COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Milano sentenza n. 864 sez. 20 del 10 marzo 2015 – L’inosservanza del termine dilatorio prescritto dall’art.12 comma 7 della legge n. 212/2000, in assenza di qualificate ragioni di urgenza, non può che determinare l’invalidità dell’avviso di accertamento emanato prematuramente” in quanto non consente al contribuente “di attivare e coltivare il contraddittorio procedimentale “