COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Molise sez. 1 sentenza n. 545 depositata il 22 settembre 2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 19.09.2012 interponeva appello avverso la decisione n .. del . con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di ., aveva rigettato i ricorsi, poi riuniti, da lui proposti avverso due avvisi di accertamento IRES IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2006 e 2007 effettuati nei suoi confronti nella qualità di Presidente e rappresentante legale pro-tempore dell’Associazione dilettantistica ..
A sostegno dell’interposto appello il lamentava innanzitutto che i giudici di prima istanza non avevano preso in considerazione una serie di irregolarità commesse dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate nella fase iniziale dell’accertamento e, in particolare che i medesimi si erano recati presso la sua abitazione per effettuare la verifica senza aver preventivamente acquisito le relative autorizzazioni all’accesso. Lamentava inoltre che il processo verbale di accesso, poi regolarmente effettuato, era stato in realtà redatto il giorno successivo non presso la sua residenza, contrariamente a quanto in esso indicato, bensì presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Evidenziava poi che, malgrado avesse segnalato ai verificatori che all’epoca dell’accesso non rivestiva più la qualifica di Presidente della società verificata, gli stessi, trascurando di verificare la sussistenza di tale circostanza, avevano illegittimamente proseguito nell’attività ispettiva.
Nel merito, infine eccepiva la violazione dell’art. 32 D.P.R. 600/73 in quanto l’Ufficio aveva ricostruito i proventi societari utilizzando la normativa applicabile alle imprese commerciali e non già a quella relativa alle società sportive che godevano di agevolazioni tributarie loro riconosciute dall’art. 1 della legge 398/1991. Nel costituirsi in giudizio l’Ufficio rivendicava la correttezza del proprio operato ed eccepiva la infondatezza e la pretestuosità dei motivi posti a fondamento dell’appello di cui chiedeva il rigetto. All’odierna pubblica udienza le parti venivano ammesse alla discussione orale e, all’esito, sulle conclusioni rassegnata a verbale, l’appello veniva riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Commissione che le prime due doglianze avanzate nell’atto di appello siano prive di fondamento e, come tali, rigettate. Quanto infatti all’irritualità del primo accesso nell’abitazione dell’appellante va detto che gli accertamenti oggi in esame sono fondati in via esclusiva sulla verifica effettuata dall’Ufficio a seguito dell’autorizzazione richiesta all’autorità giudiziaria per cui non si ravvisano elementi valutabili in questa sede che, sotto tale lamentato aspetto, possano invalidare l’attività posta in essere dall’Ufficio.
Per quel che riguarda la doglianza relativa al luogo in cui fu redatto il verbale d’accesso occorre rilevare che le attestazioni contenute nel detto verbale fanno fede fino a querela di falso, atto questo che non risulta a questo giudicante essere mai stato proposto dall’appellante per cui la doglianza, quand’anche rispondente al vero, non assumerebbe valore alcuno. Elemento che invece appare decisivo a questa Commissione per l’accoglimento dell’appello e l’annullamento degli avvisi di accertamento impugnati è quello relativo al difetto di rappresentanza legale della società in capo all’odierno appellante che, all’atto della verifica, già da alcuni mesi era cessato dalla carica di Presidente.
Di conseguenza tutta l’attività di verifica, come pure la notifica al predetto degli avvisi di accertamento, devono ritenersi affetti da radicale nullità. A tale proposito non assume alcuna importanza la circostanza che del cambio di Presidente non sia stata data comunicazione all’Autorità finanziaria perché di tale successione nella carica era stata notiziata la competente FIGC e perché in ogni caso tale comunicazione incombeva sul nuovo Presidente e non sul che, non a caso proprio perché non più investito della rappresentanza legale della società, è stato prosciolto dall’imputazione relativa allo smarrimento e distruzione della documentazione contabile.
Appare indubbio che l’operato dell’Ufficio è stato caratterizzato da superficialità ed estrema approssimazione perché sarebbe stato preciso onere dei verificatori, cui era stato fatto presente che il non aveva più la rappresentanza della società, di verificare tale circostanza e indirizzare l’accertamento nei confronti del nuovo Presidente. E’ pur vero infatti che, ai sensi dell’art.38 c.c. per i debiti d’imposta chiamato a rispondere personalmente e solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, è il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, ha diretto la complessiva gestione sociale nel periodo considerato (e quindi nel, caso specifico il ..), ma è non meno vero che, trattandosi di responsabilità solidale con l’associazione sportiva, è pur sempre necessario che nei confronti di quest’ultima, nella persona del suo Presidente pro-tempore, sia stata effettuata una regolare verifica fiscale: cosa che, per i motivi innanzi enunciati, non è avvenuto.
L’accoglimento dell’appello sotto il profilo della carenza di legittimazione del … e la conseguente declaratoria di annullamento degli avvisi di accertamento impugnati esime questo Collegio dall’ulteriore esame nel merito. Le spese processuali di entrambe i gradi di giudizio, calcolate sulla base del riquadro 10.2 della tabella C del D.M .140/2012, e] liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe: accoglie l’appello e, per l’effetto, annulla gli avvisi di accertamento impugnati. Condanna l’Agenzia delle Entrate di .. al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio che liquida in complessivi ? 2.000 oltre accessori di legge se dovuti.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5552 - Non è idonea a far decorrere il termine breve la notifica della sentenza in forma esecutiva indirizzata all'I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante prò tempore essendo priva di…
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sez. n. 23, sentenza n. 2529 depositata il 10 agosto 2023 - E' consentito l'esercizio della detrazione in caso di mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ove…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 settembre 2020, n. 18662 - La possibilità del recesso ad nutum, con sottrazione del datore di lavoro all'applicabilità del regime dell'art. 18 l. n.300 del 1970, è condizionata non dalla mera maturazione dei requisiti…
- INPS - Circolare 01 settembre 2023, n. 78 - Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale ASSOCIAZIONE DATORIALE "SMARTJOB PRO" (SMARTJOB PRO) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Veneto sez. V sentenza n. 524 depositata il 24 giugno 2019 - Le spese di sponsorizzazione sono assistiti da presunzione assoluta di deducibilità ai sensi dell'art. 90 della legge 289/2002 fino all'importo di €…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 17546 depositata il 24 aprile 2019 - Legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto rimasto nella disponibilità di una persona giuridica, derivante dal reato tributario…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…