COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Molise sezione 1 sentenza n. 228 depositata il 21 aprile 2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 04.06.2014, . appellava la decisione n. del 14/11/2013 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di .aveva rigettato il ricorso da lei presentato avverso l’avviso di liquidazione in materia di imposte di registro per l’anno 2009 con il quale era stato revocato il beneficio fiscale dell’applicazione dell’aliquota agevolata per l’acquisto della prima casa perché non avrebbe stabilito la propria residenza nel Comune di . entro il termine di 18 mesi dalla stipulazione del rogito notarile. L’appellante lamentava la omessa valutazione da parte dei giudici di I grado delle ragioni dalla stessa addotte, evidenziando che la sentenza impugnata era illegittima per violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del D.L. 16/1993 non avendo correttamente valutato la circostanza il ritardo con il quale era stato realizzato il cambio della residenza era riconducibile a cause di forza maggiore a lei non imputabili perché L’ENEL non aveva provveduto al potenziamento della cabina di zona onde consentire l’allaccio dell’energia elettrica indispensabile oltre che per l’illuminazione e l’utilizzazione delle utenze elettriche anche per il riscaldamento delle singole unità abitative che erano prive di impianto di riscaldamento a gas con loro conseguente inagibilità.
Si costituiva l’Ufficio che chiedeva il rigetto dell’appello e la contestuale conferma della decisione impugnata che appariva congruamente e convincentemente motivata. Successivamente l’appellante eccepiva, a mezzo della proposizione di motivi aggiunti, l’inesistenza giuridica degli avvisi di accertamento impugnati per la dedotta carenza di potere dirigenziale del funzionario delegante.
All’odierna pubblica udienza le parti venivano ammesse alla discussione e, all’esito, sulle conclusioni rassegnate a verbale, l’appello veniva riservato per la decisione.
Osserva la Commissione, in ordine ai motivi aggiunti concernenti l’eccepita carenza di poteri dirigenziali del funzionario delegante, che costituisce giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte di Cassazione che il vizio di sottoscrizione dell’accertamento deve essere eccepito nel primo ricorso, rivolto all’impugnazione dell’atto impositivo, non potendo trovare ingresso in un momento successivo dell’iter processuale a mezzo della proposizione di memorie aggiuntive e che, in difetto, il provvedimento tributario si consolida, divenendo definitivo e legittimando l’Amministrazione finanziarla alla riscossione coattiva dell’imposta, senza alcuna possibilità di rilievo d ‘ufficio della nullità in sede di procedimento giurisdizionale. Tanto debitamente premesso la Commissione ritiene che, nel merito, l’appello appare fondato e pertanto vada riformata l’impugnata decisione. Ed infatti la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che non si realizza la decadenza dall’agevolazione per l’acquisto della prima casa quando il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi (quale condizione per fruire dell’agevolazione stessa) è dovuto a forza maggiore ovvero quando sia dipeso dal mancato ottenimento di un’attività che esula dalla sfera volitiva del contribuente. Da ultimo la sentenza della Cassazione n. 16568/ 2015, che ha affrontato una fatti specie analoga a quella in questa sede in esame, ha affermato che al fine di stabilire la tempestività dell’adempimento dell’obbligo in questione, è necessario tenere conto di eventuali ostacoli non dipendenti dalla volontà dell’acquirente, che impediscano l’adempimento dell’obbligazione posta in capo all’acquirente, e rendono non realizzabile il trasferimento della residenza entro il termine di 18 mesi. La Suprema cortelascia, quindi, spazio alla prova che in siffatte fattispecie ricorra l’ipotesi della forza maggiore, la quale si verifica in presenza di un evento oggettivo eimprevedibile tale da impedire in modo assoluto il trasferimento della residenza anagrafica a causa del suo protrarsi o dell’insorgenza di eventuali complicanze. In tali ipotesi è stato ritenuto che i previsti benefici fiscali spettano e possono essere conservati soltanto se l’acquisto della prima casa sia seguito dall’effettiva realizzazione della destinazione dell’immobile acquistato ad abitazione propria, quantomeno entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell’ufficio, in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire di detti benefici. Ciò in quanto le agevolazioni fiscali sono, per loro natura, subordinate al serio perseguimento e, quindi, al raggiungimento dello scopo per cui vengono concesse, con la conseguenza che l’eventualeassenza nel provvedimento normativo della previsione di un termine non toglie che il ritardo nella realizzazione dello scopo in questione si renda giustificato solo se rappresenti la conseguenza di un ostacolo frapposto da circostanze obiettive (Cassazione, n. 4714/ 2003). Orbene, nel caso inesame appare indubbio che il mancato tempestivo adeguamento dell’impianto da parte dell’ente gestore dell’energia elettrica non è dipeso affatto dalla volontà dell’acquirente dell’immobile che, peraltro, non appena sono stati portati a termine i relativi lavori e si sono realizzate le condizioni per l’abitabilità dell’immobile, ha provveduto a trasferirvi la sua residenza, largamente prima del termine di decadenza del potere di accertamento dell’ufficio.Sussistono fondati motivi, tenuto conto della peculiarità, obiettiva difficoltà degli argomenti trattati e della ondivaga giurisprudenza in materia, perdisporre la compensazione delle spese di entrambe i gradi di giudizio.
La Commissione, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata decisione, annulla l’impugnato avviso d iliquidazione. Spese compensate.
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