COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO – Sentenza 21 dicembre 2016, n. 4519

Riscossione – Cartelle di pagamento – Notificazione

G.G., difeso dal dr. R., proponeva ricorso contro l’Agente della riscossione, avverso 5 intimazioni di pagamento e relative cartelle, con richiesta di pagamento della somma di Euro 1.254,98, eccependo l’inesistenza giuridica della notificazione delle cartelle in violazione delle norme contenute nell’art. 26 del DPR 602/73 e nell’art. 148 e 149 c.p.c. e l’assenza dei requisiti dell’agente notificatore; la mancanza di sottoscrizione del messo notificatore e dell’indicazione del responsabile del procedimento e dell’organo giurisdizionale a cui ricorrere. Chiedeva l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese e la produzione da parte dell’Agente della riscossione degli originali delle cartelle.

Si costituiva in giudizio lo Agente della riscossione eccependo la inammissibilità del ricorso per decorrenza dei termini di impugnazione. Sosteneva essere state regolari le notifiche delle cartelle e che comunque si doveva dare atto che ogni ipotetico vizio era stato sanato dal raggiungimento dello scopo. Chiedeva la reiezione del ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con sentenza n. 571/01/13 del 25.10.2013, accoglieva in parte il ricorso, non ritenendo valide le notifiche delle due cartelle con numero finale 6960 e 9154.

L’Agente della riscossione presentava appello avverso la prima sentenza facendo osservare che l’obbligo della raccomandata informativa, in caso di notifica a persona diversa dal destinatario, scaturiva dal momento dell’entrata in vigore della legge n. 31/2008. Pertanto tutte le cartelle risultavano notificate prima di tale data. Chiedeva fosse accolto l’appello in riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.

Non risulta costituito in giudizio il contribuente.

Motivi della decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sezione staccata IVA di Siracusa, riunita il 22.11.2016, osserva: va rigettato l’appello dell’ufficio e confermata la sentenza dei giudici di prime cure.

L’art. 139 c.p.c. impone sempre l’invio della raccomandata informativa in caso di assenza del destinatario e l’art. 60, lett. b bis del DPR 602/73, come sostenuto dai primi giudici, impone dal 04.07.2006 che per le notifiche degli atti fiscali debbano essere osservate le disposizioni contenute negli articoli 137 e seguenti c.p.c. e impone, nel caso di notifica a persona diversa dal destinatario, l’invio della raccomandata A/R.

Essendo che le notifiche erano state effettuate a mani di persona diversa dal contribuente, l’ufficio è venuto meno all’obbligo di inviare la raccomandata informativa A/R.

Pertanto va rigettato l’atto di appello dell’Agente della riscossione.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, poste a carico della Agente della riscossione, vengono liquidate a norma del D. M. Giustizia n. 140 del 20.07.2012, in attuazione della Legge n. 27 del 24.03.2012, come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta l’appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l’Agente della riscossione alle spese e onorari di giudizio che vengono determinate in complessivi Euro 190,00, oltre C. P. D. C. e IVA su onorario.