COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Molise sez. 2 sentenza n. 308 del 6 giugno 2017
FATTO
.. proponeva ricorso, avverso l’avviso di accertamento notificato dalla Regione . il 23/09/2011 afferente il pagamento delle tasse automobilistiche ed irrogazione sanzioni per le annualità 2008 e 2009 per un importo totale di ? 444,27 dovuto per l’auto targata . Lo stesso rilevava l’assoluta erroneità ed illegittimità dell’opposto avviso atteso che già in epoca antecedente alla richiesta non risultava più il proprietario dell’auto avendola venduta in data 11 ottobre 2007 come risultante dall’allegata copia del certificato di vendita. Sulla ritenuta non debenza dell’imposta concludeva con richiesta di annullamento dell’atto opposto con salvezza dei diritti. La Regione, in persona del Presidente e rappresentante legale pro-tempore domiciliato presso la sede del Servizio per l’Avvocatura Regionale rappresentato e difeso dall’Avv. .., giusta delega a margine, si costituiva in giudizio, ex art. 23 del D.Lgs 546/1992, mediante deposito di note nelle quali chiedeva il rigetto del ricorso in accoglimento dell’atto impugnato attesa la sua totale legittimità, con vittoria delle spese in proprio favore. In merito, deduceva l’infondatezza del rilievo mosso dal ricorrente secondo il quale la tassa non sarebbe dovuta in quanto l’auto sarebbe stata venduta ancor prima della richiesta. Tale assunto non è provato atteso che della cessione non risulta alcuna traccia né al PRA né nei registri della Motorizzazione Civile ove la trascrizione in essi è a cura del privato tant’è che l’auto è rimasta di proprietà dell’attuale ricorrente con la conseguenza che la vendita non trascritta non è opponibile all’Ente accertatore. Il giudizio di primo grado, con sentenza n. .., pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di ., si concludeva con accoglimento del ricorso, e condanna della Regione .. al pagamento delle spese di giudizio liquidate in ? 500,00. Avverso la stessa, la Regione, a mezzo del medesimo Difensore di primo grado, proponeva appello col quale chiedeva l’annullamento integrale della sentenza opposta e, nel merito, il rigetto integrale delle avverse richieste e, in subordine, l’annullamento della sentenza in relazione alle spese di giudizio. Il Difensore dolendosi della circostanza che l’adita Commissione di primo grado non entrava nel merito delle difese addotte dalla Regione assumendo la correttezza della prova offerta dal ricorrente, riproduceva doglianze circa la mancata prova della cessione dell’auto che lo stesso ricorrente doveva far annotare nei pubblici registri al fine di liberarsi dagli oneri e dalle responsabilità connessi al veicolo dallo stesso ceduto. Precisava, altresì che la documentazione su cui il Giudice fondava il proprio convincimento era stata depositata solo in corso di causa risultando la stessa fino ad allora sconosciuta alla Regione. Dal che deve desumersi che alcun comportamento colposo è da attribuirsi alla stessa anche nella considerazione che mai alcuna istanza in autotutela era stata avanzata onde consentire la bonaria soluzione in sede amministrativa senza far ricorso alla magistratura tributaria. Opponeva, altresì, doglianza sulle spese di giudizio addossate interamente all’Ente dichiarato soccombente in spregio ai principi di correttezza e lealtà fissati dalle norme vigenti. Si costituiva in giudizio il ricorrente a mezzo Difensore di fiducia che citando il D.L. n. 953/1982 premetteva che la tassa automobilistica è dovuta da chi ne è proprietario secondo le risultanze del PRA per i veicoli in esso iscritti e che l’obbligo cessa con la cancellazione dei veicoli dai predetti registri, ma aggiungeva, che la norma fu portata all’attenzione della Corte Costituzionale in riferimento alla mancata annotazione presso il PRA della perdita del possesso del veicolo e che la sentenza n. 164 del l993 indicava che “sia la trascrizione che l’annotazione non pongono una presunzione assoluta, ma solo una presunzione relativa che può essere vinta dalla prova contraria con documenti di data certa”. E, nel caso di specie, è stata fornita la prova documentale che il ricorrente negli anni accertati non era più il proprietario del veicolo venduto. Concludeva con richiesta di condanna alle spese in capo alla Regione con ulteriore condanna per lite temeraria avendo proposto appello anche nella considerazione che era stata accolta l’istanza di autotutela prodotta all’Esattoria. L’odierna udienza di discussione viene celebrata, dinanzi a questa Commissione Tributaria Regionale, pubblicamente, essendo stata prodotta l’istanza di cui al primo comma dell’art. 33 del D.L.gs n.546/1 992. La causa viene assegnata a sentenza.
DIRITTO
La Commissione adita, esaminati gli atti processuali, ritiene rigettare l’appello proposto dalla Regione Molise e conferma la sentenza opposta. Il thema decidendum concerne la richiesta di pagamento della tassa automobilistica ad un utente non più proprietario dell’auto ceduta anteriormente ai periodi accertati. Sostiene la Regione che lo stesso sia ugualmente obbligato in quanto risulta ancora intestatario dell’auto giusta le risultanze del PRA e della Motorizzazione civile ove non aveva effettuato le opportune trascrizioni. L’appellato, di parere opposto, ritiene non essere tenuto al pagamento pur in assenza di annotazione di perdita del possesso dell’auto in sintonia con principio esposto in materia dalla Corte Costituzionale prima e dalla giurisprudenza di legittimità poi. Il Collegio condivide le argomentazioni addotte dall’appellato proprio alla luce di giurisprudenza di legittimità e della Corte Costituzionale. Infatti, se per un verso è vero che l’articolo 5, comma trentaduesimo del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, dispone che “al pagamento delle tasse sono tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito risultino essere proprietari dal Pubblico Registro Automobilistico, per i veicoli in essi iscritti…” e (che) “l’obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli… dai predetti registri” per altro verso, deve rilevarsi che il regime di pubblicità degli autoveicoli è stabilito, come è noto, allo scopo di risolvere il conflitto fra più acquirenti da un medesimo dante causa e che, sotto questo profilo, la trascrizione dell’atto di vendita ha valore di presunzione legale relativamente alla proprietà in capo al soggetto in favore del quale è stata effettuata, ma ha, invece, valore di presunzione, semplice, valutabile liberamente dal giudice, in tutti gli altri casi, compreso quello in cui si controverta sulla responsabilità civile del proprietario (Cass. 29 maggio 1992, n. 6486). Con la sentenza n. 8176 del 1997, la Corte Suprema ha rilevato che anche la Corte Costituzionale, nel dichiarare l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma innanzi indicata per contrasto con l’articolo 53 della Costituzione, nella parte in cui obbliga al pagamento della tassa automobilistica coloro che al pubblico registro automobilistico risultino intestatari del veicolo, riferendosi al principio predetto, ha affermato: a) che l’annotazione nel detto registro ha finalità fiscale, ed è diretta ad agevolare l’amministrazione nella individuazione dell’obbligato al pagamento della tassa; b) che tale pubblicità pone una presunzione relativa di appartenenza del veicolo a colui che ne risulti titolare; di conseguenza se la pretesa fiscale viene emessa per conseguire il pagamento della tassa relativamente ad un arco temporale successivo a quello nel quale l’intimato ha perso il possesso del veicolo, la pretesa e infondata perché correlata ad un presupposto insussistente, ed a nulla rileva la permanenza dell’iscrizione nel Pubblico registro, il cui valore presuntivo è escluso dalla prova contraria dell’avvenuta perdita del possesso in seguito alla vendita del veicolo. Anche la recente Cassazione (sent. n. 38823/16 del 20/09/16) ha stabilito che l’atto di vendita è sufficiente per evitare sanzioni e responsabilità del precedente proprietario. In passato, il problema maggiore (prima di tale pronuncia) ricadeva sul venditore, proprio come nella fattispecie, che, nonostante l’alienazione, a causa della mancata trascrizione, obbligo dell’acquirente, si vedeva recapitare multe, tassa di circolazione e sanzioni in quanto ultimo proprietario risultante al PRA. Il più delle volte il venditore malcapitato si è trovato a dover pagare debiti e sanzioni per fatti a lui estranei, per poi rivalersi (eventualmente) sull’acquirente inadempiente. In effetti, le Forze dell’Ordine, l’Agenzia delle Entrate e gli Uffici ammnistrativi in generale, ai fini dei loro accertamenti fiscali e sanzionatori, attingono dal PRA le informazioni in merito alla titolarità beni mobili registrati. Pertanto, ogni accertamento viene recapitato, necessariamente, al soggetto che risulta proprietario del veicolo al PRA. Ebbene, con la citata sentenza la Cassazione si è pronunciata in favore del venditore che, vedendosi recapitare multe successive alla vendita del veicolo proponeva ricorso fondando le proprie ragioni sull’avvenuto passaggio di proprietà (scrittura privata autenticata di vendita o atto notarile). La Corte ha così statuito che l’atto di vendita (sottoscritto) è sufficiente a trasferire la proprietà, a nulla rilevando la trascrizione al PRA. Mentre la trascrizione al PRA ha una funzione di pubblicità nei confronti dei terzi nel caso in cui lo stesso bene venga alienato a più soggetti: in tal caso ha prevalenza l’atto di vendita trascritto prima. In pratica la trascrizione ha solamente funzione di pubblicità, mentre il trasferimento di proprietà si concretizza con il solo atto di vendita senza ulteriori formalità. La sentenza della Cassazione introduce un notevole vantaggio per il venditore il quale per evitare ogni responsabilità in seguito ad illeciti commessi dal nuovo acquirente potrà difendersi semplicemente esibendo la scrittura privata di vendita che riporta data certa e firma autentica. E, nella fattispecie, il venditore ha prodotto atto dal quale si evince che l’auto di cui è stato accertato il mancato pagamento della tassa per gli anni 2008 e 2009 è stato venduto in data 11 ottobre 2007 con autentica di firma da parte di funzionario dello Stato civile del Comune di all’uopo incaricato. Alla luce di quanto innanzi deve rigettarsi l’appello proposto dalla Regione che va condannata al pagamento delle spese liquidate come da dispositivo. La mancata prova dell’annullamento dell’avviso di accertamento da parte dell’Esattoria in data precedente alla proposizione dell’appello impedisce la pronuncia sul risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. come richiesta dall’appellato.
P.Q.M.
La Commissione rigetta l’appello proposto dalla Regione . Condanna la stessa al pagamento delle spese liquidate in euro 500,00, oltre accessori se dovuti.
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