COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Molise sez. 1 sentenza n. 6 depositata il 10 gennaio 2017
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di .., rapp.to e difeso come in atti, ha appellato la sentenza n . e depositata il .., con la quale la CTP di … aveva accolto il ricorso proposto dall’……., in persona del legale rapp.te p.t. avverso l’avviso di accertamento n .. relativo alla richiesta di pagamento per TARSU 2003. L’appellante censura la sentenza perché viziata da carenza motivazionale in assenza dei presupposti di fatto e delle ragioni che avrebbero convinto il primo Collegio a ritenere non tassabili i rifiuti peraltro assimilati agli urbani come da relativa delibera. Nell’evidenziare che la superfice tassabile era stata quantificata previo sopralluogo in data 22.07.2008, il Comune ha concluso per l’accoglimento dell’appello con condanna del convenuto alle spese ed onorari di causa del doppio grado di giudizio.
Si è costituito, resistendo in giudizio, la società rilevando la infondatezza delle eccezioni di controparte e ritenendo la sentenza appellata immune da censure concludendo, quindi, per il rigetto dell’appello con vittoria di spese ed onorari di causa. All’odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
Osserva il Collegio che l’appello è da ritenersi fondato e pertanto esso va accolto.
La questione assorbente verte essenzialmente sulla quantificazione delle superfici e lo smaltimento che sarebbe effettuato, trattandosi di “rifiuti differenziati” (così vengono definiti dalla società) che sarebbero smaltiti autonomamente attraverso apposita ditta specializzata.
Ebbene, in tal senso, soccorre certamente il verbale di sopralluogo effettuato il 22 luglio 2008 con il quale le parti, in maniera convenzionale stabilivano le superfici da sottoporre a tassazione, verbale che veniva regolarmente sottoscritto per quanto di rispettiva competenza.
Tale documento costituisce l’unico elemento di valutazione attesa la descrizione riportata dei luoghi con relativa planimetria generale, che da piena e conseguenziale ragione al Comune che, giustamente, ha poi fatto proprio tale verbale trasferendolo come presupposto dell’avviso di accertamento di cui è causa.
Il contribuente, al contrario, ha ritenuto proporre eccezioni e quant’altro di portata generale senza curarsi neppure di provare, agli atti di causa, quanto afferma circa lo smaltimento effettuato autonomamente ed attraverso ditta specializzata previa esibizione del contratto e relative fatture emesse per il servizio in questione. Altre questioni escono completamente dal contesto della causa per cui le stesse appaiono, agli effetti della decisone, sicuramente marginali e privi di pregio giuridico. Ciò perchè le eccezioni del convenuto, afferiscono essenzialmente alla valutazione di “legittimità” degli atti di cui alle delibere di Giunta e di Consiglio, appare chiaro che, vertendo in tale fattispecie, le delibere andavano impugnate, nei modi e termini di legge, davanti al GA. Infatti la competenza di questo Giudice rileva esclusivamente ed in maniera tassativa circa gli atti impugnabili di cui all’art.19 del D.Lgs.546/92 e ss.ii. che sono peraltro inderogabili per legge. Giova inoltre ricordare che la Cassazione ha affermato che l’obbligazione tributaria sorge ex se a carico del cittadino quale effetto automatico della semplice istituzione del servizio da parte del Comune, fissando il principio che il mancato svolgimento del servizio da parte del Comune comporta soltanto la riduzione della tassa e non l’esenzione totale della stessa. Il Collegio, per la fluidità dei temi decisionali e la mancanza di profili di assoluta incontrovertibilità, ha ritenuto opportuno compensare, interamente tra le parti, le spese e gli onorari di causa.
P.Q.M.
Accoglie l’appello e compensa le spese.
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