TARSU – Accertamento fiscale – Recupero di somme dovute – Notifica cartella di pagamento
Il contribuente ricorreva avverso l’intimazione di pagamento notificata il 16/04/2012, per un totale di € 2.284,19 relativa ad una cartella di pagamento asseritamente notificata in data 27/03/2008 per il recupero di somme dovute, compresi oneri, per TARSU dell’anno 2004; eccepiva la mancanza di relata di notifica dell’intimazione impugnata, oltre a vizi formali dell’atto. La Serit non si costituiva in giudizio.
La Comm.ne Prov.le ha accertato la nullità dell’atto avendo ritenuto ammissibile il ricorso avverso l’intimazione, stante la mancata documentazione dell’avvenuta notifica della propedeutica cartella di pagamento, così accogliendo il ricorso.
Con l’odierno appello Riscossione Sicilia S.p.A. produce copia della relata di notifica della cartella di pagamento effettuata in data 27/03/2008; osserva che l’agente per la riscossione è autorizzato (art. 26 DPR 602/73) ad utilizzare il servizio postale per la notifica dell’intimazione. Chiede inoltre la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per decorrenza dei termini, stante la regolare notifica della cartella di pagamento.
Controdeduce il contribuente con proprio appello incidentale condizionato dall’ “esistenza dell’appello principale” in quanto contesta l’inammissibilità dell’appello in quanto non notificato in plico raccomandato senza busta, ma comunicato a mezzo pec.
In data 11/09/2013 ha prodotto la nota di iscrizione a ruolo dell’appello incidentale, come richiesta dall’Ufficio con nota n. 8944/13 del 15/07/2013
In data 21/10/2016 ha altresì depositato proprie “Brevi Note” nelle quali evidenzia la mancata produzione della cartella in sede di ricorso introduttivo, che non risulta validamente notificata; né in questa sede ha prodotto la prima pagina della cartella stessa dalla quale è possibile constatarne la regolare notifica; ribadisce quindi tutti i vizi e motivi di nullità già esposti.
La Commissione ha posto la controversia in riserva.
In data 24/11/2016, sciolta la riserva, la commissione ritiene che l’appello di Riscossione Sicilia S.p.A. debba essere dichiarato inammissibile, per i motivi di seguito esposti.
Quanto all’eccezione sull’ammissibilità della notifica dell’appello a mezzo PEC, la commissione osserva:
– Ai sensi dell’art. 53 (in vigore dal 03/12/2005) del D.Lgs 546/92 (in vigore dal 06/07/2011) – Forma dell’appello – comma 2° – Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all’art. 20, commi 1 e 2;
– Articolo 20 (in vigore dal 15/01/1993 – Proposizione del ricorso – comma 1° – Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16, comma 2° – La spedizione del ricorso a mezzo posta dev’essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s’intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.
– L’art. 16 del D.Lgs 546/92 (in vigore dal 06/07/2011) – Comunicazioni e notificazioni – distingue le fattispecie di “comunicazioni” e “notificazioni”; il comma 1/bis (abrogato dal D.Lgs 156/2015) prevede l’impiego di Posta Elettronica Certificata, soltanto per le “comunicazioni”, mentre le notificazioni sono regolate dai commi 2 e 3:
Comma 2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall’art. 17.
Comma 3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto, ovvero all’ufficio del Ministero delle finanze ed all’ente locale mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.
Dalla normativa richiamata appare evidente come non venga contemplata l’ipotesi di notifica a mezzo PEC
Dalla consultazione del “Il Portale della Giustizia Tributaria” (Sito realizzato dal MEF – Dipartimento delle finanze) risulta che:
– “a partire dal 1° gennaio 2016 le notifiche tra le parti possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel regolamento sul processo tributario telematico (D.M. del 23 dicembre 2013, n° 163). L’indicazione dell’indirizzo di PEC ha valore di elezione di domicilio a tutti gli effetti (art. 16 bis, c,4 D.Lgs. n. 546/92). In merito però si precisa che tale sistema di notificazione, comunque facoltativo (alternativo alla modalità ordinaria). è ammesso, per ora soltanto nelle regioni Umbria e Toscana dove è stato avviato il processo tributario telematico. L’estensione della notifica telematica anche nelle altre regioni avverrà con l’emanazione di successivi decreti dell’amministrazione finanziaria. “
Si conclude pertanto sulla invalidità della notifica dell’appello a mezzo PEC. L’appello deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
L’appellante va condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’appello e condanna Riscossione Sicilia S.p.a. al pagamento delle spese liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge se dovuti.