COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMO – Sentenza 10 ottobre 2013, n. 317

Tributi – IRPEF – Pensione integrativa – Iscrizione antecedente al 1993 – Art. 42 DPR n. 917 del1986

Ritenuto in fatto ed in diritto

La vertenza trae origine dal ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell’Agenzia Entrate a seguito dell’istanza di rimborso dell’Irpef trattenuta sulla pensione integrativa liquidata dall’Enel il 30/01/2002.

La ricorrente G.L. eccepisce l’erronea tassazione in quanto non si è tenuto conto che l’iscrizione al fondo di previdenza integrativa era anteriore all’anno 1993.

La Commissione Provinciale di Catania accoglieva il ricorso e compensava le spese. Osservava che andava applicato il previgente regime fiscale che prevedeva l’applicazione dell’aliquota del 12,50% ai sensi dell’art. 42 comma 4 del DPR n. 917 del 1986.

Infatti l’art. 1 comma 5 della legge n. 30 del 1997 prevedeva detta applicazione per coloro che erano iscritti a forme pensionistiche integrative prima del 20/4/1993.

La sentenza viene appellata dall’Uffcio il quale ne chiede la riforma eccependo che nel caso in specie si trattava di previdenza complementare e non integrativa. Chiariva pertanto che la tassazione era stata corretta e quindi non spettava alcun rimborso. Controdeduce”la contribuente ed assume che,prima della legge n. 421 del 1992, non esisteva alcuna differenza tra prestazione assicurative e previdenziali in quanto entrambe erano dirette a costituire una previdenza integrativa.

Motivi della decisione

Questa Commissione Tributaria Regionale ritiene che la sentenza impugnata merita piena conferma col conseguente rigetto dell’appello dell’Agenzia Entrate di Catania. Invero Io stesso legislatore,col comma 5:del D.L. n. 669 del i996 che costituisce interpretazione autentica con effetto retroattivo, ha stabilito che le disposizioni che escludono la tassazione al 12,50% si applicano soltanto ai nuovi iscritti e cioè a soggetti che hanno aderito a forme pensionistiche complementari dopo il 28/04/1993.

Poiché la contribuente si è iscritta anteriormente all’anno 1993 è pacifico che la stessa ha diritto al chiesto rimborso.

In buona sostanza la sentenza appellata è correttamente motivata e pertanto deve essere confermata.

Sussistono comunque giusti motivi, in considerazione della peculiarità della fattispecie e della sostanziale novità della questione,per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

La C.T.R. rigetta l’appello dell’Ufficio e conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.