Commissione Tributaria Regionale per il Molise Sezione 2 Sentenza del 05/10/2016 n. 466
Tributi – Cartella di pagamento – Notifica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
……………. ha proposto appello (584-11) avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Isernia (CTP) n. ……….. con la quale si accoglieva il ricorso della ……….. e si annullava la cartella esattoriale ivi indicata relativa ad Irpef Irap 2006. Nell’atto di appello l’appellante si duole perché la CPT erroneamente ha annullato la citata cartella per inesistenza giuridica della notifica, per omessa sottoscrizione della cartella e per omessa motivazione della stessa, priva degli elementi essenziali. In particolare erra il giudice di primo grado laddove statuisce la nullità della cartella per violazione dell’art. 137 cpc, cartella che contiene tutti gli elementi essenziali, ivi compresa la motivazione. Chiede pertanto in riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento dell’appello con vittoria delle spese anche del primo grado. Si è costituita anche l’Agenzia delle Entrate che conclude per la conferma dell’estromissione della predetta Agenzia dal giudizio poiché si verte su atto dell’esattore e si chiede dichiararsi la legittimità della cartella opposta, con implicita richiesta di riforma della sentenza e con vittoria delle spese. Non si costituiva in giudizio la ………………….
L’appello è fondato e va riformata la sentenza di primo grado. In via preliminare va confermata l’estromissione dell’Agenzia delle Entrate poiché il procedimento verte su questioni attinenti il soggetto preposto alla riscossione dei tributi. Ai fini dell’inquadramento dei principi, in materia di notificazioni l’Art. 137. cpc (Notificazioni) stabilisce che l ‘ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi. Se l ‘atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi …. Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. L’Art.l60. (Nullità della notificazione) cpc stabilisce che la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l’applicazione degli artt. 156 e 157. L’Art.156. (Rilevanza della nullità) prescrive che non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. In giurisprudenza la Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17762 del 12/12/2002 (Rv. 559197) ha stabilito che la notificazione dell’avviso di accertamento tributario affetta da nullità rimane sanata, con effetto “ex tunc”, dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso tale avviso, atteso che, da un lato, l’avviso di accertamento ha natura di “provocatio ad opponendum”, la cui notificazione è preordinata all’impugnazione, e, dall’altro, l’art. 60, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (dettato in materia di accertamento delle imposte sui redditi, ma applicabile anche in tema di imposta di registro e di INVIM), richiama espressamente, in tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, le “norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile” (salve le modifiche subito dopo indicate), così rendendo applicabile l’art. 160 del codice medesimo, il quale, attraverso il rinvio al precedente art. 156, prevede appunto che la nullità non possa mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto il suo scopo. Anche per la Cass. sez. 5, Sentenza n. 3549 del 12/03/2002 (Rv. 552997) in tema di contenzioso tributario e con riguardo al regime previgente di cui all’art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (nel testo originario, applicabile “ratione temporis”), la notificazione dell’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 145 cod. proc. civ. ove effettuata non presso la sede della persona giuridica, ma direttamente al domicilio della persona fisica che la rappresenta, è nulla, ma rimane sanata, con effetto “ex tunc”, dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento. Poste le disposizioni di legge e giurisprudenziali in materia può essere esaminata la fattispecie concreta. Il giudice di primo grado ha ritenuto violato l’art. 137 cpc perché l’atto è stato notificato all’incaricato della società con consegna di copia priva della relata di notifica, non conforme all’originale e con modalità non conforme alla legge, mancando nella copia consegnata gli elementi essenziali della notifica e la sottoscrizione del notificatore. Dalla lettura dall’atto e della relativa notifica in atti si evince che vi sono tutti i requisiti essenziali sia della cartella di pagamento e sia della notifica, ivi compresi il destinatario, luogo e tempo e contenuto. Del resto per il principio della tassatività delle cause di nullità, la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l’applicazione degli artt. 156 e 157. L’ Art. 156. (Rilevanza della nullità) prescrive che non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. L’atto aveva raggiunto il suo scopo che era quello di comunicare al contribuente debitore l’esistenza di un debito tributario a suo carico, tanto è vero che questi nei termini presenta ricorso al giudice tributario e lo vince in primo grado. Ne consegue che giammai il giudice di primo grado avrebbe potuto dichiarare la nullità sia per l’esistenza dei requisiti essenziali e sia in ogni caso per il raggiungimento dello scopo dell’atto. Ne deriva che la sentenza di primo grado va riformata. Le spese del giudizio non sono dovute.
Accoglie l’appello. Le spese non sono dovute.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 26681 depositata il 15 settembre 2023 - In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così…
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 16986 depositata il 25 maggio 2022 - La cognizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 6289 depositata l' 8 marzo 2024 - In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 466 sez. VIII depositata il 4 febbraio 2019 - Nei casi di accertamento in via induttiva non è possibile l'attribuzione degli utili cosi determinati ai soci oltre alla sussistenza di un valido…
- Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia sez. 5 sentenza n. 4479 depositata il 17 dicembre 2021 - In tema di riparto di giurisdizione, con riferimento al ricorso proposto avverso un atto di pignoramento per omessa notifica di cartelle o avviso…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MOLISE - Sentenza 16 ottobre 2020, n. 311 - Legittimità della motivazione della cartella a contenuto vincolato
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…