COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Milano sentenza n. 6281 sez. 40 del 30 novembre 2016
PROCESSO TRIBUTARIO – INTERPELLO – NATURA – INTERLOCUTORIA – FACOLTA’ – INOSSERVANZA – PARERE – AMMINISTRAZIONE – ESERCIZIO – DIRITTO – IMPUGNAZIONE
MOTIVAZIONE
Con sentenza del 20 agosto 2014 la Commissione tributaria provinciale di Cremona respingeva il ricorso propostosi da E.E. srl nei confronti dell’Agenzia delle entrate – direzione provinciale di Cremona avverso la risposta negativa all’ istanza di interpello presentatane per la disapplicazione della disciplina relativa alle società di comodo di cui all’articolo 30 primo comma della L. n. 724 del 1994, e nel cui astratto ambito la contribuente rientrava a causa del mancato suo superamento, nell’esercizio dell’anno 2012, dei peculiari indici percentuali stabiliti in quella norma per essere considerata invece operativa ad ogni effetto.
La Commissione adita, ritenuta preliminarmente la possibilità, alla stregua di una interpretazione estensiva dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare l’atto così consistito nella risposta sfavorevole all’istanza suddetta fornita dalla Direzione regionale della Lombardia; ritenuta inoltre la propria legittimazione e competenza a contraddire circa detta risposta, e scendendo pertanto alla disamina nel merito della questione sollevata, riteneva tuttavia essere fondate le ragioni del rigetto indicate dall’interpellata Direzione, ovvero in una non dimostratasi sussistenza di causa oggettiva ed esterna impeditiva del conseguimento dei richiesti parametri minimi di operatività, e respingeva quindi il ricorso, con condanna della ricorrente alle spese relative.
Avverso la sentenza hanno proposto appello il 23 marzo 2015 la srl F., la srl E., la srl A.I. e F.G.A. in qualità di soci della srl E.E. in liquidazione ed estintasi a seguito di cancellazione dal registro delle imprese in data 13 dicembre 2013 per chiedere, in riforma della decisione, che venga annullato il provvedimento di rigetto di quell’ istanza di preventiva disapplicazione, mediante il contestuale riconoscimento delle condizioni che suffragavano la richiesta della società E.E. di sua non assoggettabilità, in quell’anno di esercizio, allo sfavorevole regime tributario derivante dalla speciale normativa antielusiva menzionatasi.
Si è costituita nel grado l’Agenzia appellata, che in via preliminare torna ad eccepire l’inammissibilità del ricorso per non integrare la risposta di diniego seguita all’interpello un atto autonomamente impugnabile ai sensi della legge processuale tributaria, nonchè il proprio difetto di legittimazione passiva, attesa la provenienza della risposta in dibattito dalla Direzione regionale lombarda; e nel merito, poi, nell’evidenziare che la disapplicazione richiesta si basava su di una riduzione dei ricavi per effetto di un minor canone di affitto percepito e sulla scadenza di singoli contratti di gestione e manutenzione, si riporta alle considerazioni espresse della Direzione per disattendere la pretesa inevitabilità oggettiva di tali eventi negativi per la gestione aziendale, e conclude infine chiedendo in via principale che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso, e in subordine la conferma della sentenza impugnata.
Ciò premesso, nella attuale controversia va allora ed anzitutto rimarcato come la risposta all’istanza di interpello delineata nell’articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente in conformità alla formulazione originaria, rimasta in vigore fino al 31 dicembre 2015 ed alla quale pertanto – attesa l’antecedente introduzione della causa – si continuerà a fare qui riferimento non contenga in realtà, per sua natura e funzione, alcuna concreta manifestazione autoritativa che vada ad integrare l’espressione di una attività d’imposizione già in atto esercitatasi, ovvero una compiuta pretesa tributaria definita con una portata vincolante.
E la fornita risposta, soltanto se in tali ipotetici termini denotata, sarebbe allora suscettiva di essere ricompresa nell’ambito dei provvedimenti di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, pur in generale accedendosi ad una interpretazione estensiva delle tipologie ivi enunciate, perchè ad impedire una siffatta positiva inclusione nella determinazione espressa dall’ufficio regionale difetta una qualsiasi imperatività rilevante ai sensi ed agli effetti della disposizione normativa appena menzionatasi.
Si tratta, infatti, di una mera valutazione anteriore ad una eventuale fase contenziosa, che anzi manifestamente si mira a rendere meno probabile contemplandosi taluni vantaggi al contribuente che intenda conformarsi alla determinazione comunicatagli dall’Amministrazione finanziaria in una fase che possiede ad ogni riguardo carattere soltanto interlocutorio e che, soprattutto, lascia in tutto impregiudicata la facoltà per l’interpellante di disattendere quell’esito consultivo e di avvalersi quindi dello strumento giudiziale nei tempi e nei modi specificamente contemplati dalla disciplina tributaria.
Ed a riprova univoca della assoluta separatezza, rispetto all’ ordinario sistema di difesa predispostosi per il contribuente, va considerato che la L. n. 212 del 2000 con cui è stato introdotto l’istituto in esame nell’ articolo 11.1, ultima parte stabilisce che la presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina suddetta, con la quale dunque in nessun senso interferisce.
Detta disposizione, se da un lato sta così a sancire che resta del tutto immodificato ed operante il previsto procedimento ordinario introdotto dal ricorso, vale insieme e altresì ad escludere che la risposta fornita possa di per sè diventarne una sorta di concorrente ed autonomo oggetto, introducendo allora una occasione/ipotesi di nuovo processo, ulteriore e ricorsivo, quando per di più l’intendimento perseguito dal legislatore, ben lungi dall’incrementare la sfera del contenzioso, è stato tutt’al contrario quello di offrire un possibile strumento di sua prevenzione e riduzione.
E, in una maggior sintesi, non è da condividersi l’affermazione dell’Agenzia in ordine all’insussistenza, nell’atto impugnato, di una qualche lesione ad una posizione di diritto o interesse legittimo del contribuente che abbia a dare fondamento ad una sua iniziativa giudiziale di difesa e contrasto.
Le argomentazioni che si sono venute svolgendo comportano dunque l’inammissibilità del ricorso originario, e questa dirimente conseguenza implica il superamento dell’ulteriore eccezione pregiudiziale dell’Agenzia delle entrate, quella cioè di una mancante sua veste di parte e di titolarità a resistere in ordine all’iniziale ricorso della società, per essere stata la risposta formulata da parte del sovraordinato ufficio regionale.
In realtà, stabilitasi l’inammissibilità, nel quadro ordinamentale, di un’azione accertativa che si pretenda insorgere dall’esito negativo dell’interpello, e non essendosi concretato in questa risposta un qualsivoglia atto di effettiva imposizione suscettivo come tale di essere contrastato, da un lato viene meno il presupposto per potersi convenire in giudizio la Direzione regionale – come avverrebbe se in merito potesse darsi l’ipotesi di un ricorso -, e d’altro lato l’ufficio dell’amministrazione finanziaria chiamato a contraddire sulla pretesa azione medesima resta individuato in quello cui spetterebbe nella specie la paventata applicazione della normativa di natura antielusiva.
E ciò si ritiene giustificato dedurrre anche dal tenore dell’articolo 1 del regolamento dettato dal D.M. 19 giugno 1998, n. 259, che dettando le norme procedimentali da osservare per l’inoltro delle istanze in argomento ne prescrive la spedizione a mezzo del servizio postale all’ufficio finanziario competente – si noti questo concludente e neppure implicito riferimento – per l’accertamento, il quale ne cura la trasmissione al direttore regionale unitamente al proprio parere.
Alla declaratoria che, in rito, dovrà di conseguenza pronunciarsi a parziale riforma della sentenza appellata accede la condanna degli odierni appellanti, succeduti nella qualità di pregressi suoi soci all’estintasi ricorrente originaria e che sono soccombenti nel presente grado del giudizio, al pagamento delle spese processuali relative, liquidate in Euro 6.200,00.
P.Q.M.
La Commissione tributaria regionale di Milano in riforma dell’appellata sentenza dichiara l’inammissibilità dell’originario ricorso della società contribuente, e condanna i soggetti costituitisi come successori al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 6.200,00.
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