COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Molise sentenza n. 270 sez. 2 depositata il 23 maggio 2016
Massima
L’Agenzia delle Entrate propone appello alla ctr di campobasso avverso una sfavorevole sentenza di primo grado in tema di stima del valore di alcuni immobili dichiarati dal contribuente nella successione. L’appellante ritiene infatti infondata la valutazione dei primi giudici che non avrebbero tenuto conto dell’affidabilità della stima tecnica dell’UTE su cui si fondava l’impugnato avviso di rettifica. I giudici molisani spiegano che le stime su cui si fondano gli accertamenti dell’Amministrazione finanziaria sono semplici perizie di parte, in quanto emanate da un organo tecnico legato allo stesso ente impositore e, nel caso di specie, respingono l’appello in quanto ritengono il valore venale degli immobili oggetto di successione del tutto coerente con quello indicato nella dichiarazione di successione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso R.N. impugnava l’avviso di rettifica e liquidazione in materia di successioni relativo all’anno d’imposta 2007 con il quale l’Agenzia del Territorio di Campobasso aveva rettificato il valore di alcuni immobili dichiarati dal contribuente nella denuncia di successione del defunto padre.
L’adita Commissione accoglieva il ricorso annullando l’atto impugnato e la liquidazione della maggiore imposta.
Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate di Campobasso ha proposto appello a questa Commissione Tributaria Regionale lamentando un superficiale e non corretto esame dei primi giudici delle ragioni sottese all’avviso di rettifica impugnato dal R. evidenziando che il medesimo era fondato su una stima tecnica dell’UTE che, previo sopralluogo aveva valutato lo stato degli immobili e era fondata sui prezzi di mercato effettivamente praticati nella zona per immobili aventi caratteristiche analoghe a quelli del R. e che quindi tale stima, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di prime cure, soddisfaceva ampiamente l’obbligo motivazionale richiesto dalla legge.
Evidenziava inoltre che la correttezza della stima era altresì avvalorata dalla circostanza che il R., nel compilare la denuncia di successione non aveva indicato il reddito dominicale riferito ai terreni per cui non si poteva ritenere che il reddito di tali terreni fosse comprensivo anche della redditività degli immobili rurali che sugli stessi insistevano e a cui erano asserviti.
L’appellato, nel costituirsi in giudizio, si riportava sostanzialmente a quanto già dedotto nella precedente fase processuale, insistendo per la conferma della sentenza della Commissione Provinciale evidenziando che la stima degli immobili operata dall’Ufficio era da ritenersi del tutto inattendibile in quanto la valutazione effettuata dall’UTE si fondava esclusivamente sui dati raccolti dall’osservatorio del mercato immobiliare e non già sui criteri stabiliti dalla legge.
Aggiungeva inoltre che, in ogni caso, i dati presi come riferimento non erano utilizzabili in quanto si riferivano ad una tipologia diversa di fabbricati.
A mezzo di proposizione di appello incidentale chiedeva altresì che, in riforma dell’impugnata decisione, l’Ufficio venisse condannato alle spese del primo grado di giudizio oltre che a quelle relative a questa fase processuale.
All’udienza odierna l’appello veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito questa Commissione non può far altro che confermare la sentenza di I grado: va infatti evidenziato che le stime su cui si fondano gli accertamenti dell’Amministrazione finanziaria devono considerarsi semplici perizie di parte in quanto l’Ufficio che le ha redatte è un’articolazione tecnica dell’Amministrazione ed è ontologicamente legata all’ente impositore.
Peraltro l’appellato ha contestato il valore stimato dall’Ufficio, e ciò in funzione delle caratteristiche specifiche degli immobili compravenduti, che si presentavano, come risultante anche dal sopralluogo effettuato dall’UTE, fatiscenti, pericolanti e privi di impianti sicché il loro valore venale appare del tutto coerente con quello indicato nella dichiarazione di successione.
Peraltro non può assumere valenza decisiva ai fini della attribuzione di valore degli immobili la circostanza che il R., nel compilare la dichiarazione di successione, abbia omesso di compilare alcuni quadri in quanto tale omissione costituisce solo un aspetto meramente formale che non può di certo superare l’obiettiva situazione di degrado degli immobili caduti in successione che peraltro non sono minimamente paragonabili a quelli presi in considerazione dall’Ufficio nel procedere alla rettifica.
In proposito la stessa Agenzia delle Entrate nella circolare n. 16/E, di recente emanata, nel dettare le linee cui gli Uffici periferici avrebbero dovuto informare il loro operato, ha evidenziato come sia necessario evitare che l’attività di accertamento sia ispirata alla mera caccia agli errori dei contribuenti e sia invece informato alla trasparenza e al dialogo, evitando di disperdere energie in contestazioni di natura essenzialmente formale o di esiguo ammontare che, oltre a creare inefficienze, determinano una percezione errata dell’operato dell’Agenzia.
L’appello va pertanto respinto e, per l’effetto confermata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale.
Sussistono fondati motivi, tenuto conto delle motivazioni poste a fondamento della decisione e delle omissioni in cui è incorso il contribuente nella compilazione della dichiarazione impugnata, per operare la totale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, con ciò rigettando l’appello incidentale.
P.Q.M.
La Commissione, definitivamente pronunciando
rigetta
gli appelli e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione.
Spese compensate
Campobasso 17 maggio 2016
Depositata in cancelleria il 23 maggio 2016.
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