COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Palermo sentenza n. 2498 del 9 giugno 2015

TRIBUTI – AGEVOLAZIONI FISCALI – CREDITO D’IMPOSTA PER INCREMENTO DELL’OCCUPAZIONE – AVVISO DI RECUPERO – MANCATA IMPUGNAZIONE NEI TERMINI – PERDITA DEL BENEFICIO

Svolgimento del processo

Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo il Sig. S.C. impugnava il diniego di annullamento in autotutela prot.(…) del 29.09.2008 nei confronti dell’istanza prodotta il 23.04.2008 tendente all’annullamento dell’avviso di recupero del credito d’imposta, di cui all’art. 7 della L. 388/2000, n.ro (…) notificato il 28.11.2003.

Il contribuente eccepiva nullità dell’avviso di recupero del credito d’imposta per difetto di motivazione nonché errore e illegittimità nell’applicazione della circolare n. 1/E del 3.1.2001.

Si costituiva in giudizio l’Ufficio sostenendo la legittimità della pretesa erariale e chiedendo la inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso un atto non compreso tra quelli indicati nell’art. 19 del D.Lgs 546/92 ed inoltre che i motivi del ricorso fossero riferiti, non al provvedimento di diniego impugnato, ma all’atto di recupero resosi definitivo per mancata impugnazione.

Con sentenza n. 246/12/11 del 4.5.2011 depositata in segreteria il 16.06.2011 accoglieva il ricorso annullando l’atto impugnato nonché l’avviso di recupero del credito, condannando l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio liquidandole in €. 500,00 oltre accessori di legge.

Avverso la superiore sentenza ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate.

Osserva l’appellante che i Giudici di primo grado nella loro sentenza si siano discostati dai principi di legittimità entrando nel merito della pretesa tributaria di un atto resosi definitivo per mancata impugnazione.

Non si è costituito in giudizio l’appellato.

All’udienza del 19.03.2015 la causa veniva posta in riserva.

La riserva viene sciolta in data odierna.

Motivi della decisione

Preliminarmente và esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo.

Esso riguarda il diniego di annullamento in autotutela nei confronti dell’istanza prodotta il 23.04.2008 tendente all’annullamento dell’avviso di recupero del credito d’imposta n.ro (…) notificato il 28.11.2003.

Per contrastare la pretesa tributaria il contribuente avrebbe dovuto ritualmente impugnare il succitato avviso di recupero del credito, avviso che si è reso definitivo per mancata impugnazione.

Ma il contribuente ha cercato di porre rimedio alla mancata impugnazione, chiedendo all’Ufficio un provvedimento in autotutela. Ed il diniego sarebbe stato impugnabile ove non fossero scaduti i termini per opporsi all’atto di accertamento.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso introduttivo.

La mancata costituzione in giudizio dell’appellato esimono dalla condanna alle spese.

P.Q.M.

In riforma della appellata sentenza n.246/12/11, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo.

Nulla per le spese