COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Milano sentenza n. 782 del 11 febbraio 2016
TRIBUTI – ICI – AGEVOLAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE – CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOTEVOLMENTE BASSO – PRESUNZIONE ASSENZA DI DIMORA ABITUALE – REVOCA AGEVOLAZIONI – LEGITTIMITA’
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di BIASSONO,come rappresentato e difeso,propone appello alla sentenza n.9991/03/2014 del 03/11/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che ha accolto i ricorsi riuniti della contribuente avverso l’avviso di accertamento I.C.I. n.2496/2012 relativo agli anni di imposta dal 2006 al 2011 perchè la presunzione semplice del Comune del consumo di energia elettrica praticamente inesistente per dimostrare la sua assenza di dimora abituale e negare l’agevolazione prima casa non è stata ritenuta da sola sufficiente.
Con l’appello,il Comune insiste che l’art.8, comma 2 del D.Lgs.n. 504/1992 indica che il beneficio fiscale per le abitazioni principali ai fini I.C.I. spettano a condizione che il contribuente dimori abitualmente nell’unità immobiliare non essendo sufficiente la residenza, il che integra il concetto che trattasi di una questione di mero fatto da accertare caso per caso.
Nella fattispecie il consumo di energia elettrica si è dimostrato dirimente quale misurazione specifica,diretta e strumentale della frequenza e intensità con la quale in un determinato immobile avviene la concreta conduzione di una normale vita domestica e familiare.
La contribuente nell’anno 2010 ha consumato zero kw, mentre nelle altre annualità il consumo elettrico non è stato sufficiente nemmeno per illuminare due lampadine. Conclude con la richiesta di riforma della decisione opposta e rifusione delle spese. Controparte si costituisce in giudizio per chiedere la prescrizione relativa all’anno 2006 e contestare il mancato contraddittorio con il Comune e la mancata dimostrazione dei consumi dei soggetti presi a confronto, per cui conclude con la richiesta di conferma della sentenza e rifusione delle spese.
All’odierna trattazione in Camera di Consiglio,il relatore espone i termini della controversia sulla base della documentazione come in atti.
Indi la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello del Comune di Biassono è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
In via del tutto preliminare va precisato che in tema di imposte I.C.I. non esiste alcun obbligo di instaurazione di un contraddittorio preventivo con il contribuente – “ratione temporis” – in quanto l’obbligo è stato riconosciuto sussistente dalla giurisprudenza di legittimità solamente per le imposte indirette comunitarie a seguito di sentenza della Corte di Giustizia Europea.
Quanto all’avviso relativo all’anno 2006 n.2514 dell’1/10/2012 lo stesso risulta spedito il 31/12/2012 e ricevuto in data 21/01/2013, oltre il termine quinquennale stabilisce entro il 31/12 del quinto anno successivo in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Pertanto, per l’anno 2006, va dichiarata la prescrizione del tributo.
Quanto agli anni 2007 e seguenti,la presunzione del Comune di assenza di dimora abituale della famiglia dall’immobile oggetto di agevolazione è fondata ed assistita da gravità, precisione e concordanza in quanto i consumi elettrici rappresentano una misurazione specifica,diretta,strumentale della frequenza e intensità con la quale una famiglia convive in un determinato immobile per le necessità di sopperire alle ore di buio, di conservare i cibi al fresco, di riscaldare gli interni nelle giornate più fredde e così via.
La contribuente, fatto dimostrato ed incontestato nella sua misurazione, ha avuto negli anni consumi pressocchè uguali a zero ma contesta solo il fatto che non è coniugata e non ha figli e consuma il tempo libero fuori casa e pretende una molteplicità di prove presuntive che il Comune non avrebbe dato.
“A contrario” questo Collegio ritiene che il Comune abbia dimostrato con dovizia di particolari che ad un consumo medio giornaliero unipersonale di kw. 2,00 la contribuente si colloca a 0,34 kw., sufficiente per illuminare appena due lampadine.
Per il principio di non contestazione di cui all’art.115 del c.p.c. come novellato dalla legge n. 69 del 2009,applicabile anche al processo tributario per espressa previsione contenuta nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92, la presunzione del Comune deve essere dichiarata legittima unitamente alla legittimità degli accertamenti per gli anni dal 2007 al 2011 per imposte, sanzioni ed interessi.
Per le motivazioni suesposte ed ogni altra eccezione disattesa restando assorbita da quanto prefato, l’appello deve essere accolto per le annualità 2007, 2008, 2009, 2010, e 2011 ed, alla soccombenza, deve seguire la condanna dell’appellata al pagamento delle spese del grado che si liquidano complessivamente come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,così decide:
La Commissione, in riforma della sentenza impugnata dal Comune, dichiara l’intervenuta prescrizione limitatamente all’anno d’imposta 2006,ed accoglie per le successive annualità 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 e, per l’effetto dichiara la legittimità dei provvedimenti impugnati.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del grado che liquida complessivamente in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
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