COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Palermo sentenza n. 1194 del 24 marzo 2015
TRIBUTI – RISCOSSIONE COATTIVA – AGENTE DELLA RISCOSSIONE – ISCRIZIONI IPOTECARIE – OBBLIGO DI PREVENTIVA COMUNICAZIONE AL CONTRIBUENTE – SUSSISTE
Fatto e Diritto
Con appello notificato mediante raccomandata a/r spedita il 15/04/2011 e pervenuta a (…) il 22/04/2011, S.S. S.p.a. ha chiesto la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, Sezione III, n. 373/03/10, pronunciata il 19/10/2010 e depositata in Segreteria il 21/10/2010, che ha accolto il ricorso del contribuente e dichiarato nulle, ordinandone la cancellazione, le iscrizioni ipotecarie eseguite, ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. n. 602/73, il 17/05/2004 ed il 21/10/2005.
La Commissione Tributaria Provinciale – che ha, anche, compensato le spese del giudizio – ha ritenuto illegittime le iscrizioni ipotecarie, atteso che le stesse non sono state precedute dalla notifica dell’avviso contenente l’intimazione ad adempiere al pagamento entro cinque giorni, previsto dall’art. 50 del D.P.R. n. 602/73 per l’ipotesi in cui l’espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
Con l’appello S.S. S.p.a. contesta tale decisione, affermando che l’avviso previsto dall’art. 50, comma secondo, del D.P.R. n. 602/73, è posto a tutela del contribuente rispetto alla procedura esecutiva immobiliare, ma non può estendersi alle azioni cautelari del credito, quali ” il fermo amministrativo e l’iscrizione ipotecaria, la cui esperibilità, ai sensi del primo comma dello stesso articolo, è subordinata unicamente allo scadere del termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Con controdeduzioni, e contestuale appello incidentale, depositate il 20/06/2011, (…) ha chiesto il rigetto dell’appello e la condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio, comprese quelle relative al primo grado, contestando la compensazione disposta per queste ultime dalla Commissione Tributaria Provinciale. L’appello principale di S.S. S.p.a. (oggi R.S. A S.p.a.) è infondato.
Con la sentenza n. 19668 del 18/09/2014 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definitivamente chiarito che – anche nel regime antecedente l’entrata in vigore del comma 2 bis dell’art. 77 del D.P.R. n. 602/73, (introdotto con il D.L. n. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2011), a norma del quale “l’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva, contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1” – l’Amministrazione Finanziaria, prima di iscrivere ipoteca, deve informare il contribuente, concedendogli un termine (che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni) per esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provvedere al pagamento del dovuto.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza sopra richiamata, hanno, conseguentemente, affermato che l’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell’obbligo che incombe all’Amministrazione di attivare il contraddittorio precontenzioso o endoprocedimentale, che costituisce un principio fondamentale immanente nell’ordinamento, cui dare attuazione anche in difetto di un’espressa e specifica previsione normativa.
Alla stregua di tale principio, che la Commissione Tributaria Regionale condivide, ed al quale intende uniformarsi, e considerato che l’art.77, comma 2 bis, non innova, se non sul piano formale, la disciplina dell’iscrizione ipotecaria, ma ha (anche e prima ancora) una reale valenza interpretativa, la sentenza di primo grado deve essere confermata, ad eccezione di quanto statuito in relazione alle spese, che, in accoglimento dell’appello incidentale, debbono essere poste a carico di S.S. S.p.a. (oggi R.S. S.p.a.), quale parte soccombente, per l’importo che si liquida in € 1.000, 00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Seguono la soccombenza anche le spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano, a carico di S.S. S.p.a. (oggi R.S. S.p.a.) in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta l’appello principale ed accoglie l’appello incidentale.
Condanna R.S. S.p.a. al pagamento delle spese processuali del doppio grado del giudizio, liquidate complessivamente in € 2.000,00 (duemila/00) – di cui € 1.000,00 (mille/00) per il primo grado ed € 1.000,00 (mille/00) per il secondo grado – oltre accessori di legge.
Conferma, per il resto, la sentenza di primo grado.
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