COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Milano sentenza n. 555 sez. 45 del 28 gennaio 2016
ICI – PERTINENZA – INDIRIZZO DIVERSO RISPETTO A QUELLO DELL’ABITAZIONE
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso, in fatto, che:
Con ricorso datato 29.04.2013 la contribuente (omissis), residente in (omissis), impugnava i due avvisi di accertamento (rispettivamente notificatile il 15 marzo 2013 e lo stesso 29 aprile) riguardanti ICI per gli anni 2009 e 2008, entrambi riferiti al medesimo immobile e fondati sul disconoscimento da parte dell’amministrazione comunale del carattere pertinenziale del box di sua proprietà rispetto all’abitazione principale;
più in particolare, si trattava di un box posto in (omissis), Via (omissis) acquistato nel 1997 in funzione della di lei abitazione principale posta in (omissis), per il quale l’ente impositore ha richiesto il versamento dell’ICI secondo l’aliquota ordinaria del 0,5%, per un totale di € 126,18 nel biennio in considerazione, con accessorie e proporzionali sanzioni;
deduceva la ricorrente che l’accertamento era frutto di un errore, avendo l’Ufficio individuato il box come situato al civico (omissis) della (omissis), mentre essendo al civico (omissis) l’ingresso carraio si troverebbe proprio nel complesso immobiliare di (omissis), e ciò a prescindere dall’osservazione che il carattere pertinenziale in discussione non presuppone necessariamente che abitazione e box facciano parte dello stesso complesso immobiliare, essendo sufficiente tra loro un vincolo duraturo ed esclusivo;
si costituiva il Comune di Milano con atto depositato il 13.06.2014 per ribadire la correttezza del proprio operato e segnalare che, pur essendo in effetti il box al civico (omissis), ciò non assumeva rilievo ai fini impositivi in parola perché comunque situato in altro edificio e ricadente in diverso mappale catastale, con una intercorrente distanza pari a km 0,13;
con sentenza n. 7458/2014 resa in data 8 luglio – 11 settembre 2014 l’adita Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il proposto ricorso e, per l’effetto, annullava l’avviso impugnato;
contro detta decisione ha interposto appello il soccombente Comune di Milano, rilevando come i primi giudici siano incorsi, attraverso una motivazione peraltro scarna e imprecisa, in un errore prestando fede all’assunto che il box si trovasse nello stesso complesso immobiliare, laddove è invece a suo dire certo che l’edificio è diverso, inserito in diverso mappale e per di più a certa distanza da (omissis), ove è situata l’abitazione principale della contribuente;
si è costituita nel grado la (omissis) stimando risolutiva la circostanza rappresentata dall’avere il box in questione ingresso carraio proprio il(omissis), sì da non essere suscettibile di contestazione il vincolo pertinenziale risultante, tra l’altro, dallo stesso originario atto di compravendita;
fissata l’odierna pubblica udienza, la Commissione si è riservata di decidere alla stregua della documentazione acquisita e delle contrapposte argomentazioni dalle parti svolte.
Ritenuto, in diritto, che:
Deve preliminarmente osservarsi come sia stata acquisita certezza relativamente all’errore materiale in cui è incorso l’Ente impositore nell’individuare il numero civico corrispondente al box in discussione, ovvero al n. (omissis) anziché al n. (omissis) della (omissis), e come detta imprecisione non abbia tuttavia impedito alla parte contribuente di adeguatamente e con completezza svolgere le proprie attività difensive, sia in fatto che in diritto; e, invero, laddove si fosse trattato del civico (omissis), l’edificio si sarebbe trovato sull’altro lato della via e la tesi della ricorrente inerente all’identità del complesso immobiliare non avrebbe potuto trovare corrispondenza alcuna in punto di fatto; altrettanto provato, e in via documentale, è che la contribuente ebbe ad acquistare il box il 12 febbraio 1997 con atto autenticato dal notaio dott. (omissis) (rep. n. (omissis) nel quale al punto 12) venne dichiarato che “il box, oggetto della presente vendita, costituisce pertinenza dell’appartamento sito in (omissis), con accessi da (omissis) e, acquistato con atto di vendita 8 luglio 1992 …”;
tanto premesso, le parti, pur giungendo a conclusioni difformi, sono d’accordo nel riconoscere che la norma applicabile (art. 3 del Regolamento comunale) secondo la quale “…. le unità pertinenziali, ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare dell’abitazione, classificate o classificabili nelle categorie c/2, C/6 e C/7 purché appartenenti, anche pro quota, al titolare dell’appartamento e dallo stesso direttamente utilizzate”;
va da sé che il punto centrale della controversia deve essere individuato nell’appartenenza o meno del box in questione allo “stesso edificio” o allo “stesso complesso immobiliare”, nel mentre tutti gli altri requisiti risultano pacificamente sussistenti;
è subito da escludersi che possa trattarsi del medesimo edificio, attesa la difformità di mappale catastale, la diversa numerazione civica e la distinta amministrazione condominiale, come da attestazione 18.02.2015 acquisita dal Comune e allegata al fascicolo;
resta, allora, da verificare se possa invece trattarsi dello stesso complesso immobiliare, in ispecie in ragione della precisazione fatta dalla contribuente in merito alla sussistenza di un passo carraio in (omissis), quanto a dire nello stesso edificio in cui si colloca l’abitazione;
premesso che, ai fini qui in discussione, benché non sia sufficiente né che il vincolo pertinenziale sia dichiarato nell’atto di provenienza né che la destinazione sia di fatto quella funzionale all’abitazione, trattandosi invero di atti di compravendita non contestuali e anzi intervenuti a certa distanza di tempo (cfr. per talune indicazioni di principio Cass. n. 1735 del 28 gennaio 2014), stima il Collegio che assuma nella specie significativa e dirimente valenza la circostanza che l’appartamento fruisca di un duplice accesso (omissis) e (omissis) e che il box, benché indicato al civico (omissis) della (omissis) abbia accesso carraio proprio da (omissis), tanto da attestare la sussistenza di una connessione stringente tra i due edifici che non sarebbe possibile ove non si trattasse del medesimo “complesso” immobiliare;
ed, invero, non sarebbe altrimenti comprensibile l’incontestata possibilità di accedere, per l’utilizzo del box sotterraneo, proprio attraverso un carraio insistente sulla proprietà condominiale della quale fa parte l’appartamento dalla (omissis) adibito a propria abitazione principale, donde il profilo di accessorietà a quest’ultima imprime al box in questione il necessario vincolo di pertinenziaiità utile ai fini dell’esenzione qui dal Comune disconosciuta;
la proposta impugnazione deve, di conseguenza, essere disattesa, con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre accessori tutti di legge.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale di Milano,
respinge l’appello e condanna il Comune di (omissis) a rifondere la contribuente delle spese del grado, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori tutti di legge.
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