COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Molise sez. 2 sentenza n. 307 del 6 giugno 2017
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di . ha appellato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di . n. .. che ha accolto parzialmente il ricorso dinanzi ad essa proposto dal sig. .., socio delle Società “ ..” e “ ..”, avverso l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di nonché la relativa cartella di pagamento per maggiore IRPEF relativamente all’anno di imposta 2005. Nel ricorso, l’appellante Agenzia censura la sentenza gravata per violazione delle norme in tema di sospensione dei termini relativi agli adempimenti degli obblighi tributari e di riconoscimento dei costi. Nel presente giudizio di appello, non si è costituito l’appellato . La Commissione trattiene la causa in decisione.
DIRITTO
L’appellante Agenzia censura la sentenza gravata per violazione delle norme in tema di sospensione dei termini relativi agli adempimenti degli obblighi tributari e di riconoscimento dei costi.
I motivi non sono fondati. Con riferimento alla violazione delle norme in tema di sospensione dei termini relativi agli adempimenti degli obblighi tributari in dipendenza degli eventi tellurici del 2002, va infatti richiamato quanto già statuito da questa Commissione con sentenza n. .
In particolare, tali disposizioni, come chiaramente indicato nel parere della Corte dei conti per il Molise n. 29 del 2010, vanno intese in senso estensivo: la Corte ha qualificato i termini ivi contenuti come meramente ordinatori. Quanto poi alla ricostruzione dei costi, la sentenza gravata ha impegnato l’Amministrazione Finanziaria a rideterminare le sue pretese nella piena considerazione “dei costi sostenuti per l’attività imprenditoriale esercitata dalle società partecipate dal ricorrente, dei versamenti possibilmente già effettuati e della proporzionale assegnazione dei redditi netti dal medesimo conseguiti”.
L’Amministrazione quindi ha pieni poteri e strumenti per tali determinazioni come indicato in sentenza. Di conseguenza, alla luce del quadro normativo applicabile alla fattispecie ratione temporis e dei precedenti giurisprudenziali, va affermata la correttezza della sentenza gravata in relazione ai motivi di gravame proposti. Le considerazioni che precedono conducono alla reiezione del ricorso. In dipendenza della mancata costituzione in giudizio dell’appellato, non vi è luogo a pronunciarsi sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Commissione respinge l’appello dell’Agenzia. Nulla per le spese.
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