COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Molise sez. 1 – Sentenza n. 590 depositata il 12 ottobre 2017
FATTO
Con distinti, rituali e tempestivi ricorsi la Sig.ri , anche nella qualità di erede della Sig.ra .., impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di . gli avvisi di accertamento per parziale versamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) identificati con i nn. 5360, 5361, 5362, 5411, 5412, 5413, emessi dal . il 21/11/2012 e notificati il 5/ 12/2012, con i quali l’Ente aveva chiesto, per gli anni dal 2008 al 2010, una maggiore imposta ICI, per un importo totale pari ad euro 1.268,00. La ricorrente deduceva l’illegittimità degli avvisi impugnati sia da un punto di vista formale che sostanziale; nello specifico deduceva: carenze informative in merito alla possibilità di presentare opposizione in sede pre-contenziosa degli avvisi di accertamento notificati così come disciplinata dal Regolamento ICI del Comune di ; illegittimità degli avvisi impugnati per essere stati emessi da soggetto non investito delle funzioni di redazione degli atti di accertamento nonché sottoscritti da soggetto non investito di tale potere; errata qualificazione, da parte del Comune, dei terreni oggetto dell’imposta ICI come edificabili ed errata attribuzione ai terreni di un valore tratto dai propri Regolamenti comunali non rispondente alla realtà. Proseguiva, inoltre, contestando l’imputazione di omessa dichiarazione delle quote di possesso dedotta negli avvisi da parte del Comune. A tal proposito, riferiva di aver presentato nelle forme previste dalla Legge la dichiarazione ICI e che i suddetti terreni venivano coltivati nella comunione ereditaria quali uliveti. La contribuente presentava una memoria illustrativa con cui ribadiva che il valore dei terreni, oggetto dell’imposta ICI, era inferiore al valore applicato dal Comune ed allegava una perizia giurata a sostegno delle proprie ragioni. Si costituiva in giudizio il Comune di deducendo l’assoluta infondatezza di quanto affermato dalla contribuente nonché la legittimità e la fondatezza del proprio operato. In particolare eccepiva la non obbligatorietà, da parte dell’Ente, di indicare nell’avviso di accertamento la facoltà, per il contribuente, di ricorrere all’istituto dell’accertamento con adesione nonché la piena legittimazione del concessionario di emettere e sottoscrivere ogni atto impositivo concernente l’accertamento delle entrate locali; affermava, infine, la fondatezza nel merito della pretesa tributaria . Allegava alle controdeduzioni copia del contratto di appalto stipulato con la la società . per la riscossione delle entrate comunali e recupero dell’evasione. La Commissione Tributaria Provinciale di ., dopo aver riunito i ricorsi, con la sentenza n. del ., depositata in Segreteria il , li accoglieva e condannava il Comune di al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00. Avverso la predetta statuizione proponeva appello il Comune di .., deducendone l’erroneità e la non condivisibilità sotto molteplici profili. Si è costituita m giudizio anche la contribuente appellata, la quale eccepiva in via preliminare l’inammissibilità (rectius: irricevibilità) dell’appello per decorrenza del termine d i impugnazione di cui all’art. 51, comma 1, del D.Lgs n. 546/92 ed in via subordinata l’illegittimità degli atti impugnati in primo grado in quanto affetti da vizi formali e sostanziali. Concludeva con la richiesta di condanna del Comune di ..al risarcimento dei danni per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.
In via preliminare la Commissione deve necessariamente procedere all’esame dell’eccezione sollevata dalla contribuente appellata in merito alla irricevibilità dell’impugnazione per essere stata la stessa proposta oltre il termine decadenziale di 60 giorni dalla notifica della sentenza impugnata, termine previsto dall’art. 51 del D.Lgs. 546/92. Rileva a tal proposito il Collegio che la sentenza impugnata è stata pubblicata mediante deposito presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale il 23/09/2013 ed è stata notificata dalla contribuente al Comune di .. in data 31/10/2013, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, comma 2, 16, comma 3, e 17 del D. Lgs. 546/1992; la sentenza è stata ricevuta dal Comune di . in data 12/11/2013, come risulta dalla copia della sentenza notificata, depositata dalla difesa della contribuente presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, unitamente all’avviso di ricevimento contenente la data della consegna al Comune di . del plico raccomandato contenente la sentenza notificanda. Da quella data (12/11/2013) decorre pertanto il termine breve per proporre appello, che è di 60 giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 546/92, non dovendosi avere riguardo al termine lungo di 6 mesi previsto dall’art. 38, comma 3, del D. Lgs 546/92. Va altresì evidenziato che, ai fini del rispetto del termine di decadenza per la proposizione dell’appello, occorre aver riguardo alla data di spedizione dell’atto e non alla data di ricezione da parte dell’appellato, secondo principi oramai pacifici in ordine alla separazione del momento in cui si perfeziona la notifica per il notificante e per il notificatario. Ed essendo ormai noto che il rispetto del termine decadenziale, per il notificante, è legato al momento di spedizione del plico raccomandato (in questo caso) contenente l’impugnazione, nel caso che ne occupa il Comune, ricevuta la sentenza notificata in data 12/11/2013, avrebbe dovuto procedere alla notifica dell’appello entro il giorno 11/01/2014, e non – come erroneamente ha fatto – in un periodo compreso tra il 23/01/201 4 (data risultante dalla nota comunale di spedizione dell’appello) ed il 27/01/2014 (data risultante dal timbro postale, peraltro riferito all’Ufficio di Bari, ove presumibilmente il plico contenente l’appello è stato smistato; atti tutti depositati dalla contribuente appellata insieme alle proprie controdeduzioni in appello). Ne consegue che l’appello è intempestivo e tale va dichiarato. Le spese seguono la soccombenza, essendosi costituita la contribuente in questa fase di giudizio, e sono liquidate nel dispositivo. Peraltro il Collegio non ritiene di dover aderire alla richiesta, formulata nelle controdeduzioni della contribuente, relativa alla condanna del Comune di ex art. 96 c.p.c., non potendosi ritenere temeraria l’azione del Comune.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale di .., definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile l’appello e condanna il Comune di . alla rifusione in favore dell’appellata delle spese del presente grado di giudizio che si quantificano in euro 800,00, oltre accessori di legge, se dovuti, e con esclusione del rimborso forfettario.
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