullamento della pretesa erariale in autotutela da parte dell’Ufficio e conseguente sgravio doveva conseguire (anche) lo sgravio degli aggi illegittimamente invece trattenuti da Equitalia Nord spa;

3) ai fini del giudizio si deve tener conto della normativa vigente nell’esercizio per il quale è stato effettuato l’accertamento, il 2005, (ove si prevedeva che l’aggio fosse a carico del contribuente “soltanto in caso di mancato pagamento entro la scadenza della cartella di pagamento”) e non, quindi, quella vigente per gli anni successivi;

4) la sentenza della CTP ha respinto senza motivo la questione, che qui viene riproposta in quanto non manifestamente infondata, della legittimità costituzionale dell’art. 17 comma 3 lett. A) D.Lgs. 112/1999 con riferimento agli artt. 53 e 97 della Costituzione.

Chiede, con la riforma della sentenza impugnata, l’annullamento della cartella per la parte relativa agli aggi di riscossione, e per l’effetto che ne venga ordinato il rimborso, previa (eventuale) sospensione del giudizio e remissione degli atti alla Corte Costituzionale per l’esame della questione di legittimità, così come esposta al sub 3) dell’appello.

Chiede, inoltre, la vittoria delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, nonché la pubblica udienza.

In data 29/05/2015 deposita documenti fra cui il provvedimento di autotutela parziale relativi all’avviso di accertamento …/2010 e provvedimento emesso dalla Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle entrate del 28/11/2013 recante lo SGRAVIO dei ruoli contenuti nella cartella di pagamento … (da cui originano gli aggi di cui al presente appello) e n. … oggetto della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 11382/09/2014 avente ad oggetto la stessa materia del contendere (ma relativa all’anno 2005) e relativo alla cartella di pagamento emessa in pendenza del giudizio di impugnazione avverso l’avviso di accertamento …/2010, favorevole alla contribuente.

Il successivo 12/06/2015 la contribuente depositava memoria avverso le argomentazioni proposte da Equitalia Nord spa riaffermando la legittimità dell’appello non costituendo le argomentazioni opposte “nuovi motivi” e richiamando i motivi, già esposti nell’appello, circa l’illegittimità degli aggi di riscossione previsti dall’art. 17, comma 3, del D.Lgs. 112/1999 discendente in via diretta dalla legge in quanto l’art. 10, comma 2, n. 10 della legge 825/1971 (mai abrogato e contenente la delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) prevede espressamente “l’incorporazione degli aggi di riscossione nelle aliquote stabilite per i singoli tributi”: il che determina l’illegittima duplicazione in capo al contribuente del contributo dovuto per l’attività di riscossione dei tributi, e ciò in palese violazione dell’art. 53 della Costituzione (E. De Mita, La riscossione servizio già pagato. L’aggio è un extra, in Il Sole 24 Ore del 24 febbraio 2013, pag. 15).

Il successivo 16/10/2015, con altra memoria, l’appellante depositava la sentenza n. 147 del 09/07/2015 della Corte Costituzionale in relazione all’eccepita illegittimità costituzionale degli aggi di riscossione e precisava che la sentenza n. 11382 del 17/12/2014 – emessa dalla CTP di Milano relativa all’anno 2005 – era passata in giudicato. Ciò posto, atteso che l’oggetto del contendere e le parti sono le stesse, chiede che quanto sentenziato per l’anno 2005, valga anche per il successivo anno 2006 e quindi conclude con le richieste già formulate.

Il 16 gennaio 2012 si è costituiva Equitalia Nord spa, ribadendo la correttezza della sentenza dei giudici di prime cure, chiedendo preliminarmente l’inammissibilità dell’appello per nuovi motivi aggiunti e, nel merito, la conferma della correttezza dell’applicazione della legge circa la debenza degli aggi di riscossione richiesti sulla base dell’art. 17 del D.Lgs. 112/99 e successive modificazioni ed integrazioni, precisando che la contribuente non ha mai messo in discussione la legittimità delle somme iscritte a ruolo e che la cessata materia del contendere era stata disposta ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 546/92, con compensazione delle spese di giudizio, “essendo venuto meno l’interesse della parte ricorrente ad ottenere una statuizione in ordine alla debenza o meno di somme interamente corrisposte”.

In relazione alla presunta illegittimità dell’aggio, Equitalia Nord spa precisava che il ruolo era stato predisposto sulla base dell’ultima modifica, successiva all’entrata in vigore, apportata dal citato art. 17 dall’art. 32 del D.L. 186/2009 come convertito in legge 2/2009 e così sintetizzata: l’attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio del 9% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora ed è a carico del debitore: a) nella misura del 4.65% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il 60 gg.; in tal caso la restante parte dell’aggio è a carico dell’ente creditore; b) integralmente a carico del debitore, in caso contrario, senza tener conto della sospensione feriale del termini.

In relazione alla questione di illegittimità costituzionale, sosteneva che la questione si palesava del tutto irrilevante in quanto nell’attività di riscossione non era ravvisabile alcuna violazione del principio di capacità contributiva, richiamando la sentenza 480/1993 della Corte Costituzionale che, in relazione all’art. 53 della Costituzione, ha previsto potesse riguardare solo il momento sostanziale dell’imposizione del tributo e non la successiva attività di riscossione.

Evidenziava che il compenso dell’agente della riscossione non è volto a remunerare le singole attività poste in essere, ma l’intera attività di riscossione, assicurando la copertura dei costi di organizzazione e mantenimento del servizio.

Concludeva chiedendo il rigetto della domanda e la conferma della sentenza impugnata, con la vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nella pubblica udienza del 24/06/2015 erano presenti i difensori delle parti, come da verbale d’udienza. Udita la relazione del relatore, le parti presenti confermano quanto esplicitato dallo stesso e la Commissione emetteva la seguente “Ordinanza”:

La Commissione, rilevato che sulla questione della illegittimità costituzionale devesi pronunciare a breve la Corte Costituzionale; che sulla medesima questione ha già tenuto udienza pubblica il 26/05/2015; ritenuto opportuno attendere la decisione della Corte, rinvia alla camera di consiglio del 28 ottobre 2015 ore 15.00.

La commissione si riuniva in camera di consiglio in data 28/10/2015 dove assumeva la decisione che segue.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In merito all’eccezione di inammissibilità del gravame la Commissione rileva che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 28 novembre 2013, ossia lo stesso giorno in cui l’Agenzia delle Entrate emise il provvedimento di sgravio. Necessariamente quindi la questione è stata introdotta nel processo nella prima difesa utile e quindi nell’atto di appello, che la Commissione dichiara pienamente ammissibile. Tra l’altro non costituisce motivo nuovo anche perché l’illegittimità dell’aggio era già stata eccepita con il ricorso introduttivo. Del tutto infondata, peraltro non corretta, è la precisazione di Equitalia Nord spa che sostiene, nelle controdeduzioni datate 13.1.2015 (depositate il 16.1.2015), che manca la prova dell’intervenuto sgravio. Ciò non corrisponde a verità poiché il provvedimento di sgravio del 28 novembre 2013 è stato notificato dall’Agenzia delle Entrate anche ad Equitalia.

È altresì priva di fondamento, anche perché i giudici di 1° grado prima affermano “la commissione ritiene di respingere il ricorso” e poi con il pqm confermano “la commissione ritiene di respingere il ricorso” e viene rigettata confermando la legittimità della Società a proporre appello, la richiesta di Equitalia Nord spa di confermare la sentenza di 1° grado che ha dichiarato cessata la materia del contendere, (il che è parzialmente vero perché i giudici di 1° grado hanno prima affermato “che il contribuente ha pagato l’importo della cartella e pertanto è cessata la materia del contendere” ma poi hanno affermato che “la commissione ritiene di respingere il ricorso” e poi ancora nel pqm “la commissione respinge il ricorso”) in quanto con il pagamento della cartella la Società avrebbe riconosciuto il debito. Conclusione del tutto arbitraria, ma soprattutto sorprendente perché sostenuta dall’esattore che, in assenza di pagamento “attiva” – e qui si sottolinea l’errore dell’appellante che ha precisato, a pagina 3 della memoria depositata il 12 giugno 2015 che Equitalia Nord spa può attivare …, – no, Equitalia Nord spa non “può attivare” ma categoricamente “attiva”, anzi “deve attivare” le misure cautelari alle quali ci si può sottrarre solo, come ha fatto la Società appellante, provvedendo doverosamente al pagamento. Appare peraltro del tutto fuorviante ed incomprensibile il suggerimento di Equitalia, che deve assicurare la riscossione, dato al contribuente “che avrebbe potuto scegliere di non pagare la cartella”, procedere all’impugnazione e chiedere “finanche” la sospensione. Il pagamento della cartella costituisce atto dovuto – al quale non si è doverosamente sottratta la Società appellante – imposto dalla legge e quindi necessitato per evitare razione esecutiva ed espropriativa che Equitalia Nord spa deve avviare, e che, quindi non costituisce implicito riconoscimento della pretesa tributaria ed indicativo di acquiescenza. L’affermazione di Equitalia Nord spa che nel processo tributano non trova applicazione la clausola del “solve et repete” costituisce una mera affermazione di principio: è vero che il pagamento non costituisce condizione pregiudiziale all’attivazione di un ricorso, ma in punto di fatto e concretamente il pagamento si deve eseguire perché il ricorso, come Equitalia scrive nei suoi atti a chiare lettere, non sospende la riscossione.

Quanto poi alla pretesa di Equitalia Nord spa di trattenere e non restituire l’aggio relativo a somme iscritte a ruolo, ma delle quali l’Agenzia delle Entrate, con lo sgravio, ne ha riconosciuto la non debenza, dovrebbe essere risolta solo affermando che è ovvio e pacifico che se il debito per imposte non esiste, non può nemmeno sostenersi la legittimità della pretesa del pagamento di un aggio. Forse rende meglio l’idea, ipotizzando un qualunque creditore che chieda il pagamento del suo credito e poi, riconosciuto l’errore chieda al debitore il pagamento della parcella dell’avvocato incaricato per il recupero del credito non più esistente.

Comunque, considerata la ricostruzione giuridica esposta dalle parti, è doveroso analizzare la normativa in materia.

L’oggetto del contendere è l’aggio (pari ad € 320.126,91) che la società ha pagato nei 60 gg. dalla ricezione dalla cartella, unitamente ad € 6.884.323,13 dovuti a titolo di imposta. Successivamente tale cartella è stata sgravata dalla Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle entrate cui seguiva da parte di Equitalia Nord spa l’integrale rimborso dell’imposta e non anche dell’aggio che tratteneva e del quale la Società contribuente pretende la restituzione.

La Commissione osserva che dal 1° gennaio 2006 la riscossione materiale delle entrate tributarie è stata affidata, ai sensi dell’art. 3 c. 1 D.L. 203/2005, direttamente all’Agenzia delle Entrate. Questa, però, non opera direttamente con i propri mezzi ed il proprio personale, ma per il tramite di un nuovo organismo di diritto privato, Equitalia Nord spa, incaricata dell’esercizio dell’attività di riscossione dei tributi.

Ai sensi dell’articolo 17, comma 1 del decreto legislativo n. 112 del 1999, l’attività dell’esattore, diversamente definito nel tempo concessionario (o agente della riscossione), deve essere remunerata con un aggio. I commi 1 e 6 dell’art. 17 del D.Lgs. 112/1999 più esattamente specificano che:

“1. L’attività dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse; l’aggio è pari ad una percentuale di tali somme da determinarsi, per ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell’anno precedente il biennio di riferimento, sulla base dei seguenti criteri: a) costo normalizzato, pari al costo medio unitario del sistema, rapportato al carico dei ruoli calcolato senza tener conto del venti per cento dei concessionari aventi i più alti costi e del cinque per cento di quelli aventi i più bassi costi;

b) situazione sociale ed economica di ciascun ambito, valutata sulla base di indici di sviluppo economico elaborati da organismi istituzionali;

c) tempo intercorso tra l’anno di riferimento dell’entrata iscritta a ruolo e quello in cui il concessionario può porla in riscossione.

6. Al concessionario spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze, con il quale sono altresì stabilite le modalità di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso è a carico:

a) dell’ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o se il concessionario ha trasmesso la comunicazione di inesigibilità di cui all’articolo 19, comma 1;

b) del debitore, negli altri casi.”

Equitalia Nord spa ha addebitato il costo del servizio di riscossione su ogni cartella emessa con un aggio del 9% della somma iscritta a ruolo (a cui si aggiunge il pagamento dei rimborso delle spese fisse), a carico del contribuente nella misura del 4,65% se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica della cartella e per la restante parte pari al 4,35% a carico dell’ente creditore. Se invece il pagamento avviene oltre i 60 giorni, l’aggio (9,00%) è totalmente a carico del debitore.

Nel caso in esame l’iscrizione originaria di € 6.884.323,13 che evidenziava un aggio di 320.126,91, è stata pagata entro i 60 gg.

La illegittimità della pretesa di Equitalia Nord spa si riscontra sotto vari aspetti.

Sotto il profilo dall’illegittimità costituzionale.

L’eccezione di illegittimità costituzionale, che appare fondata, riguarda l’art. 17, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 112/1999, con riferimento agli artt. 53 e 97 della Costituzione, nella versione in vigore dal 3 ottobre 2006.

L’interesse a sollevare l’eccezione da parte della Società deriva dalla circostanza che Equitalia Nord spa fonda la sua pretesa sulla base del richiamato art. 17, ma nella versione successiva all’esercizio (2005) per il quale è stato operato l’accertamento. L’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale comporterebbe l’annullamento della cartella. Ebbene l’aggio dovrebbe costituire la remunerazione del concessionario per il servizio svolto. Nel caso trattato l’attività del concessionario si è limitata al mero invio della raccomandata contenente la cartella. Ma, a parte l’inesistenza di qualunque ragionevole argomento che giustifichi la pretesa di richiedere un compenso di oltre 320.000,00 € a fronte di un costo di pochi euro, ben altri sono i motivi che sostengono la incostituzionalità. Si pensi alla circostanza che al contribuente è “inibito” di provvedere al pagamento direttamente all’Agenzia (nel caso specifico si tratta di iscrizione a ruolo ex art. 15 D.p.r. 602/73). L’adempimento spontaneo non è consentito e si deve obbligatoriamente transitare per l’esattore. Ma per dare più forza alla evidente irragionevolezza della norma, riprendendo l’ipotesi già dianzi formulata, si pensi ad un creditore che impedisca l’adempimento spontaneo ed imponga al suo debitore, per un servizio non richiesto, il pagamento tramite un esattore che gli chiede, o meglio che gli impone, un balzello del 9%. La norma in esame risulta in contrasto con il principio di capacità contributiva sancito dall’art. 53 della Costituzione: l’importo dell’aggio viene determinato in percentuale all’imposta iscritta a ruolo a prescindere dall’effettiva attività di riscossione svolta dal concessionario. Giova peraltro evidenziare che la Corte Costituzionale chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità della normativa della regione Sicilia in materia di compensi di riscossione (legge n. 19/1989 e legge 35/1990) ne ha escluso la irragionevolezza con riferimento agli art. 3 e 53 della Costituzione solo in quanto tale normativa, pur determinando raggio di riscossione in percentuale, prevedeva comunque un minimo ed un massimo dell’aggio stesso e di conseguenza ne correlava l’ammontare all’attività di riscossione effettivamente resa.

Comunque l’eccezione di incostituzionalità è da rilevarsi solo ove il contenzioso in esame non trovi soluzione in relazione alle altre contestazioni sollevate dalla parti.

La problematica in esame deve essere esaminata anche sotto altro aspetto.

L’aggio come aiuto di Stato

Le recenti sentenze della giurisprudenza di merito confermano l’illegittimità dell’aggio, come determinato ai sensi del più volte richiamato art. 17, per violazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Appare quindi fondata la censura per quanto riguarda l’aggio o compenso esattoriale proposta dall’appellante e della quale pretende la restituzione. In proposito va rilevato quanto segue.

Detto aggio o compenso esattoriale come previsto dall’art. 17 D.Lgs. n. 112/1999 e sue modifiche ed integrazioni, costituisce un aiuto di Stato che si pone in contrasto con l’art. 107 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea il quale stabilisce che sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi dagli Stati, sotto qualsiasi forma, che, favorendo alcune imprese, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Per “aiuto” deve intendersi qualsiasi vantaggio concesso a favore di alcuni soggetti di impresa, ossia in maniera selettiva, senza alcuna contropartita o con una contropartita minima e non proporzionata all’effettivo vantaggio ricevuto (cfr. CGUE 6.9.2006 – C 88/03 Caso Azzorre) o ad un’impresa incaricata di pubblici servizi per remunerarla dell’incarico svolto (CGUE 24.7.2003 – 280/00 Altmark).

La richiamata vigente normativa statale interna attribuisce ad Equitalia un sussidio statale facendole conseguire un (ingiusto) vantaggio economico che, considerata la sua normale attività, deve ritenersi che non conseguirebbe, quantomeno nella misura e con le modalità previste. Il compenso da riscossione posto a carico della contribuente è destinato alla remunerazione del servizio prestato dal Concessionario a prescindere dall’effettivo costo sostenuto per l’attività di riscossione rivolta al singolo contribuente, sicché esso costituisce “parte integrante di una misura di aiuto “sussistendo” un vincolo di destinazione tra il tributo e l’aiuto in forza della normativa nazionale pertinente “atteso che attraverso l’imposizione del tributo ed il suo gettito viene necessariamente effettuato il finanziamento dell’aiuto” (CGUE 13.1.2005 – C 174/2002 Strukgewest). Equitalia Nord spa costituisce “impresa” agli effetti del diritto comunitario della concorrenza atteso che la stessa riveste la forma di una società commerciale. Essa, ai sensi del proprio statuto sociale, persegue una finalità lucrativa nell’attività di riscossione delle imposte per conto dello Stato, ossia – in altri termini – esercita un’attività economica.

L’art. 107 TFUE vieta gli aiuti che incidono sugli scambi tra gli stati membri e falsano o minacciano di falsare la concorrenza. Pertanto la Commissione ritiene che la normativa statale relativa all’aggio esattoriale (art. 17 D.Lgs. n. 112/1999 e sue integrazioni e/o successive modifiche ed integrazioni, sia in contrasto con l’art. 107 del TFUE.

Anche sotto questo profilo si rileva che sussistono tutti gli elementi per il rinvio alla Corte di Giustizia CEE, attività però subordinata alla mancata soluzione del contenzioso in relazione alle altre eccezioni sollevate dalle parti.

Normativa applicabile

In merito alla normativa applicabile al caso in esame e cioè l’art. 17 comma 3, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, se nella versione antecedente il 3 ottobre 2006 oppure nella versione successiva come modificata dall’articolo 2 del D.L. n. 262/2006, la Commissione ritiene che rilevi e si debba tener conto, della normativa vigente per l’anno di imposta oggetto di accertamento e quindi il 2005. La versione in vigore fino al 2 ottobre 2006 prevedeva che l’aggio fosse a carico del contribuente “soltanto in caso di mancato pagamento entro la scadenza della cartella di pagamento”. A tale conclusione si perviene con riferimento a quanto precisa Equitalia Nord spa e cioè che (pag. 6 delle controdeduzioni) l’aggio assume “…. natura tributaria o paratributaria”. Ed allora se l’aggio è un quasi-tributo, ne deriva che la norma che lo regola non può che essere quella vigente per lo stesso anno per il quale è dovuta l’imposta. D’altra parte è sempre Equitalia Nord spa che afferma, che non sussiste rapporto tra attività di riscossione ed aggio, unica circostanza che giustificherebbe la determinazione del compenso nell’anno in cui l’attività viene in concreto a svolgersi. Sul punto dell’accessorietà dell’aggio al tributo, e quindi dell’inapplicabilità retroattiva della versione modificata del richiamato art. 17, trova conferma nelle stesse precisazioni di Equitalia. Sul punto la Commissione dichiara che al caso in esame si applica l’art. 17 più volte richiamato nella versione vigente per lo stesso anno per il quale è stato effettuato l’accertamento che ha dato luogo alla iscrizione a ruolo ed alla emissione della cartella e cioè l’esercizio 2005. Atteso che la Società ha effettuato il pagamento nei previsti 60 gg. dalla notifica della cartella, l’aggio non deve essere richiesto e posto a carico della Società appellante, a favore della quale deve pertanto essere disposto il rimborso unitamente agli interessi dalla data del versamento e fino al soddisfacimento del credito.

La risoluzione di questo profilo determina la soluzione del presente contenzioso che, pertanto, non necessita di alcun rinvio.

Altre richieste

Resta, infine, da esaminare la richiesta avanzata da Equitalia Nord spa, relativa alle sole spese del 1° grado che deve essere rigettata, stante l’assenza di appello incidentale.

Per le motivazioni suesposte ed ogni altra eccezione disattesa restando assorbita da quanto prefato, l’appello della contribuente deve essere accolto e la sentenza riformata.

La soccombenza determina il pagamento delle spese di giustizia, che la Commissione liquida, a carico di Equitalia Nord spa ed a favore dell’appellante società, in € 12.000,00 (dodicimila/00) oltre al rimborso del contributo unificato e degli oneri accessori (15% spese generali, 4% cp, 22% Iva) dovuti per legge.

P.Q.M.

oggi, 28 ottobre 2015, la Commissione riunita in Camera di Consiglio, così provvede

ACCOGLIE

l’appello e per l’effetto

ANNULLA

la cartella impugnata per la parte relativa ai compensi riscossi sulle somme sgravate;

CONDANNA

Equitalia Nord spa a rimborsare all’appellante l’importo relativo al compenso calcolato sulle somme sgravate, percepito a titolo di aggio, oltre ad interessi legali, dalla data del versamento alla data dell’effettivo rimborso;

CONDANNA

inoltre, l’appellata Equitalia Nord spa a rimborsare alla contribuente società, le spese del grado di giudizio, liquidate in complessivi € 12.000,00 (dodicimila/00) oltre a contributo unificato ed oneri accessori di legge.