COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Napoli sentenza n. 7966 sez. 44 del 15 settembre 2016
IMPOSTA UNICA SULLE SCOMMESSE – ASSOGGETTABILITA’ DEI CENTRI DI TRASMISSIONE DATI (CTD)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, la S. Malta Limited in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa da dall’Avv. A.T., dall’Avv. R.J. e dai dottori commercialisti M.G., T.Z. e A.S., nonché dagli Avv.ti D.A. e F.A. proponeva ricorso in appello avverso la sentenza n. —/30/2014 depositata il 5.12.2014 dalla C.T.P. di Napoli chiedendone l’annullamento.
L’appellante evidenziava in primo luogo la erronea valutazione dei giudici di primo grado in ordine alla eccezione sollevata dalla società in relazione alla violazione dell’art. 4 del Dlgs. 504/1989 da parte dell’Ufficio, nella parte in cui aveva ritenuto sussistente in capo al CDT (Centro Trasmissione Dati rappresentato dal contribuente obbligato in solido I.R. titolare della ditta individuale e conseguentemente in capo alla S. il presupposto soggettivo ai fini della applicazione dell’imposta unica.
Allo stesso modo erronea veniva considerata la sentenza di primo grado in ordine alla sussistenza del presupposto territoriale di applicazione del tributo, nella parte in cui i giudici della CTP avevano ritenuto prevalente e decisivo il luogo nel quale vengono raccolte le scommesse dal C.T.D. e non quello nel quale si perfezionerebbe il contratto, che nel caso di specie sarebbe all’estero operando la società appellante a Malta.
Altro motivo di censura, riguardava l’omesso accoglimento del ricorso di primo grado sul presupposto oggettivo della imposta unica, avendo i giudici di primo grado affermato erroneamente che l’attività di raccolta delle scommesse svolta dal CTD in Italia integri il presupposto impositivo del tributo.
Ulteriore motivo di appello riguardava la erronea valutazione dei presupposti per l’applicazione dell’esimente prevista dall’art. 6 co. 2 del Dlgs. 472/1997 in relazione alle sanzioni applicate dall’amministrazione Finanziaria. In tal caso, i giudici di primo grado avrebbero erroneamente ravvisato nella condotta del CTD il dolo, mentre al contrario, proprio a causa delle “obiettive condizioni di incertezza” il regime sanzionatorio del regime sanzionatorio, difetterebbero sia il dolo che la colpa, con la conseguente possibile applicazione della esimente di cui all’art. 6 sopra citato, come peraltro risulterebbe da una circolare della Direzione Generale della AAMS del 7.6.2012 che fino a tale data invitava gli Uffici accertatori ad applicare l’esimente.
L’appellante evidenziava altresì che erroneamente nella sentenza di primo grado i giudici avevano affermato che l’operato dell’Amministrazione risultava corretto, atteso che la società S. non aveva fornito la prova documentale utile ai fini delle determinazione di una differente e inferiore aliquota d’imposta da applicare. L’Ufficio, infatti, secondo l’appellante avrebbe determinato analiticamente la base impositiva sulla base della documentazione offerta dal CTD e poi avrebbe applicato l’aliquota massima tra quelle previste dall’art. 4 co. l del Dlgs. 504/1998 senza motivazione.
Altro motivo di appello riguardava la erronea e falsa applicazione dell’art. 3 del Dlgs. 504/1998 come interpretato dall’art. l comma 66 lett. B della legge di stabilità del 2011. A tal proposito l’appellante sosteneva che la CTP aveva erroneamente riconosciuto sussistente il presupposto soggettivo in capo al CTD, considerando l’attività di raccolta delle scommesse svolta da quest’ultimo per conto della società con sede all’estero quale attività prevalente e significativa, tale da giustificare l’applicazione dell’imposta unica.
Sul punto, invece, sottolineava l’appellante che l’attività del CTD si configurerebbe come attività meramente ausiliari rispetto alla gestione delle scommesse in favore del bookmaker estero e come tale non si presenterebbe idonea ad integrare la soggettività passiva del tributo. Tale sarebbe l’interpretazione corretta ai sensi del citato art. l co. 66 della legge di stabilità del 2011.
Sul punto, infatti, vengono richiamate alcune sentenze di merito delle CTP di Rieti, Latina, Roma e Udine che avrebbero sottolineato il principio secondo il quale una volta accertato il difetto di legittimazione passiva in capo al CTD (obbligato principale che opera in Italia), verrebbe meno il requio del tributo anche il capo al bookmaker estero che dunque non può essere chiamato a rispondere a titolo solidale del pagamento della imposta unica.
Aggiungeva, poi, l’appellante che la erronea valutazione dei giudici di prime cure in capo al CTD avrebbe anche un risvolto costituzionale, atteso che tale interpretazione risulterebbe in violazione dell’art. 3 della Costituzione e in particolare in violazione del principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, atteso che in tal modo il titolare del CTD verrebbe equiparato ai concessionari nazionali assoggettabili all’imposta unica sulle prestazioni e fruizioni di servizi di giuoco e scommesse che si manifesta in modo diverso. Invero, secondo l’appellante il CTD non eserciterebbe alcuna gestione per conto terzi, poiché non assume alcuna responsabilità ed alcun rischio in merito alle scommesse che si limita a raccogliere ed i cui dati vengono trasmessi al bookmaker estero. Si tratterebbe solo di un servizio ausiliario che il CTD realizza in una della fasi dell’attività di scommesse, non entrando quest’ultimo mai in contatto “giuridico” con lo scommettitore. Anche la legge di stabilità del 2015, secondo l’appellante, escluderebbe la sussistenza del requisito soggettivo dell’imposta unica in capo al CTD, distinguendo quest’ultimo dai soggetti titolari della raccolta delle scommesse attraverso il punto raccolta individuati quali “bookmakers comunitari” e soggetti titolati alla regolarizzazione. che operano in Italia e che limitano a trasmettere i dati di gioco e scommesse all’operatore estero.
Infine, l’appellante evidenziava profili di contrasto della disciplina nazionale in materia con le norme di diritto dell’Unione Europea che troverebbe pieno riscontro nella giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea. Infatti, l’assoggettamento indiscriminato all’imposta unica dei concessionari nazionali, del CTD e degli operatori di giuoco e scommesse comunitari, andrebbe a svantaggio degli operatori comunitari.
Vi sarebbe altresì una seconda prospettiva di contrarietà alla della disciplina nazionale sull’imposta unica sulle scommesse di cui all’art. 56 TFUE che riguarderebbe la violazione del principio del legittimo affidamento. Secondo l’appellante, infatti, a partire dal 2000 e fino alla entrata in vigore della nuova norma l’Amministrazione avrebbe contrastato il modus operandi della S., sia sul piano ammnistrativo che su quello penale, senza mai equiparare, “sul piano fiscale” la posizione del CTD a quella dei concessionari nazionali. Pertanto, i CTD avrebbero nutrito un “legittimo affidamento” in ordine alla inapplicabilità dell’Imposta Unica nei propri confronti, quanto meno, per il periodo antecedente alla adozione dell’art. l comma 6 lett. B della legge di stabilità del 2011. La norma, dunque, modifica retroattivamente in senso sfavorevole all’appellante i diritti alla stessa riconosciuti dalle norme dell’Unione Europea in tema di libera prestazione di servizi, ingiustificatamente assimilando la posizione dell’intermediario che rende disponibile la trasmissione dei dati a quella dei soggetti che esercitano una non comparabile attività imprenditoriale di scommessa.
Sottolineava l’appellante che il legittimo affidamento costituisce un principio generale dell’ordinamento dell’Unione Europea e viene considerato un corollario del principio della certezza del diritto (Sul punto venivano richiamate diverse sentenze della Corte di Giustizia Europea.)
Sulla base di quanto sopra evidenziato l’appellante chiedeva:
a) Riformare la sentenza impugnata anche in relazione alla condanna alle spese con conseguente annullamento dell’avviso di accertamento impugnato;
b) In subordine, sospendere il giudizio con rinvio di interpretazione giurisprudenziale ex art. 267 comma 2 del TFUE alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea;
c) In ulteriore subordine, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. l comma 66 della Legge di stabilità 2011, in relazione all’art. 3 Costituzione oltre che all’art. 117 della Costituzione, sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.
Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Napoli che ribadiva il corretto operato dei giudici di prime cure e chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
In primo luogo, la controparte sottolineava che le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea risultavano assolutamente infondate e peraltro proposte solo in questa fase di giudizio. In realtà, secondo l’Ufficio l’interpretazione delle norme in esame risulterebbe pienamente conforme al contemperamento degli obiettivi di tutela delle libertà di prestazione di servizi e di prevenzione dei fattori distorsivi della concorrenza.
Non vi sarebbe, dunque, alcuna discriminazione per gli altri bookmakers europei, atteso che questi ultimi, oltre a dover corrispondere l’imposta nei paesi di origine, sono tenuti a corrispondere le imposte anche in Italia e solo per questi ultimi varrebbe la regola che impone la sottoposizione a tributo anche nei confronti del gestore per conto altrui. L’art. l comma 66 della legge 220/2010 c.d. legge di stabilità 2011 non distinguerebbe fra gestioni eseguite per conto di operatori residenti in Italia e gestioni eseguite per conto di operatori stabilitisi in altri paesi dell’Unione Europea, sicchè la normativa non porrebbe alcun profilo discriminatorio.
Alo stesso modo, secondo l’Ufficio appellato, la normativa in questione non presenterebbe alcun profilo di incostituzionalità come ribadito recentemente da una sentenza della CTR di Milano e sul punto richiama diverse sentenze della CTP di Napoli e di altre sedi che avrebbero rigettato i ricorsi della S. e affermato la piena conformità della normativa italiana ai principi della giurisprudenza comunitaria.
Alla odierna udienza sono presenti : il dott. C.D. per l’appellante e la d.ssa P.T. per l’ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Commissione che l’appello risulta infondato e come tale va rigettato.
In primo luogo, osserva che il Collegio che la richiesta di sospensione del giudizio con rimessione degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea non può essere accolta. Invero, secondo l’orientamento prevalente della Suprema Corte, le limitazioni alle attività di giuoco d’azzardo possono essere giustificati da motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dei consumatori, nonché la prevenzione delle frodi e dell’incitamento dei cittadini a spese eccessive legate al gioco. Con riferimento alla normativa italiana sui giochi d’azzardo la Corte di Giustizia Europea ha già constatato che l’obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d’azzardo è idoneo a giustificare le restrizioni alle libertà fondamentali derivanti da tale normativa (cfr. sentenza Biasci e C660/11 et CB/12, EUC2013550, punto 23). La lotta contro la raccolta illegale di scommesse e la criminalità può, nel suo complesso, rappresentare un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare un ostacolo alle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi.
Dalla giurisprudenza della Corte emerge chiaramente che l’obiettivo mirante a lottare contro la criminalità assoggettando ad un controllo coloro che operano attivamente in tale settore e canalizzando le attività dei giochi di azzardo nei circuiti così controllati è considerato idoneo a giustificare restrizioni alle libertà fondamentali. Del resto e come menzionato dal governo italiano, l’attuazione di un sistema di concessione il cui principio è stato convalidato dalla Corte implica la conclusione di contratti di concessione che generano impegni reciprocamente vincolanti fra l’autorità concedente e l’impresa concessionaria.
Nel settore dei giochi d’azzardo sono state in tal senso considerate restrizioni alla libertà di stabilimento e/o alla libera prestazione di servizi le misure adottate dagli Stati membri che hanno per effetto di vietare o, in ogni caso, limitare, con gradi diversi, il diritto di organizzare e proporre giochi sul territorio degli Stati membri.
Tali considerazioni dimostrano l’assoluta infondatezza della richiesta avanzata dalla società appellante di disapplicazione, in via preliminare, della legge perché in contrasto con i principi generali del diritto dell’Unione Europea in materia di affidamento e concorrenza, atteso che l’interpretazione della normativa in esame risulta conforme al contemperamento degli obiettivi di tutela della libertà della prestazione di servizi e di prevenzione di fattori distorsivi della concorrenza.
Allo stesso modo infondata appare la richiesta di sospensione del giudizio con trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell’art. l comma 66 legge 20/2010. A tal proposito rileva il Collegio che la questione di presenta infondata in quanto il compendio normativo di settore costituisce un unicum organico costituzionalmente orientato e allo stesso tempo rispettoso delle direttive comunitarie in materia. Invero, la Comunità Europea ha legiferato in materia fiscale attinente alle scommesse, ma solo in materia di IVA, mentre è principio ormai consolidato quello secondo cui l’imposta in oggetto non interferisce con l’IVA, ma è alternativa a questa imposta incidendo su una base imponibile differente, sottratta alla imposizione IVA.
Nel merito, poi, rileva la Commissione che i motivi di appello proposti dalla società S. Malta LIMITED risultano infondati e che la sentenza di primo grado appare al contrario ben motivata e corretto risulta l’iter logico seguito dai giudici della CTP di Napoli.
In primo luogo, appare opportuno richiamare quanto statuito proprio dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, III Sezione con la sentenza del 22.1.2015 causa C-463/13 – nella quale si evidenzia espressamente che tutti gli operatori del settore debbono esercitare la loro attività sul mercato alle stesse identiche condizioni, quindi pagare allo Stato italiano, nel cui territorio operano, le medesime imposte, così come confermato dalla legge 190/2014 all’art. l comma 643, per la regolarizzazione della posizione fiscale, a cui la S. non ha aderito.
Quanto ai presupposti impositivi, poi, rileva la Commissione che, ai fini della individuazione del luogo di conclusione del contratto, deve farsi riguardo al luogo nel quale il proponente/scommettitore ha conoscenza dell’accettazione della proposta, quando cioè, effettuata la puntata, egli riceve nei locali aperti al pubblico la ricevuta di gioco. Ne consegue, allora, che il contratto avente ad oggetto la scommessa deve ritenersi concluso in Italia e non nel luogo in cui si trova la sede della S., con conseguente assoggettamento alla disciplina fiscale vigente in Italia.
“In ordine poi alla assoggettabilità dei centri trasmissione dati a tale normativa, il dato letterale appare inequivocabile nel senso di assoggettare a responsabilità colui il quale gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o per conto di terzo, anche ubicato all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualunque genere; è proprio il riferimento alla gestione per conto terzi ad apparire specificatamente descrittivo dell’attività dei CTD in ragione delle loro essenziali attività (acquisizione dei dati della giocata, trasmissione della stessa all’operatore estero, emissione della ricevuta che ne attesta l’accettazione, raccolta delle somme di poste di gioco, pagamento delle vincite) e tanto indipendentemente dal potere di ingerenza nella determinazione delle condizioni di scommesse e della estraneità al contratto che ha come parti lo scommettitore e la società estera per conto della quale agisce” (Cfr. CTR Campania n. 4615/17/2015).
Infatti, la norma interpretativa di cui all’art. l comma 66 legge 20/2010 interviene sul D.lgs. 504/1998 in materia di riordino dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, specificando l’ambito di applicazione ed i soggetti passivi, in quanto l’imposta unica è comunque dovuta ancorchè la raccolta di gioco, compresa quello a distanza, avvenga in assenza di concessione. Per soggetto passivo deve intendersi dunque, chiunque gestisca con qualsiasi mezzo, anche telematico, per conto proprio o per conto di terzi, ubicati in Italia o all’estero, concorsi o scommesse di qualsiasi genere, prevedendo, poi, la responsabilità solidale dell’intermediario e del book maker proponente, stabilendosi che, se l’attività è esercitata per conto terzi, il soggetto nell’interesse del quale l’attività è stata esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell’imposta e delle relative sanzioni con la conseguente responsabilità tributaria del titolare del CTD e del bookmaker estero che si assume il rischio delle giocate ed opera nel territorio italiano tramite soggetti legati a lui da rapporti contrattuali.
Per quanto attiene poi all’aliquota del 5% applicata dall’Ufficio, rileva il Collegio che la stessa appare corretta, in assenza di una specifica deduzione fornita di prova da parte della società appellante circa il fatto che le scommesse raccolte si componessero di un numero di eventi non superiore a sette.
Infine, la Commissione, in riferimento alle eccezioni relative alla sanzioni applicate, ritiene che le stesse risultano altrettanto infondate atteso che l’art. 5 comma l del Dlgs. N. 504/98 stabilisce che il soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile all’imposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse, è punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento della maggiore imposta. Tale norma, peraltro, nella formulazione esposta, introdotta dall’art. l, comma 65, della legge 20/2010, si applica solo alle violazioni commesse dopo l’1.1.2011: per quelle anteriori, l’art. 5, nel testo previgente, prevedeva una sanzione unica pari al 30% dell’imposta non versata.
P.Q.M.
la Commissione rigetta l’appello e condanna la società appellante al pagamento delle spese di giudizio che determina in euro 2000,00 (duemila/00) oltre oneri accessori.