COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MOLISE – Sentenza 16 ottobre 2020, n. 311
Tributi – Tassa automobilistica – Addizionale erariale – Omesso versamento – Cartella di pagamento – Applicazione degli interessi – Motivazione della cartella – Contenuto vincolato – Legittimità
Svolgimento del processo
(n. …….. RGA)
1. – Con appello in data …., l’Agenzia delle Entrate proponeva impugnazione avverso la sentenza n, ……., depositata il ….., con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di ….. aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dal ………… per l’annullamento dell’Avviso di accertamento emesso dalla Regione …… per l’omesso pagamento dell’addizionale erariale relativa alla tassa automobilistica per l’annualità 2012 (per l’importo di euro 1.096,75) riguardante il veicolo …….. (tg. …….). Secondo i giudici di primo grado, la cartella di pagamento impugnata dal ………, pur legittimamente emessa e notificata, risultava carente di adeguata motivazione con riferimento alla sola determinazione degli interessi vantati dall’Ente impositore, non essendo il contribuente stato posto in condizione di verificare la correttezza del calcolo.
2. – Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto appello, deducendo che: a) la cartella di pagamento era legittima e motivata; b) la Commissione Tributaria Provinciale non aveva preso in considerazione le argomentazioni dell’Ente impositore; c) la cartella di pagamento ha un contenuto vincolato e, pertanto, gli artt. 11 e ss. del d.P.R. n. si limitano a prevedere che “nei ruoli sono iscritte le sanzioni e gli interessi”; d) la natura 602 del 1973 vincolata e non discrezionale dell’applicazione degli interessi, previsti “ex-lege”, rende superfluo ogni dettaglio circa l’operazione materiale compiuta per la loro determinazione (che è agevolmente ricostruibile dal contribuente – corrispondendo ad una operazione matematica).
3. – Il ……… deposita controdeduzioni e propone appello incidentale, deducendo che: a) l’appello era stato proposto dall’Agenzia delle Entrate in formato cartaceo e non in formato telematico per cui, essendo stato notificato in data 25/07/2019, era inammissibile; b) l’appello era del tutto generico per la ragione che non conteneva l’esposizione sommaria dei fatti e l’indicazione dei motivi specifici in grado di contrapporsi efficacemente alle motivazioni contenute nella sentenza impugnata; c) la cartella di pagamento non conteneva la specificazione dei tassi applicati e del periodo di relativa decorrenza; d) i giudici di primo grado non si erano pronunciati sul punto relativo alle sanzioni, con specifico riferimento al loro ammontare e alla normativa applicabile.
4. – All’esito della trattazione in udienza, sulla scorta delle conclusioni indicate in verbale, questo Collegio ha ritenuto quanto segue.
5. – L’appello principale è fondato e deve essere integralmente accolto, mentre quello incidentale è infondato e deve essere respinto.
6. – Il ……., per il periodo dal 7/08/2008 al 19/11/2014, aveva posseduto il veicolo ……. tg. ….. e, per l’annualità 2012, aveva omesso il pagamento dell’addizionale erariale (cd. “superbollo”) relativa alla tassa automobilistica prevista per i veicoli superiori a 251 cv. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato in data 15/05/2015 1’Avviso di accertamento n. TRF12000060 e, successivamente, aveva formato il ruolo da cui era scaturita la cartella di pagamento notificata dall’Agente della Riscossione. La Commissione Tributaria Provinciale di ……., con la sentenza impugnata, annullava parzialmente la cartella di pagamento, limitatamente alla posta relativa agli interessi, osservando che “i criteri di computo degli interessi non erano stati esplicitati nel provvedimento gravato, per cui doveva essere fatta applicazione del consolidato principio secondo cui «la cartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario deve essere motivata dal momento che il contribuente deve essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi» (Cass. n. 8651 del 2009 e n. 15554 del 2017).
7. – Prima di esaminare nel merito la fondatezza dell’appello principale è necessario delibare le eccezioni preliminari sollevate dal ………… Con riferimento al primo profilo controverso, relativo alla proposizione dell’appello dell’Agenzia delle Entrate in formato cartaceo e non in formato telematico, deve trovare applicazione il principio secondo il quale l’irritualità della notificazione di un atto in formato cartaceo e non a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna ha comunque prodotto, come nel caso di specie, il risultato della conoscenza dell’atto, determinando così il raggiungimento del suo scopo legale, in omaggio alla regola generale sancita dall’art. 156, comma 3, cod. proc. civ. Il raggiungimento dello scopo è reso evidente dalla presentazione delle controdeduzioni e dell’appello incidentale, per cui deve ritenersi inammissibile l’eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per l’esercizio del diritto di difesa. Non coglie nel segno nemmeno l’eccezione di genericità dell’appello, essendo ricorrente in giurisprudenza l’affermazione in base alla quale, in tema di impugnazioni, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello deve essere intesa alla luce del principio del “favor impugnationis”. Pertanto, in sede di appello, l’esigenza di specificità del motivo di gravame ben può essere intesa e valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità di quest’ultimo. In argomento, va comunque rilevato che l’Agenzia delle Entrate ha ampiamente operato una critica argomentata alla sentenza impugnata nella parte in cui ha articolato ampia attività difensiva sostenendo, con il richiamo di pertinente giurisprudenza, che nella cartella di pagamento non occorre specificare analiticamente nella modalità di calcolo degli interessi dovuti all’Ente impositore.
8. – L’agenzia delle Entrate, con l’atto di appello proposto, deduce che la cartella di pagamento, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione, non deve esplicitare analiticamente le modalità di calcolo degli interessi e dell’aliquota applicata. La cartella di pagamento impugnata contiene l’applicazione di interessi per l’importo di euro 363,35 – “dovuti entro le scadenze” – con l’esplicitazione che “gli interessi di mora sono gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia effettuato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (art. 30 ; ); si applicano sugli importi iscritti del d.P.R. n. 602 del 1973 art. 13 del d.lgs. n. 159 del 2015 a ruolo, esclusi sanzioni e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno dell’effettivo pagamento”. Sul punto, la sentenza di primo grado va integralmente riformata sul rilievo che il computo degli interessi non risulta criptico, né incomprensibile, riguardando l’atto tributario un’unica annualità per la quale la società contribuente non è onerata di compiere particolari e difficili indagini ricognitive al fine di verificare la correttezza dei criteri adottati. Del resto, la maggiorazione per interessi consiste in una attività vincolata e non discrezionale dell’Amministrazione finanziaria, puntualmente disciplinata dal legislatore (con riferimenti normativi ben specificati nell’atto impositivo), che si manifesta attraverso operazioni materiali, sempre ricostruibili in base ad un semplice calcolo aritmetico, che non può far insorgere difficoltà nella determinazione del relativo ammontare. Ne consegue, in conclusione, che l’atto impugnato contiene tutte le informazioni essenziali per comprendere l’ammontare della pretesa tributaria, le relative causali e le modalità di computo da cui desumere il criterio di calcolo seguito dall’Amministrazione finanziaria, per cui il provvedimento impugnato risulta legittimo e adeguatamente motivato, secondo le indicazioni contenute nel modello ministeriale (con menzione anche del codice tributo). Alle stesse conclusioni, benché la sentenza impugnata non contenga alcuna espressa motivazione sul punto, deve pervenirsi sul punto relativo alle sanzioni, che nella cartella di pagamento sono state quantificate in euro 87,00. Anche per Tali oneri da versare all’Ente impositore non è richiesto alcun particolare onere argomentativo o espositivo nella cartella di pagamento, essendo sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi (Sez. 5, Ordinanza n. 6812 del 08/03/2019 (Rv. 653315-01 in motivazione la Suprema Corte ha affermato che adeguato è il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri (ad es., l’art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471) e/o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere i criteri legali di calcolo).
9. – Circa le spese processuali, nella concreta fattispecie, sussistono gravi ed eccezionali motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio, in riferimento alla natura delle problematiche sollevate, alle particolarità di articolazione della controversia, alla complessità della materia e al contenuto delle recenti pronunce giurisprudenziali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, così delibera:
Accoglie l’appello e, per l’effetto, dichiara legittimo il provvedimento impugnato;
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
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