COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Milano sentenza n. 680 sez. 38 del 26 febbraio 2015
ACCERTAMENTO – VERSAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI – PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Milano II, ha interposto gravame avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, in epigrafe indicata, che ha accolto il ricorso presentato dalla contribuente O.O.G. srl M.B. avverso avviso di accertamento come sopra meglio specificato. Lamenta l’Ufficio che i giudici di primae curae sarebbero incorsi in violazione e falsa applicazione di legge ed errata valutazione dei fatti e circostanze, insistendo per il riesame del merito e l’accoglimento dell’appello.
Si è costituita la contribuente controdeducendo e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Il ricorso in appello è stato quindi esaminato e deciso nell’odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello dell’Ufficio è infondato.
La questione riguarda il versamento nelle casse sociali di somme di denaro provenienti dai soci della società stessa, senza specifica indicazione della natura o motivo di tali versamenti.
La contribuente definisce tali versamenti come veri e propri finanziamenti soci, mentre l’Ufficio disattente tale qualificazione, riprendendoli a tassazione equiparandoli a ricavi non dichiarati.
Questo giudice ritiene, alla luce della complessiva documentazione versata in atti, della corrispondenza dei prelievi personali dei soci e dei versamenti nelle casse sociali e dalla circostanza che tali versamenti corrispondono all’aumento delle rimanenze finali di fine anno, pur essendo stati erratamente indicati in bilancio e non data menzione in nota integrativa, possano essere nella sostanza essere considerati finanziamenti veri e propri, quindi escluderne la natura reddituale. Assorbito ogni altro motivo di gravame e resistenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione rigetta l’appello dell’Ufficio e per l’effetto conferma la sentenza di primo grado. Pone a carico della parte soccombente le spese di lite liquidate in euro 680,00.
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