COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MOLISE – Sentenza 06 febbraio 2020, n. 96
Tributi – IMU eTASI – Area edificabile – Qualificazione attribuita nel piano regolatore generale – Base imponibile – Determinazione – Valore venale
Ritenuto in fatto
1. I sigg.ri ….., …… e ….. impugnano la sentenza n. ….. della CTP di ……, pronunciata il ….. (dep. il …….), che ha rigettato i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento in epigrafe indicati con i quali il Comune di …… ha preteso da loro, quali comproprietari pro indiviso di un terreno esteso circa 14 ettari, il pagamento delle differenze di imposta non versate a titolo di IMU (per gli anni 2013 e 2015) e TASI (per l’anno 2015) e delle relative sanzioni. Articolando un solo motivo chiedono che, in riforma della sentenza impugnata, gli avvisi di accertamento vengano annullati previo accertamento del valore dell’area in misura pari al minore importo valutato dal Comune di …… per l’anno 2017. Deducono, a tal fine, che non sono chiare le ragioni per le quali il valore dell’area edificabile, valutata dall’ente impositore in euro 352.570,00 per l’anno 2016, non possa costituire prova della inattendibilità del maggior valore attribuito alla stessa area per l’anno 2015 (euro 593.040,00). Il presupposto tributario, affermano, è il medesimo e non può variare di anno in anno in base al principio “tempus regit actum” di matrice processuale, principio malamente evocato dalla CTP per giustificare tali variazioni. Il fatto, pure valorizzato dai primi giudici, che non sia stata impugnata la delibera di giunta comunale che aveva elevato il valore dell’area edificabile a partire dal 2012, nulla toglie al principio per il quale i valori così stabiliti hanno comunque natura presuntiva e possono essere sempre contrastati in giudizio. Il fatto che il valore sia stato modificato nel 2016 costituisce elemento in grado di vincere la presunzione del maggior valore attribuito ai medesimi terreni per l’anno precedente. Nel 2017 tale valore è stato ulteriormente ridotto essendo stati espunti 64.000 mq. destinati a verde. Ripropongono, di conseguenza, il quesito se il valore di un’area edificabile possa essere determinato in generale ovvero in ragione della capacità edificatoria di ciascuna particella, quesito al quale la CTP non ha fornito risposta. Gli appellanti hanno depositato una memoria illustrativa e prodotto documenti osservando che il valore venale dell’area è di euro 153.240,00 come peraltro risulta dalla Guida del Comune di ….. I.M.U. e T.A.S.I. per l’anno 2017. A tale valore, affermano, si è pervenuti in quanto, correttamente, il Comune di ….. ha espunto, dal calcolo del valore venale dell’area edificabile, mq. 64.300 del foglio 29 particella n. 130 cui aveva attribuito il valore di euro 3,10 al mq. per un totale di euro 199,330,00, perché area destinata a Verde. Come si può notare dal raffronto con la Guida I.M.U. e T.A.S.I. 2016 (prodotta in primo grado) l’area fabbricabile n. 2, valutata in euro 199.330,00, viene espunta dal calcolo del valore venale. Con nota 2 dic. 2019 indirizzata al Comune di ….. è stato chiarito dagli appellanti che la particella di cui al n. 2 dello specchio riassuntivo degli immobili, pari a mq. 64.300, cui è stato attribuito dal Comune il valore di euro 199.330,00, va espunta dal calcolo del valore dell’area perché destinata a verde, come correttamente è stato fatto dal Comune per l’anno 2017.
2. II comune di ……, cui l’appello è stato regolarmente e tempestivamente notificato, non si è costituito in giudizio (non si era costituito nemmeno in primo grado).
3. All’odierna udienza camerale la causa è stata decisa come da dispositivo.
Considerato in diritto
4. L’appello è infondato.
5. Con gli avvisi di accertamento impugnati il comune di …. ha preteso il pagamento delle maggiori somme dovute (e non versate) a titolo di IMU e TASI perché dall’anno 2012 aveva elevato il valore dei terreni in conseguenza della destinazione edificabile loro impressa dagli strumenti urbanistici. Gli avvisi di accertamento recano la specifica delle singole particelle catastali oggetto di imposizione e per tutte e ciascuna di esse è riportata la indicazione: “destinazione urbanistica artigianato e piccola industria”.
5.1. In primo grado i contribuenti si erano lamentati esclusivamente del fatto che i terreni in questione hanno sempre avuto vocazione rurale in quanto da sempre detenuti da affittuari coltivatori diretti aggiungendo che le sporadiche attività artigianali e di piccola industria insediatesi in aree limitrofe a quelle di loro proprietà erano in stato di completo abbandono. Di qui la decisione unilateralmente assunta dai contribuenti di mantenere i livelli impositivi al valore venale dei terreni prescindendo dall’aumento di valore determinato con delibera di giunta comunale del 17/04/2012 della quale hanno chiesto la disapplicazione.
5.2. Questi essendo il petitum e la causa petendi, correttamente la CTP ha applicato il principio di matrice giurisprudenziale secondo il quale «l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi» e che «l’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo “ius aedificandi” o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d’imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi dell’art. 59, comma primo, lettera f), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446» (Sez. U, n. 25506 del 30/11/2016, Rv. 593375 -01; Sez. 5, n. 16714 del 27/07/2007, Rv. 600084 – 01; Sez. 5, n. 20137 del 16/11/2012, Rv. 624293 – 01).
5.3. Esulavano dal petitum le questioni relative alla correttezza del criterio di calcolo del valore delle aree, posto che la richiesta di disapplicazione della delibera giuntale era motivata esclusivamente in base alla dedotta vocazione rurale delle aree, a prescindere dalla loro destinazione urbanistica ritenuta dai contribuenti non aderente alla realtà.
5.4. E’ un dato di fatto che le singole particelle oggetto di imposizione avevano, negli anni oggetto di accertamento, la destinazione urbanistica sopra indicata, non risultando per nessuna di esse la destinazione a verde dedotta (per la prima volta) in questa sede.
5.5. Ne consegue che l’appello deve essere rigettato.
5.6. Nulla per le spese non essendosi costituito il Comune.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
– rigetta l’appello.
– nulla per le spese.
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