COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Molise sezione 1 sentenza n. 237 depositata il 27 aprile 2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato in data 17.12.2012 la .. di .. impugnava la deci5ione n del .. con la quale la Commissione TributariaProvinciale di . aveva rigettato il ricorso dalla detta società proposto avverso due avvisi di pagamento in materia di TARSU/TIA relativi agli anni d i imposta 2010 e 201 1 emessi dal .. .. L ‘appellante evidenziava in proposito che l’impugnata decisione andava riformata in quanto affetta, a suo dire, da un macroscopico vizio di illegittimità in quanto aveva ritenuto che il aveva correttamente sottoposto a tassazione non solo le aree coperte dello stabilimento balneare da lui gestito ( bar e sala giochi) ma anche le aree scoperte pertinenziali ed accessorie allo stabilimento medesimo che si trovavano in obiettive condizioni di non utilizzabilità e che per la loro natura non producevano rifiuti. Sosteneva inoltre l’appellante che il , in violazione della normativa nazionale aveva assoggettato a tassazione TARSU anche l ‘arenile che invece rientrava nel regime di esclusione di cui all’art. 62 comma 2 del d.lgs. 507/1993 e dell’art. 5 del regolamento comunale. Si costituiva in giudizio il . che, nel rivendicare la correttezza del proprio operato, contestava quanto ex adverso dedotto evidenziando l’infondatezza e la pretestuosità dei motivi posti a fondamento dell’appello. All’odierna pubblica udienza le parti venivano ammesse alla discussione orale e, all’esito, sulle conclusioni rassegnate a verbale, l ‘appello veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva nel merito la Commissione che la Sentenza impugnata, almeno sotto il profilo motivazionale in ordine alla debenza del tributo appare idoneamente e convincentemente motivata.
Ed infatti per gli stabilimenti balneari la tassabilità ai fini TARSU deriva dal DP.R. n. 915/1982 che ha previsto l’applicazione della tassa alle aree adibite a campeggi, a sale da ballo all ‘aperto e ha statuito che il tributo è applicabile a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato idonea a produrre rifiuti (purché non costituisce accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili alla tassa).
E’ tassabile, così come chiarito anche dalla risoluzione del Ministero dell’economia e delle finanze n. 8/474 del 4 luglio 1989, anche l ‘arenile in quanto parte essenziale del complesso destinato al servizio di balneazione e, come tale, area scoperta operativa. Una successiva risoluzione (la n. 147/ E del15 settembre 1998) ha poi chiarito che su tutte le superfici dello stabilimento balneare – arenile, area occupata dalle cabine, bar etc…- è applicabile una sola tariffa in quanto il servizio viene reso dallo stabilimento nella sua interezza.
Ciò posto ritiene comunque la Commissione che appare più conforme al dettato normativo di cui all’art. 77 D.lgs. n.507/93 che il calcolo, ai fini dell’imposizione della Tarsu, venga effettuato non già con riferimento all’intero anno solare bensì su scala stagionale ovvero parametrata in relazione all’arco temporale di reale utilizzo del l:kne demaniale e, quindi dell’effettiva sua potenzialità di produrre rifiuti da smaltire. L’appello va pertanto accolto parzialmente nei sensi innanzi indicati. Sussistono giustificati motivi, tenuto contodell’esito del giudizio e della particolarità delle questioni trattate per una declaratoria di compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Commissione, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell’appello e in riforma dell’impugnata decisione ritiene legittima la sottoposizione alla TARSU della zona demaniale di arenile in concessione alla società . limitatamente al periodo di apertura stagionale dell’attività.Dispone che il .. ridetermini proporzionalmente l’imposta riportata negli avvisi di pagamento impugnati. Spese compensate
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