COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Palermo sentenza n. 1853 sez. XX del 11 maggio 2016
PROCESSO TRIBUTARIO – INTERRUZIONE DEL PROCESSO – PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO – DECORRENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle entrate – direzione provinciale di Catania – ha proposto impugnazione alla sentenza rubricata al n. 360/02/2011 della C.T.P. di Catania, adottata nella camera di consiglio del 19.04.2011, che aveva accolto il ricorso della società (…) oggi (…) ed annullato l’avviso di accertamento N. (…) per il periodo d’imposta 2003.
L’avviso ut supra consegue al p.v. di constatazione del 03.03.2005 della Guardia di Finanza di Catania, redatto a conclusione di una verifica a carattere generale nei confronti della odierna società appellata, per periodi d’imposta 2003 e 2004.
(Omissis)
Interpone appello alla decisione dei giudici di prime cure, l’Agenzia delle entrate, riproducendo come motivi di ricorso le difese approntate nel corso del primo giudizio ed instando per l’accoglimento del gravame.
Chiede, dunque, la riforma della decisione dei giudici “a quibus” e declaratoria di legittimità dell’avviso di accertamento impugnato.
Con vittoria di spese di giudizio.
Si costituisce e resiste la società appellata che, con successiva memoria, a seguito del consolidarsi, nelle more di questo secondo giudizio, della giurisprudenza di merito, prima, e di quella di legittimità, dopo, deduce che la dichiarazione di fallimento produce l’interruzione automatica del procedimento che dovrà essere riassunto dalla parte che ne ha interesse, nel termine perentorio di sei o tre mesi, ex art. 46, Legge n. 69/2009, diversamente si produce l’effetto estintivo del processo.
E, inoltre, non è richiesta da parte del giudice adito la dichiarazione di interruzione del processo, valendo solo la conoscenza della controparte dell’avvenuta dichiarazione di fallimento per cui il termine per la riassunzione decorre da tale data.
La parte appellata rappresenta che, essendo incontroverso che alla data del 19 dicembre 2014 l’Agenzia delle entrate era senz’altro venuta a conoscenza del fallimento che aveva coinvolto la società (…) già (…) atteso che nel parallelo giudizio sul fallimento societario, si legge in atti di causa: “con comparsa depositata in data 19 dicembre 2014, si costituiva in giudizio l’Agenzia delle entrate e del Territorio – direzione provinciale di Catania – aderendo alla richiesta di ammissione con riserva formulata dall’Agente della Riscossione ……… omissis…….”.
Sostiene la parte privata che, secondo l’orientamento prevalente oggi, dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, il dies a quo decorre dalla data in cui la controparte è venuta a conoscenza del fallimento della società.
Nel caso di specie, il processo si è interrotto automaticamente a seguito della dichiarazione di fallimento, producendo effetti giuridici per la parte, oggi appellante, dal 19.12.2014, data quest’ultima in cui la stessa è venuta a conoscenza del fallimento della società (…) già “(…) per cui, nella previsione dell’art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, la parte pubblica entro sei mesi dall’avvenuta conoscenza del fallimento della società, avrebbe dovuto produrre al presidente di Sezione della C.T.R. della Sicilia – Sezione di Catania – adita, istanza di trattazione.
In mancanza della produzione della predetta istanza, nei termini previsti, ex art. 45, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, come nel caso in controversia, il processo va dichiarato estinto.
La parte privata appellata chiede, dunque, declaratoria di estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini, ex lege (L. 19 giugno 2015).
Con vittoria di spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, visti gli atti di causa, ritiene che, in via preliminare e pregiudiziale, va esaminata la questione sottoposta al vaglio di questo decidente, da parte del rappresentante legale, illo tempore, della società dichiarata fallita, dott. (…) che agisce, in questo giudizio, quale socio direttamente interessato all’esito favorevole della controversia, nell’inerzia del curatore del fallimento della società (…) già (…).
Questo decidente, premesso che nella previsione dell’art. 43, u.c., della legge fallimentare, con la dichiarazione di fallimento si sancisce la perdita di legittimazione processuale da parte del fallito e il trasferimento automatico della stessa in capo al curatore fallimentare, salva una legittimazione residuale in capo al fallito, che può intervenire nel giudizio per questioni dalle quali può dipendere un’imputazione di bancarotta a suo carico o nei casi in cui l’intervento è previsto dalla legge, osserva che l’art. 41, comma 1, del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, ha inserito nell’art. 43, della legge fallimentare, un comma 3, entrato in vigore il 16 luglio 2006, col quale è stata introdotta una rilevante modifica al regime dell’interruzione dei procedimenti pendenti al momento della dichiarazione di fallimento di una parte in giudizio.
A differenza di quanto accadeva prima della riforma della legge fallimentare del 2006/2007, ai sensi dell’art. 43, u.c., della L.F., l’effetto interruttivo opera di diritto dal momento stesso in cui viene pubblicata la sentenza dichiarativa di fallimento.
L’art. 305 c.p.c. stabilisce che per evitare l’estinzione il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine di tre o sei mesi dall’interruzione (ex art. 46 della Legge n. 69/2009).
Il suddetto termine decorre, come precisato dalla Consulta sul punto, non già dal verificarsi bensì dalla conoscenza dell’evento interruttivo.
In buona sostanza, osserva il Collegio, va fatta applicazione del principio secondo cui, nei casi di interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l’evento interruttivo è accaduto, bensì dal giorno in cui è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima (sent. n. 1392 del 31.01.2013 del Tribunale di Milano; Cass. sent. n. 5650/2013).
Orbene, nella fattispecie in causa, è di tutta evidenza, che l’Agenzia delle entrate aveva avuto conoscenza legale dell’evento interruttivo in data 19.12.2014, per cui alla stessa, che era interessata alla prosecuzione del giudizio, spettava di riassumerlo entro il termine perentorio stabilito dalla lex specialis, D.Lgs. n. 546/1992, di sei mesi dall’avvenuta conoscenza.
La mancata riassunzione del giudizio, pertanto, comporta, nella previsione dell’art. 45 del codice di rito, l’estinzione del processo per inattività delle parti. Assorbiti dalla superiore statuizione i motivi di ricorso prospettati dall’appellante.
Le spese di giudizio di questa fase processuale restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ex art. 45, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo per mancata riassunzione nei termini, ex Legge n. 546/1992. Spese del giudizio estinto non ripetibili.
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