COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Molise sez. 2 sentenza n. 243 depositata il 4 maggio 2017
FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO
Con atto depositato in data 12/10/2012 l’Agenzia delle Entrate ufficio di propone appello avverso la sentenza n. emessa dalla CTP di … Tratatsi di avviso di accertamento emesso dall’agenzia delle Entrate a carico della società , relativo ad Iva, Irap, ed Ires, per l’annualità 2006. L’avviso di accertamento traeva origine da un pcv della G di F con il quale si contestava una indebita deduzione di costi per acquisto di carburante.
Proponeva ricorso il contribuente eccependo l’illegittimità dell’accertamento per violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del DPR n. 633/72 giacchè l’obbligo della redazione della scheda carburante è relativo alla fornitura di carburante degli automezzi presso la pompa di distribuzione e non anche per l’acquisto di carburante per i mezzi di cantiere. In prima istanza il ricorso veniva accolto poiché i giudici di prime cure ritenevano infondata la pretesa dell’Ufficio in quanto l’acquisto di carburante in contenitori diversi dal serbatoio della macchina può essere documentato da fatture che è l’unico documento valido ai fini della dimostrazione dci costi sostenuti per l’acquisto di merce o di servizi e che il divieto di cui al DPR 444/1997 si riferisce all’acquisto di carburante per autotrazione e non anche al carburante per i mezzi di cantiere.
Nel proporre appello l’Ufficio eccepisce l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione DPR 444/1997, art. 1 e art. 21 del DPR 633/72. L’appellante ribadisce che ai fini della deducibilità dei costi connessi all’acquisto di carburanti e gasolio, il presupposto per la deduzione di tali componenti negativi del reddito è ancorato dal DPR n. 444/1997, art. 1, alla predisposizione da parte del contribuente di apposite “schede”, nelle quali annotare gli acquisti di carburante per autotrazione, effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione.
L’Ufficio ha poi precisato che la Corte di Cassazione ha sentenziato che nel novero dei carburanti per autotrazione vanno logicamente ricompresi, non soltanto quelli impiegati in macchine circolanti su strada, ama anche quelli destinati a veicoli che seppure adoperati all’interno di un cantiere sono caratterizzati dall’identica presenza di un motore idoneo ad imprimere al veicolo un movimento autonomo.
Pertanto ribadisce l’indeducibilità dei costi relativi all’acquisto di carburanti per i suindicati mezzi di cantiere in difetto di annotazione nelle apposite schede carburante. Per questi motivi chiede la riforma della sentenza impugnata con conseguente accoglimento dell’atto di appello. Di contro la parte nel presentare controdeduzioni ribadisce che la scheda carburante viene compilata quando il rifornimento avviene direttamente nel serbatoio dell’automezzo mentre per i rifornimenti dei mezzi di cantiere che avvengono a mezzo di cisterne e taniche, la destinazione del gasolio potrà essere constatata solo quando verrà rifornito il mezzo di cantiere. Pertanto qualora i mezzi speciali non possano circolare su strada e quindi non possono rifornirsi direttamente presso gli impianti stradali di distribuzione, mancando il presupposto di legge per l’applicazione della disciplina relativa alla scheda carburanti, la documentazione degli acquisti e di carburanti è costituita dalla fattura di cui all’art. 21 del DPR n. 633/72. Per questi motivi chiede la conferma della sentenza impugnata.
All’udienza odierna l’appello è riservato per la decisione.
Osserva nel merito il Collegio l’appello è meritevole di accoglimento.
Con la sentenza 24930/2011 la Corte di Cassazione ha chiarito, con nuovo orientamento, che l’impresa edile non può dedurre i costi sostenuti per il carburante e il gasolio acquistato per i macchinari in cantiere se non ha istituito le apposite schede carburanti nelle quali annotare tali componenti negativi di reddito.
Pertanto il presupposto per la deduzione dei componenti negativi di reddito, afferenti costi connessi all’acquisto di carburanti e gasolio destinati all’autotrazione è necessariamente ancorato alla predisposizione dell’imprenditore delle apposite ‘”schede” nelle quali annotare detti acquisti come voluto dall’art. 1 del DPR 444/1997.
Di conseguenza nel novero dei “carburanti per autotrazione” vanno logicamente ricompresi non soltanto quelli impiegati in macchine circolanti su strada, ma anche quelli destinati a veicoli che sempre adoperati all’interno di un cantiere sono comunque caratterizzati dall”identica presenza di un motore idoneo a imprimere al veicolo un movimento autonomo. Inoltre si precisa che per i veicoli non ancora immatricolali e per quelli per loro natura privi di targa perché non destinati alla circolazione stradale, di cui agli artt. 30 e 31 del Testo unicodella circolazione stradale, proprio e solo per la mancanza della targa si consente eccezionalmente l’istituzione della scheda carburante e l’individuazione del veicolo mediante annotazione del numero di matricola apposto dalla casa costruttrice.
Pertanto da tutto ciò ne deriva che il contribuente, il quale non abbia osservato le prescrizioni relative alla corretta e completa compilazione delle schede carburante, non ha la possibilità di fruire delle agevolazioni previste dalla legge in relazione all’acquisto del carburante medesimo, né la chance di detrarre dall’imposta dovuta quella assolta sugli acquisti per tale specifica incombenza ex art. 19 DPR 633/1972. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione accoglie l’appello dell’Agenzia e condanna la parte appellata alle spese che si liquidano in ? 600,00.
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