COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Milano sentenza n. 866 sez. 30 del 10 marzo 2015
RISCOSSIONE – ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DI EQUITALIA – GIURISDIZIONE.
OGGETTO DELLA DOMANDA, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente (omissis) depositava appello in data 16/4/14 contro la Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Varese e contro Equitalia Nord spa per la riforma della sentenza n. 98/03/13 del 22/4/13 – 5/8/13 della Commissione Tributaria Provinciale di Varese che in relazione al proprio ricorso avverso cinque atti di pignoramento presso terzi di € 18.072,76, riferito alle cartelle esattoriali n. (omissis), n. (omissis) e n. (omissis), aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore dell’autorità giudiziaria ordinaria, con condanna a rifondere le spese procedimentali in misura di € 1.000,00 alla Agenzia delle Entrate e di € 1.000,00 Equitalia.
Il ricorrente aveva proposto unico ricorso contro cinque atti di pignoramento crediti verso terzi a lui notificati il 15/12/2011 dalla società Equitalia Nord spa chiedendo in via preliminare l’annullamento dei cinque atti di pignoramento crediti presso terzi perché illegittimi e giuridicamente inesistenti, altresì per inesistenza degli atti presupposti. Specificamente eccepiva che una delle cartelle poste a fondamento dell’atto di pignoramento impugnato era stata annullata con sentenza, passata in giudicato, di altra sezione della stessa CTP di Varese.
Equitalia Nord si costituiva in giudizio deducendo il difetto di giurisdizione della Commissione adita, atteso che l’art. 2 del D.Lgs. 546/92 esclude dalla giurisdizione tributaria gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento, affermando che nel caso di specie erano state regolarmente notificate e impugnate dal contribuente, rientrando così nella giurisdizione e competenza della magistratura ordinaria. Nel merito Equitalia Nord opponeva la regolarità della notifica degli agli atti ex art. 26 Dpr 602/1973 a mezzo del servizio postale con invio fatto direttamente dall’Agente della Riscossione senza necessità di intervento di soggetti qualificati e senza necessità di relata di notifica.
L’Agenzia delle Entrate aveva non solo eccepito il difetto di giurisdizione ma anche la carenza di legittimazione passiva dell’Amministrazione in quanto anche l’impugnazione delle cartelle, quale atto presupposto, riguarda vizi propri delle stesse. Concludeva chiedendo la dichiarazione del difetto di giurisdizione, la carenza di legittimazione passiva dell’amministrazione e l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 19 D.Lgs. 546/92.
Gli anteriori giudici osservavano che il ricorrente non aveva contestato di aver ricevuto a mezzo del servizio postale le cartelle esattoriali costituenti gli atti presupposti in base ai quali erano stati notificati i cinque atti di pignoramenti crediti presso terzi, ma aveva contestato l’irritualità della notifica che comporterebbe la nullità assoluta della notifica stessa. Considerato che l’art. 26 Dpr 602/73 consente all’Agente della Riscossione di utilizzare il servizio postale direttamente, senza intermediari abilitati, per la notifica delle cartelle esattoriali il Collegio concludeva per la regolarità della notifica delle stesse, non avendosi quindi nullità derivata per gli atti di pignoramento e di conseguenza rimanendo esclusa la competenza del giudice tributario a favore del giudice ordinario. L’anteriore collegio dichiarava di conseguenza il proprio difetto di giurisdizione in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria.
L’appellante contribuente chiedeva con vittoria di spese la integrale riforma della impugnata sentenza, richiamando che Equitalia Nord spa in data 15 dicembre 2011 gli aveva recapitato 5 atti di pignoramento crediti presso terzi per un importo singolo soggetto a riscossione di € 18.072,76 ex art.72 bis Dpr 602/73 e che ogni singolo atto era stato quintuplicato con coinvolgimento di cinque intimati. In primis eccepiva che già col ricorso introduttivo aveva data dimostrazione “che la cartella esattoriale n. (omissis) di € 9.709,25 (una delle tre cartelle inserite nel procedimento di pignoramento presso terzi) è stata dichiarata inesistente dalla sentenza 66/5/12 emessa il 27/3/12 dalla CTP di Varese Sezione 5 e passata in giudicato”, non risultando quindi più fondato l’impugnato procedimento di pignoramento. Eccepiva altresì gli atti di pignoramento in quanto atti viziati in proprio e viziati per illegittimità derivata delle cartelle esattoriali quali atti presupposti (Cass. SS.UU. sent. n. 16412/2007). Eccepiva la motivazione apparente della sentenza impugnata e di aver dimostrato e documentato la inesistenza giuridica del ruolo sotteso sia alle cartelle esattoriali che agii avvisi di pignoramento, con violazione non solo dell’art. 2 del D.Lgs. 546/92 ma anche degli artt. 24 e 53 Cost., con lesione del principio di affidamento e buona fede del contribuente. Lamentava dunque partitamente la: 1. Eccezione di nullità della sentenza impugnata per “error in judicando” conseguente alla declaratoria di difetto di giurisdizione della CTP e di competenza del giudice ordinario, derivante dalla regolarità della notifica delle cartelle esattoriali quali atti prodromici, con violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546/92 e dell’art. 115 c.p.c.; 2. Eccezione di nullità della sentenza impugnata per “l’error in judicando” e “l’error in procedendo” commesso dai giudici di prime cure per aver dichiarato il difetto di giurisdizione della CTP e la competenza del giudice ordinario in merito all’impugnazione degli atti di pignoramento credito presso terzi emessi dall’Esattore per crediti tributari derivanti da liquidazione automatizzata Modello Unico PF art. 36 bis, violazione e falsa applicazione artt. 2, 19 e 36 del D.Lgs. n. 546/1992. Violazione artt. 24, 53 e 97 della Costituzione; 3. Eccezione di nullità della sentenza impugnata per l’error in procedendo commesso dai giudici di prime cure, in quanto non si sono pronunciati su punti decisivi della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza; 4. Eccezioni di nullità della sentenza impugnata per “l’error in procedendo” e “l’error in judicando” commesso dai giudici di prime cure, in quanto si sono pronunciati in dispositivo per il pagamento delle spese di giudizio a carico del ricorrente ma senza aver pronunciato la condanna generando in tal senso conflitto tra parte motiva e dispositivo e quindi difetto di motivazione. Conclusivamente, eccepiva che i primi giudici non si erano pronunciati sul principio di non contestazione degli atti e dei fatti della controversia di cui al ricorso introduttivo con violazione art. 115 c.p.c. e della legge n. 69/2009, violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 3 del D.Lgs. n. 546/1992. Eccepiva altresì che i primi giudici non si erano pronunciati neppure sul principio del giudicato esterno tra le parti. In via principale lamentava che i primi giudici non si erano espressi su punti controversi della vicenda di cui al ricorso introduttivo e relative memorie, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza, a dire: 1. inesistenza giuridica dei singoli atti riscossivi di pignoramento crediti presso terzi – notifica inesistente – violazione art. 26, comma 1, Dpr 602/1973 e violazione art. 60 del Dpr n. 600/1973; 2. Inesistenza della compilazione della relata di notifica – violazione del combinato disposto degli art. 26 del Dpr n. 602/1973, art. 60 Dpr 600/1973 ed art. 1 legge n. 890/1982; 3. illegittimità degli atti di pignoramento per mancanza del responsabile del procedimento dell1 Agente della Riscossione e per il ruolo – Violazione e falsa applicazione art. 5 septies legge n. 241/1990; violazione e falsa applicazione art. 7, comma 2 legge n. 212/2000 e violazione legge n. 31/2008; 4. difetto di motivazione degli atti di pignoramento e mancanza allegazione degli atti prodromici – violazione art. 7 legge n. 212 del 27 Luglio 2000, art. 3, comma 3 legge n. 241/1990; 5. inesistenza giuridica del titolo esecutivo. Violazione e falsa applicazione art. 474 c.p.c. violazione e falsa applicazione art. 49, comma 1, Dpr n. 602/1973.
È specificamente in merito alle cartelle esattoriali: 1b. inesistenza giuridica delle cartelle esattoriali – violazione art. 26 comma 1 Dpr n. 602/73; 2b. omessa compilazione della relata di notifica – violazione del combinato disposto degli art. 26 Dpr n. 602/1973, art. 60 Dpr n. 600/1973 ed 1 legge 890/1982; 3b. assenza di firma del legale rappresentante dell’Agente per la Riscossione sulle cartelle esattoriali – Violazione art. 21 septies legge n. 241/1990; 4b. assenza del responsabile del procedimento dell’Agente della Riscossione sulle cartelle esattoriali – violazione art. 5 comma 1 legge n. 241/1990 – violazione art. 7 comma 2 legge n. 212/2000; 5b. difetto di motivazione delle cartelle esattoriali – violazione art. 7 legge n. 212 del 27.07.200, violazione D.Lgs. n. 32/2001 – mancanza del presupposto giuridico violazione e falsa applicazione art. 36 bis Dpr n. 600/1973; 6b. decadenza maturata art. 36 D.Lgs. n. 46/1999 e art. 25 Dpr n. 602/1973; 7b. mancanza del ruolo e della data di sua esecutività in violazione dell’art. 8 del D.Lgs. n. 32/2001, art. 7 legge n. 212/2000 art. 17 comma 1 D.lgs. n. 46/1999.
La Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Varese si costituiva nel grado con atto depositato il 16/5/14 chiedendo, con vittoria di spese, in via preliminare di 1. dichiarare il difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria Regionale adita; 2. dichiarare l’inammissibilità del ricorso in appello per violazione dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992; 3. dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, riproponendo anche l’eccezione di inammissibilità per violazione dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. Controdeduceva quindi ampiamente in merito alle doglianze di parte contribuente, contraddicendo l’eccezione di nullità della sentenza impugnata per “l’error in judicando” commesso dai giudici di prime cure dato che “i giudici hanno vagliato nel loro complesso tutte h argomentazioni fornite dalle due parti processuali”, argomentando che nel caso di specie l’atto presupposto agli atti di pignoramento credito presso terzi, ovverosia tre distinte cartelle di pagamento, risultano correttamente notificate alla parte e il principio di non contestazione invocato da parte non può quindi trovare applicazione, anche per la sollevata eccezione di l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. Controdeduceva quindi in merito alla eccezione di nullità della sentenza impugnata per “l’error in procedendo” e “l’error in judicando” per non essersi espressi i primi giudici sul principio del giudicato esterno tra le parti degli atti e dei fatti della controversia di cui al ricorso introduttivo, generando così anche il difetto di motivazione della stessa. Richiamava che la parte aveva lamentato che la cartella di pagamento n. (omissis) sarebbe stata annullata con sentenza emessa dalla CTP di Varese, controdeducendo al riguardo che “tale eccezione non può essere sollevata in questa sede in quanto il Collegio giudicante si presenta sfornito di giurisdizione per la decisione nel merito della controversia”e poi che “sul punto non può essere invocato il giudicato esterno in quanto esso può verificarsi esclusivamente quando la decisione giudiziale sia divenuta definitiva e, conseguentemente, non sia suscettibile di impugnazione alcuna. Nel caso di specie ciò non è avvenuto essendosi instaurato un giudizio di secondo grado avverso al decisione dei giudici varesini”. Quanto alla inesistenza della compilazione della relata di notifica con violazione del combinato disposto degli artt. 26 Dpr n. 602/1973, art. 60 Dpr n. 600/1973 e art. 1 legge n. 890/1982 ed agli altri lamentati vizi delle cartelle, insisteva che “legittimato passivo non è l’Ufficio impositore, ma esclusivamente il Concessionario della Riscossione”.
Equitalia Nord spa si costituiva nel grado con atto depositato il 20/6/14 chiedendo di rigettare l’appello, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore della difesa, controdeducendo quanto all’eccepito difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria, stante che ex art. 2 del D.lgs. 546/92 “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento … “.Osservava che l’art. 19 del decreto 546 cit., che elenca gli atti impugnabili innanzi la giurisdizione tributaria, non cita il pignoramento presso terzi effettuato dal concessionario della riscossione e al comma 3, solo in caso di omessa notifica di atti autonomamente impugnabili, ne consentirebbe l’impugnazione e insisteva che le cartelle di pagamento e le intimazioni, di pagamento erano state regolarmente notificate al contribuente. Quanto alla lamentata motivazione apparente osservava che il primo giudice, avendo considerato valida, regolare ed efficace la notifica effettuata dall’Agente della riscossione ex art. 26 cit. “si può ragionevolmente ritenere abbia assorbito tutto le restanti questioni di merito relative ad irregolarità che, anche qualora fossero sussistenti, ma non lo sono, non avrebbero comunque potuto portare alla grave conseguenza della nullità degli atti presupposti e di conseguenza del pignoramento”. Riteneva poi non contestabile l’omessa pronuncia in quanto l’anteriore collegio “risolvendo una questione preliminare nel senso del proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice ordinario, non è entrato nel merito della controversia e non era tenuto a farlo”. Insisteva per la regolarità della notifica degli atti opposti – adducendo il disposto dell’art. 49 del Dpr 602/73 e la Cass. n. 14327/2009, nonché la Ordinanza Cass. n. 15984/10, n. 1091/2013, n. 8321 del 4 aprile 2013, ha statuito che “La notifica della cartella di pagamento è specialmente disciplinata dall’art. 26, D.P.R. n. 602 del 1973’e può farsi direttamente dal concessionario mediante lettera raccomandata senza affidamento a soggetti abilitati, e, perciò senza che debba formarsi alcuna relata di notifica. Al concessionario viene fatto obbligo di conservare per anni cinque l’avviso di ricevimento della raccomandata, per cui lo stesso costituisce l’unica prova richiesta della avvenuta notifica a mezzo di spedizione postale”. Da ultimo ribadiva la carenza di legittimazione passiva di Equitalia Nord spa in quanto soggetto distinto ed autonomo dall’ente impositore, che non può contraddire in merito alle eccezioni che interessano il primo (e viceversa) per il generale principio di cui all’art. 100 c.p.c.
La Commissione, visti gli atti, osserva in via preliminare quanto dirimente ai fini della decisione della presente vertenza rispetto ad ogni altra questione dedotta in causa che non è stata considerata dai primi giudici, con conseguente ed immediato vizio di motivazione della sentenza qui impugnata, la specifica circostanza dedotta dal ricorrente che la stessa Commissione Tributaria di Varese, Sez. 5, con sentenza n. 66/5/12 del 27/3/12, passata in giudicato, aveva annullato una delle tre cartelle – ovvero la n. (omissis) di € 9.799,25 – poste a fondamento dell’impugnato procedimento di pignoramento presso terzi per complessivi € 18.072,76.
La Commissione non può esimersi dall’osservare al riguardo che l’appellato Ufficio, in modo contraddittorio e non rispettoso dell’obbligo di buona fede nei confronti del contribuente sancito dall’art. 10, comma 1, della legge 212/2000, dapprima ha ritenuto di porre in dubbio con l’uso del condizionale (cfr. pag. 15 delle controdeduzioni della Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Varese; depositata in data 16/5/14: “la cartella di pagamento n. (omissis) sarebbe stata annullata con sentenza emessa dalla CTP di Varese”), per poi confessoriamente ammettere la esistenza della specificamente addotta sentenza n. 66/5/12 del 27/3/12, affermando – all’esplicitato fine di negare l’intervenuto giudicato esterno ed i suoi decisivi effetti sulla presente vertenza – che (cfr. pag. 15 delle controdeduzioni cit.) “si è instaurato un giudizio di secondo grado avverso la decisione dei giudici varesini, senza peraltro fornire alcun estremo della meramente asserita impugnazione.
La Commissione deve poi rigettare per la sua infondatezza l’affermazione dell’appellante Ufficio per il quale questo Collegio si presenterebbe “sfornito di giurisdizione per la decisione nel merito della controversia”. Infatti le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 3773/2014 hanno ribadito che “ai fini della delimitazione dell’ambito della giurisdizione tributaria, occorre attribuire esclusivo rilievo alla disciplina dettata dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, (nelle formulazioni succedutesi nel tempo, anche a seguito di pronunce della Corte costituzionale), norma espressamente dedicata a definire l’oggetto della giurisdizione tributaria, senza che tale disciplina possa essere, ai fini anzidetti, in qualche modo condizionata (in senso limitativo) dal dettato del medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, (anch’esso più volte modificato), il quale, agendo su un piano distinto, elenca gli atti che possono – e debbono – essere oggetto di impugnazione dinanzi al giudice tributario”.
Ciò di necessità premesso, la Commissione conclusivamente osserva che i primi giudici hanno errato nel dichiarare sic et simpliciter il proprio difetto di giurisdizione, implicitamente ritenendo di poter ignorare lo specificamente addotto giudicato esterno relativo all’annullamento della cartella, la cui esistenza e validità appare essere condizione di legittimità dell’atto di pignoramento presso terzi di cui è causa. La cartella di pagamento n. (omissis) era infatti già stata impugnata presso altra sezione della stessa CTP di Varese, altresì con intervenuta decisione n. 66/5/12 del 27/3/12 a favore del contribuente, che l’Ufficio non ha dato alcuna prova o, almeno, circostanziato riferimento di aver impugnato, con la conseguenza che alla stessa può attribuirsi dirimente effetto di giudicato esterno nella presente vertenza.
La Commissione non può quindi che accogliere l’appello di parte contribuente e, quanto alle spese procedimentali, visto l’art. 15 del D.Lgs. 546/92, ritiene di compensarle integralmente tra le parti in considerazione della controversialità delle questioni dedotte in causa.
P.Q.M.
Accoglie l’appello. Spese compensate.
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