COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Milano sentenza n. 779 del 4 marzo 2015 – L’illegittimo uso fatto dalle autorità francesi dei dati trafugati in Svizzera e trasmessi in Francia, non ha ripercussioni sull’operato dell’Amministrazione finanziaria in Italia in quanto la condotta che costituirebbe reato è “attribuibile ad un cittadino svizzero ed è stata posta in essere in territorio svizzero”. L’utilizzo della c.d. “Lista Falciani” risulta, di conseguenza, legittimo in quanto il reato, non rientrando nell’elenco di cui all’art. 7 c.p., non è procedibile in Italia e non può riguardare la legislazione italiana.