COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Napoli sentenza n. 11582 sez. 31 del 20 dicembre 2016
ACCERTAMENTO – SOTTOSCRIZIONE DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO – ASSENZA DI DELEGA IN CAPO AL DIRETTORE TRIBUTARIO – ILLEGITTIMITA’ DELL’ATTO – ONERE DELL’A.F. DI DIMOSTRARE L’ESISTENZA DELLA DELEGA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello regolarmente notificato, l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Benevento, proponeva gravame avverso la sentenza n. 36/2016 resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, sez. 3, con la quale veniva accolto il ricorso presentato dalla N. S.r.l., contro l’avviso di accertamento n. (…), avente ad oggetto IRES per l’anno 2010. I Giudici di primo grado accoglievano, infatti, in via preliminare, la dedotta nullità dell’avviso impugnato ex art. 42 comma 1 D.P.R. n. 600 del 1973, ritenendo che la produzione della delega, in corso di causa, da parte dell’Ufficio Finanziario, non fosse sufficiente a legittimare l’avviso stesso, non essendo stato dimostrato che i sottoscrittori di tale atto avessero la qualifica di capo dell’Ufficio o da esso delegati.
Con l’odierno gravame, l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Benevento, ha anzitutto censurato la resa statuizione della CTP di Napoli, ritenendo insussistente la dichiarata illegittimità dell’atto, sia in ragione della documentazione già prodotta nel corso del giudizio di primo grado (Attribuzione di delega di firma n. 6/2014) sia in forza della “disposizione” della Direzione Centrale del Personale, del 25.2.2011, con la quale si conferiva al dr. A.L. la direzione dell’Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Benevento. Nel merito, si riportava a quanto già dedotto in sede di controdeduzioni di primo grado, e, in particolare, sull’oggettiva inesistenza delle operazioni poste in essere dalla società appellata.
In data 19.4.2016, N. S.r.l. depositava proprie controdeduzioni, insistendo nella nullità dell’avviso gravato, persistendo, a suo dire, la sua nullità, non essendo ammissibile alcuna delega in bianco e, soprattutto, non recando l’avviso in contestazione, la delega di firma del Direttore Provinciale, dr.ssa M.C., in favore del sottoscrittore dell’atto, capo team M.R., né tantomeno del Capo Ufficio Controlli, dr. A.L.. Nel merito, riteneva che la documentazione già prodotta in primo grado, fosse idonea e sufficiente a giustificare le operazioni asseritamente ritenute inesistenti, avendo assolto, con tale documentazione, all’onere probatorio su di essa gravante. In data 24.11.2016, depositava ulteriori memorie difensive, eccependo l’inammissibilità dell’ulteriore documentazione prodotta dall’ Ufficio Finanziario.
Alla pubblica udienza del 5.12.2016, le parti si riportavano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi ed il Collegio decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo dei motivi di impugnazione formulati, l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Benevento, ha inteso censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto la nullità del gravato avviso di accertamento, per violazione dell’art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973, non avendo adeguatamente considerato, i primi Giudici, la delega n. 6/2014 prodotta in atti a giustificazione del potere di firma del capo team M.R. e del Capo Ufficio Controlli dr. A.L..
Tanto precisato, rileva anzitutto il Collegio che l’avviso di accertamento oggetto di contestazione, risulta firmato dal capo team M.R. nonché dal dr. A.L., nella sua qualità di Capo Ufficio Controlli. Orbene, è del tutto evidente che l’avviso in questione non rechi riferimento alcuno al Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Benevento, dr.ssa M.C., nel cui nome il sottoscrittore (o i sottoscrittori) dell’atto avrebbero esercitato la delega di firma. Il Provv. n. 6 del 2014, denominato “attribuzione deleghe di firma”, reca la disposizione in forza della quale il Direttore provinciale di Benevento delega, per l’appunto, la firma di alcuni atti in esso indicati (tra i quali gli avvisi di accertamento) in favore di una serie di funzionari tributari, tra i quali i capi team e i capi uffici legali genericamente indicati. Non risulta prodotto in atti, tuttavia, l’elenco dei soggetti che rivestivano, all’epoca dell’emanazione dell’avviso, uno dei ruoli indicati nella delega, sicchè, già sotto tale profilo, la documentazione prodotta dall’Ufficio Finanziario non appare del tutto idonea ai fini pretesi. Né tantomeno può dirsi che il successivo documento prodotto in sede di appello – ammissibile per l’espressa previsione di cui all’art. 58 D.Lgs. n. 546 del 1992 – abbia esaustivamente integrato la delega n. 6/2014, atteso che la disposizione della Direzione Centrale del Personale del 25.2.2011, contiene unicamente la nomina del dr. A.L. a Capo Ufficio Controlli di Benevento. Sulla scorta della documentazione in atti, dunque, deve rilevarsi l’assenza di uno specifico elenco nominativo dei soggetti aventi poteri di delega di firma degli atti, in nome del Direttore Provinciale, al fine di verificare se effettivamente il capo team M.R. fosse a tanto autorizzato. Deve, inoltre, evidenziarsi che l’avviso oggetto di impugnativa non contiene alcun richiamo al provvedimento di delega del Direttore Provinciale di Benevento, dr.ssa M.C., sicchè non è dato sapere in nome e per conto di chi il “capo team” ed il “capo ufficio controlli” abbiano sottoscritto l’atto in questione. Neppure può dirsi che il soggetto delegante fosse proprio il capo ufficio controlli, sia perché tale circostanza non è stata evidenziata dall’Ufficio Finanziario, sia perché, ove l’atto fosse stato sottoscritto su delega del predetto, difetterebbe in atti il relativo provvedimento, riguardando quello prodotto dall’Ufficio di Benevento la sola delega del Direttore provinciale M.C..
Diversamente detto, si è in presenza di documentazione non idonea ai fini pretesi dall’appellante Agenzia, persistendo dubbi circa la legittimità del potere di sottoscrizione dell’avviso impugnato sia in capo al M.R. che al L.A..
Trovano, così applicazione, nel caso de quo agitur, i consolidati principi, normativi e giurisprudenziali, formatisi in materia.
E’ noto, al riguardo, che “Il solo possesso della qualifica di direttore tributario non abilita tale soggetto alla sottoscrizione degli avvisi di accertamento in assenza di delega del titolare dell’ufficio. Conseguentemente l’avviso di accertamento sottoscritto da altro impiegato della carriera direttiva ancorché del nono livello risulta illegittimo per mancanza di sottoscrizione, spettando all’amministrazione finanziaria dimostrare l’esistenza della delega.” (Cass. Civ. 10.11.2000 n. 14626; conf., ex multis, Cass. civ. 17.3.2016 n. 5360; 2.12.2015 n. 24492) E ancora “L’avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell’art. 42 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Se la sottoscrizione non è quella del capo dell’ufficio titolare ma di un funzionario, quale il direttore tributario, di nona qualifica funzionale, incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio, poiché il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio.” (Cass. civ. 11.10.2012 n. 14700; conf., ex multis, Cass. civ. 10.8.2010 n. 1855; 27.10.2000 n. 14195)
In forza dei condivisibili ed immutati principi, normativi e giurisprudenziali, testè enunciati, ne consegue la nullità del gravato avviso, sia in ragione del fatto che il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio – onde, in caso di contestazione incombe all’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare l’esercizio del potere sostitutivo o la presenza della delega, onere non compiutamente assolto, net caso in esame; sia per difetto, nel caso di specie, della stessa delega del Direttore Provinciale in calce all’atto accertativo, integrante ulteriore profilo di illegittimità dell’atto stesso. L’appello, pertanto, non può che essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della controversia (Euro 29.917,00, scaglione ricompreso tra Euro 26.000,00 ed Euro 52.000,00), e conformemente alle previsioni di cui al D.M. n. 55 del 2014, in complessivi Euro 3.000,00, di cui Euro 1.000,00 per la fase di studio, Euro 800,00 per la fase introduttiva, Euro 1.200,00 per la fase decisionale, oltre accessori nella misura di legge.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale, definitivamente pronunziando sull’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Benevento, nei confronti di N. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., con ricorso in appello ritualmente notificato, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta l’appello;
b) condanna l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Benevento, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, oltre accessori nella misura di legge.
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