COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Molise sez. 2 – Sentenza n. 557 depositata il 5 ottobre 2017
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di . ha appellato la sentenza n. . della Commissione Tributaria Provinciale di che ha accolto il ricorso proposto dalla sig.ra . avverso il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso IRPEF, per gli anni di imposta dal 2002 al 2008. Lamenta l’appellante Agenzia l’ingiustizia della sentenza gravata eccependo l’intervenuta decadenza dal diritto di chiedere il rimborso, ai sensi dell’art. 21, comma 2, secondo periodo del D. Lgs. n. 546 del 1992. Nel presente giudizio di appello, si è costituita l’appellata contribuente sig.ra, ., rappresentata e difesa dal dott. .., che, dopo aver eccepito preliminarmente l’inammissibilità dell’appello erariale per mancata indicazione dei motivi specifici di impugnazione, ha concluso per la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza gravata. La Commissione trattiene la causa in decisione.
DIRITTO
Va preliminarmente esaminata l’eccezione, proposta dall’appellata contribuente, di inammissibilità dell’appello erariale per mancata indicazione dei motivi specifici di impugnazione. L’eccezione non è fondata. Nell’appello dell’Agenzia delle Entrate sono infatti sufficientemente indicati i motivi specifici di impugnazione con riferimento anche alle parti della sentenza che si intendono impugnare.
Quanto al merito del ricorso, l’appellante Agenzia lamenta l’ingiustizia della sentenza gravata eccependo l’intervenuta decadenza dal diritto di chiedere il rimborso, ai sensi dell’art. 21, comma 2, secondo periodo del D. Lgs. n. 546 del 1992.
Il motivo non è fondato.
Al riguardo, è in primo luogo da considerare che non è possibile differenziare la posizione di chi avesse già provveduto al versamento delle imposte rispetto a chi non vi avesse ancora provveduto, in quanto per costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (ex plurimis, n. 19037 del 10 settembre 2014), ” ”. Del resto, anche questa Commissione Tributaria Regionale si è già espressa in questo senso in maniera più coerente anche con l’immanente principio di ragionevolezza, deve ritenersi che spetti a tutti il beneficio della riduzione del carico fiscale , nella fattispecie al quaranta per cento. Beneficio che si attua concretamente secondo due simmetriche possibilità di definizione: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 40% del dovuto…; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 60% di quanto versato al medesimo titolo, ancorché risultato parzialmente non dovuto ex post, per effetto dell’intervento normativo, cui va riconosciuto il carattere di ius superveniens favorevole al contribuente, nel contesto di un indebito sorto ex lege”. Del resto, anche questa Commissione Tributaria Regionale si è già espressa in questo senso con la sentenza n. del .. che ha affermato che “se la legge consentisse diversità di trattamento tra chi ha usufruito della sospensione dei tributi che si vedrebbe ridotto al 40% il proprio debito e chi ha pagato l’intera imposta, violerebbe l’art. 3 della Costituzione che prevede parità di trattamento dei cittadini in eguali situazioni. Negando il rimborso si realizzerebbe una disparità di trattamento, iniqua e ingiusta (a carico dei contribuenti più diligenti e rispettosi della legge) tra soggetti passivi della medesima fattispecie tributaria. Invece è da ritenersi più logico e coerente che il beneficio della riduzione al 40% del carico fiscale spetti a tutti i contribuenti che hanno il requisito richiesto e cioè essere residenti nelle zone colpite dal sisma“. Nello stesso senso anche la sentenza di questa Commissione n. . del .: “L’estensione di tale facoltà ai soggetti che non hanno usufruito della sospensione dei versamenti, inoltre, risulta iscrivibile in un’ottica adeguatrice ai principi costituzionali, in particolare a quello di parità di trattamento in situazioni uguali (art. 3). Diversamente opinando, infatti, si realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento, assolutamente iniqua, perché a tutto danno del contribuente più diligentemente osservante della legge, tra soggetti passivi della medesima fattispecie tributaria, ovvero tra chi ha versato e chi non ha versato. Al contrario, più coerentemente anche con gli immanenti principi di ragionevolezza, si deve ritenere che spetti a tutti il beneficio della riduzione del carico fiscale al quaranta per cento“. Anche recentemente (ex plurimis, sent. n. 758 del 21dicembre 2016), questa Commissione ha ribadito tale assunto. Relativamente, poi, alla lamentata violazione dell’art. 21, comma 2, secondo periodo del D. Lgs. n. 546 del 1992, è sufficiente evidenziare, al fine di escluderla, che la Suprema Corte di Cassazione (sen.t. n. 15027 del 16 giugno 2017 e ord. n. 18905 del 26 settembre 2016) in casi analoghi ha affermato che alla fattispecie è applicabile l’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973. Di conseguenza, alla luce del quadro normativo applicabile alla fattispecie ratione temporis e dei precedenti giurisprudenziali, va affermata la correttezza della sentenza gravata. Le considerazioni che precedono conducono alla reiezione del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquida te come in dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione respinge l’appello. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono complessivamente liquidate in euro 300,00 oltre ad accessori di legge.
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