COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMO – Sentenza 07 novembre 2016, n. 3905

Tributi – Tassa auto – Decadenza e prescrizione

In fatto e in diritto

Con sentenza n. 71/01/2013 del 22/02/2013 la C.T.P. di Enna rigettava il ricorso proposto da M.C. avverso la cartella esattoriale n. 29420110008656579000 relativa a tassa auto anni 2006 e 2007.

Rigettava la Commissione adita le eccezioni di decadenza e di prescrizione del credito impugnato, avuto riguardo al fatto che la cartella in parola era stata preceduta da rituali avvisi di accertamento e irrogazione sanzioni rispettivamente notificati in data 5/9/2008 e 29/9/2008.

Avverso tale statuizione ha proposto appello il M. il quale reitera I’eccezione di prescrizione triennale avuto riguardo alla data di notificazione della cartella esattoriale intervenuta soltanto in data 5/3/2012.

Si sono costituiti sia l’agente della riscossione che l’Agenzia delle Entrate, che hanno chiesto il rigetto del gravame.

Il motivo è fondato per quanto di ragione.

Notorio essendo che il termine di prescrizione relativo alla tassa di circolazione automobilistica è fissato in tre anni (terzo anno successivo a quello in cui deve essere effettuato il pagamento” (art. 5 del D.I. 953/82, così come modificato dall’arl.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86), lo stesso deve intendersi maturato se si ha riguardo al tempo intercorso tra la data di notificazione degli avvisi di accertamento riguardanti l’annualità 2006 (5/9/2008 e 29/9/2008) e quella di notificazione della cartella (5/3/2012). Diversamente deve ritenersi per l’avviso di accertamento della tassa relativa all’anno 2007, che, essendo stato notificato in data 9/10/2009 alla data di notificazione della cartella risultava ancora in essere e validamente azionabile.

In parziale riforma della sentenza impugnata dovrà pertanto essere dichiarata la prescrizione dei crediti relativi all’annualità 2006 restando per il resto confermata la pretesa esattoriale azionata.

Stante l’esito alterno della controversia sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese dei due gradi del giudizio.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 71/01/2013 depositata dalla C.T.P. di Enna il 22/02/2013, dichiara prescritto il credito tributario riguardante la tassa automobilistica per il 2006.

Rigetta per il resto l’opposizione proposta da M.C. avverso la cartella esattoriale n. n. 29420110008656579000.

Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

 

Articoli correlati

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 gennaio 2017, n. 741 – Prescrizione della tassa automobilistica per omesso pagamento

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 gennaio 2017, n. 741 Tributi - Tassa automobilistica - Omesso pagamento - Prescrizione Svolgimento...

Leggi il saggio →

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 marzo 2017, n. 7199 – IRAP – Professionisti – Medico di base convenzionato col SSN

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 marzo 2017, n. 7199 Tributi - IRAP - Professionisti - Medico di base convenzionato...

Leggi il saggio →

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Sardegna sez. 4 sentenza n. 164 depositata il 29 maggio 2017 – ICI – Non sono considerati fabbricati ai fini I.C.I. le unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di ruralità

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Sardegna sez. 4 sentenza n. 164 depositata il 29 maggio 2017 CONCLUSIONI -nell'interesse del Consorzio...

Leggi il saggio →

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 giugno 2020, n. 12302 – In materia di tassa sui rifiuti, il tributo è dovuto unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 giugno 2020, n. 12302 Tributi - TARSU - Superfici tassabili - Sottotetto e cantina...

Leggi il saggio →

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4922 depositata il 23 febbraio 2024 – Per la pensione di inabilità il superamento del limite reddituale fin dall’epoca della domanda amministrativa escludeva in radice anche il riconoscimento della prestazione sin dall’origine.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4922 depositata il 23 febbraio 2024 Lavoro - Pensione di inabilità - Superamento...

Leggi il saggio →