COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMO – Sentenza 16 aprile 2013, n. 123

Recupero credito d’imposta (art. 36 bis DPR n. 600 del 1973)

Ritenuto in fatto e in diritto

La vertenza trae origine dal ricorso avverso la cartella di pagamento notificata in forza dell’iscrizione a ruolo della somma di € 9.585,95 per il recupero di un credito d’imposta utilizzato nel 2001..

L’Ufficio sosteneva che detto importo scaturiva dal controllo automatizzato della dichiarazione,ex art. 36 bis del DPR n. 600 del 1973, relativa all’anno d’imposta 2001.

II ricorrente A.H.A. eccepiva che aveva regolarmente utilizzato il credito d’imposta spettante che era riportato nel quadro RU del modello unico del 2002.

Aggiungeva pertanto che l’Ufficio, in caso di disconoscimento dello stesso, avrebbe dovuto emettere un atto di recupero e non procedere direttamente all’iscrizione a ruolo.

Chiede pertanto l’annullamento del ruolo e della cartella.

La Commissione Tributaria Provinciale di Catania accoglieva il ricorso ed annullava l’iscrizione a ruolo e la cartella impugnata.

Osservava che era fondata l’eccezione relativa all’omessa notifica di un provvedimento di diniego.

Aggiungeva che l’Ufficio non aveva nemmeno contestato la perizia del consulente del lavoro, prodotta dal contribuente in giudizio, per dimostrare la spettanza del credito d’imposta.

La sentenza viene appellata dall’Ufficio il quale eccepisce che il contribuente ha compensato una somma maggiore a quella spettante.

Controdeduce l’appellato e chiede il rigetto dell’impugnazione in quanto legittimamente i primi giudici hanno evidenziato la mancata notifica dell’atto di recupero. Chiarisce inoltre che le somme indicate dall’Ufficio in appello sono errate ed all’uopo produce tutte le deleghe di pagamento relative alle compensazioni effettuate onde dimostrare che nessun errore è stato commesso.

Motivi della decisione

Questa Commissione Tributaria Regionale ritiene che l’appello proposto dall’Ufficio debba essere rigettato con la conseguente conferma della sentenza impugnata.

Invero, come correttamente osservato dai primi giudici con puntuale motivazione, l’Ufficio non doveva procedere all’iscrizione a ruolo ed alla conseguente notifica della cartella per cui è causa.

Infatti l’assunto del contribuente si fonda sulla dettagliata documentazione prodotta in giudizio mentre l’Ufficio nulla ha eccepito specie in ordine all’asserita compensazione di una somma maggiore a quella spettante.

In buona sostanza le argomentazioni avanzate dall’appellante sono prive di pregio e non provate e devono essere rigettate.

Peraltro l’Ufficio, per effettuare l’iscrizione a ruolo, avrebbe dovuto emettere il prescritto avviso di recupero e non utilizzare la procedura di cui all’art. 36 bis del DPR n. 600 dei 1973.

Le spese possono essere compensate attesa la peculiarità della questione trattata.

P.Q.M.

Rigetta l’appello dell’Ufficio e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.